Tribunale, Sentenza T-400/21
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 29 March 2023. — ZR v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Officials – Vacancy notice – Application for interinstitutional transfer – First paragraph of Article 8 of the Staff Regulations – Transfer refusal – Priority order – Article 29(1) of the Staff Regulations – Equal treatment – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Duty of care – Corrigendum. — Case T-400/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di una funzionaria della Commissione che contestava il diniego di trasferimento a EUIPO. La pronuncia chiarisce che la domanda ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto è distinta dalle procedure di reclutamento per posti vacanti ex articolo 29, paragrafo 1, e non conferisce un diritto al trasferimento. Il Tribunale esclude inoltre violazioni del principio di parità di trattamento, del dovere di motivazione, del dovere di sollecitudine e l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.
Trasferimento interistituzionale di un funzionario UE: legittimità del diniego di trasferimento opposto da EUIPO a fronte di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto
La questione giuridica
Se il diniego di trasferimento di una funzionaria, presentato ai sensi del primo comma dell’articolo 8 dello Statuto dei funzionari, fosse illegittimo per: mancata considerazione della domanda alla luce dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto e del preteso ordine di priorità delle assunzioni; violazione del principio di parità di trattamento; difetto di motivazione, errore manifesto di შეფასamento e violazione del dovere di sollecitudine; nonché per vizi connessi a un corrige depositato in giudizio e all’assenza di una decisione ex articolo 110 dello Statuto.
Principio di diritto
La Corte conferma che il primo comma dell’articolo 8 dello Statuto non attribuisce alcun diritto al trasferimento interistituzionale: l’amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può respingere la domanda purché ne esponga i motivi essenziali e operi un bilanciamento ragionevole tra interesse del servizio e interesse del funzionario. Una domanda di trasferimento presentata spontaneamente ai sensi dell’articolo 8 non va confusa con una procedura di copertura di un posto vacante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, e non impone di dare priorità a tale domanda rispetto a selezioni interne o esterne. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che EUIPO avesse esaminato la domanda in modo adeguato, senza violare parità di trattamento, motivazione, errore manifesto di valutazione o dovere di sollecitudine; ha quindi respinto il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 8 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 39 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
Trasferimento interistituzionale di un funzionario UE: diniego di EUIPO
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da ZR contro la decisione con cui EUIPO ha respinto la sua domanda di trasferimento interistituzionale. La controversia si inserisce nel diritto del pubblico impiego dell’Unione e concerne l’articolo 8 dello Statuto, la disciplina dei posti vacanti e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’amministrazione.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente era funzionaria della Commissione europea in grade AD 5 e, su sua richiesta, era stata distaccata presso EUIPO ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto. Successivamente ha lavorato presso EUIPO come agente temporanea e, nel 2020, ha presentato una domanda di trasferimento per diventare funzionaria dell’agenzia.
EUIPO aveva nel frattempo pubblicato:
- un invito interno a manifestare interesse nell’ambito di un esercizio annuale di trasferimento;
- un bando di selezione esterna per un posto di specialista in proprietà intellettuale;
- un avviso interno di vacanza per coprire il medesimo posto.
La domanda della ricorrente è stata respinta con decisione dell’8 settembre 2020. Il successivo reclamo amministrativo è stato rigettato il 22 marzo 2021. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della decisione di diniego e, se necessario, della decisione sul reclamo.
Questione preliminare: ammissibilità del 'corrigendum'
Il Tribunale esamina anzitutto il documento denominato 'corrigendum' depositato dalla ricorrente il 5 luglio 2021. Ricorda che il regolamento di procedura non disciplina espressamente tale atto, ma la giurisprudenza ammette correzioni di meri errori materiali, purché non introducano nuovi motivi o prove tardive.
Nel caso concreto, il Tribunale distingue tra:
- correzioni meramente redazionali, dichiarate ammissibili;
- una modifica più ampia di un paragrafo dell’atto introduttivo, che assomigliava a un’integrazione del ricorso ma che, essendo stata depositata entro il termine per proporre ricorso, è stata comunque ritenuta ammissibile.
Il 'corrigendum' è quindi stato dichiarato integralmente ammissibile.
Oggetto effettivo della controversia
Il Tribunale precisa che il vero oggetto del giudizio è la decisione di rigetto della domanda di trasferimento presentata ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, e non l’applicazione della ricorrente al posto vacante pubblicato internamente. Il reclamo amministrativo non aveva contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, sicché la decisione sul reclamo è considerata priva di portata autonoma, pur rilevando ai fini della motivazione complessiva.
Primo motivo: asserita violazione degli articoli 8, 29, 4 e 110 dello Statuto
Il Tribunale qualifica la domanda della ricorrente come vera e propria domanda di trasferimento ex articolo 8 dello Statuto, non come candidatura a un posto vacante. La ricorrente aveva espresso chiaramente la volontà di essere trasferita come funzionaria di EUIPO, e non semplicemente di concorrere per il posto pubblicato internamente.
Sul merito, il Tribunale afferma che:
- l’articolo 8 dello Statuto non attribuisce alcun diritto soggettivo al trasferimento interistituzionale;
- l’amministrazione conserva un ampio potere discrezionale nel valutare se il trasferimento sia nell’interesse del servizio;
- nel caso concreto, EUIPO ha effettivamente esaminato la domanda alla luce di criteri oggettivi richiamati nell’invito a manifestare interesse, tra cui posizioni chiave, conoscenze chiave, carriera e rendimento, opportunità di organico, impatto di bilancio e durata residua del contratto.
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 4 dello Statuto imporrebbero di dare priorità alla domanda di trasferimento rispetto alle procedure di selezione. Secondo il Tribunale, vi è una confusione tra:
- i trasferimenti interistituzionali individuali richiesti spontaneamente ex articolo 8;
- i trasferimenti o reclutamenti che derivano dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), rivolti a soddisfare specifiche esigenze di reclutamento.
La domanda ex articolo 8 non può essere considerata come diretta a coprire un posto vacante specifico. Ne consegue che EUIPO non era tenuta a esaminare la domanda secondo la logica del 'priority order' dell’articolo 29.
Quanto all’articolo 110 dello Statuto, il Tribunale dichiara la censura inammissibile per difetto di chiarezza e precisione, osservando anche che l’argomento relativo all’esercizio annuale di trasferimento era, comunque, estraneo all’oggetto del ricorso.
Secondo motivo: violazione del principio di parità di trattamento
La ricorrente sosteneva di essere stata trattata in modo meno favorevole rispetto:
- ai candidati esterni selezionati per il posto;
- ai candidati privi di specializzazione in proprietà intellettuale;
- ad altri funzionari che avrebbero ottenuto trasferimenti fuori dall’esercizio annuale.
Il Tribunale respinge tutte e tre le censure. In particolare, ritiene non comparabili la situazione di una funzionaria che chiede un trasferimento permanente e quella di un candidato esterno assunto come agente temporaneo, poiché ricadono in regimi giuridici differenti. Inoltre, la ricorrente non dimostra che i funzionari non specializzati e gli specialisti fossero trattati in modo identico in circostanze comparabili.
Quanto alla richiesta di una misura di organizzazione del procedimento per ottenere documentazione su altri trasferimenti, il Tribunale la respinge, ritenendo che la domanda della ricorrente sia già stata effettivamente esaminata e che il fatto di poter ottenere un esame non equivale al diritto al trasferimento.
Terzo motivo: motivazione, errore manifesto di valutazione e dovere di sollecitudine
Motivazione
Il Tribunale ricorda che, anche nell’ambito di un ampio potere discrezionale, l’amministrazione deve motivare adeguatamente il rigetto di una domanda di trasferimento, indicando gli elementi essenziali della valutazione e il bilanciamento degli interessi effettuato.
Nel caso concreto, la motivazione fornita da EUIPO, integrata dalla decisione sul reclamo, è ritenuta sufficiente perché indica:
- i criteri applicati;
- il rilievo delle valutazioni di rendimento;
- la scarsità dei posti disponibili;
- il profilo di bilancio;
- la durata residua del contratto.
Il Tribunale distingue inoltre tra insufficienza della motivazione ed eventuale erroneità nel merito della valutazione, osservando che eventuali errori sul contenuto della valutazione non incidono, di per sé, sull’esistenza di una motivazione sufficiente.
Errore manifesto di valutazione
Il Tribunale ricorda che il proprio controllo è limitato a verificare se l’amministrazione sia rimasta entro limiti ragionevoli e non abbia commesso errori manifesti. Nel caso concreto, la ricorrente non produce elementi probatori idonei, in particolare le proprie relazioni di valutazione, per dimostrare che l’apprezzamento di EUIPO fosse implausibile.
Inoltre, anche ammettendo che la ricorrente avesse una posizione rilevante o conoscenze utili, ciò non sarebbe sufficiente a rendere manifestamente errata la conclusione dell’amministrazione, soprattutto considerando che lo Statuto non riconosce un diritto al trasferimento.
Il Tribunale respinge anche la critica relativa alla considerazione della possibilità di proroga del contratto a tempo determinato: tale elemento è stato esaminato insieme agli altri criteri e non è stato considerato in modo illegittimo.
Dovere di sollecitudine
Quanto al dovere di sollecitudine, il Tribunale ribadisce che l’amministrazione deve considerare non solo l’interesse del servizio, ma anche l’interesse del dipendente. Tuttavia, tale obbligo non impedisce di respingere una domanda quando l’interesse del servizio lo giustifica.
Nel caso concreto, EUIPO ha preso in esame anche l’interesse personale della ricorrente, valorizzando la sua anzianità presso l’agenzia, il posto occupato e la situazione contrattuale. La ricorrente ha inoltre dedotto solo in udienza, tardivamente, l’esistenza di legami familiari e del suo centro di interessi ad Alicante; tale argomento è stato dichiarato inammissibile perché introdotto oltre i termini processuali.
Decisione finale
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese, in applicazione della regola secondo cui la parte soccombente sopporta le spese quando ciò sia stato domandato dalla parte vittoriosa.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce in particolare che:
- la domanda di trasferimento ex articolo 8 dello Statuto è distinta dalla procedura di copertura dei posti vacanti ex articolo 29;
- il funzionario non gode di un diritto al trasferimento interistituzionale;
- l’amministrazione deve tuttavia motivare il diniego indicando i fattori essenziali del bilanciamento tra interesse del servizio e interesse personale;
- la parità di trattamento presuppone situazioni comparabili, che nel caso di specie non sussistono tra trasferimento permanente e assunzione temporanea;
- il controllo del giudice sull’interesse del servizio è limitato all’errore manifesto e non può sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione.
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