Cassazione Penale, Sentenza n. 17350/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Privitera impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa in concorso e lo aveva condannato al risarcimento del danno: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 co. 3-bis c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non aveva riassunto la prova dichiarativa del teste Berri ritenuta decisiva; 2) vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni che giustificassero il capovolgimento rispetto alla sentenza di primo grado; 3) errore nell'applicare a lui responsabilità contrattuale ex art. 1490 c.c. e nella configurazione della partecipazione alla vendita (mancata prova che fosse venditore o che avesse concorso materialmente alla vendita).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivatamente riformato l'assoluzione del primo grado sulla base di una diversa valutazione complessiva di elementi documentali (annuncio pubblicitario che indicava una ristrutturazione, contratto di compravendita che attestava un impianto fognante funzionante, fattura relativa a lavori straordinari sostenuti dall'acquirente) inizialmente trascurati. Quanto alla deposizione del teste Berri, la Cassazione ha ritenuto non dovuta la rinnovazione dell'istruttoria perché il contenuto della testimonianza era incontestato e la Corte d'appello si limitava a un diverso apprezzamento del compendio probatorio. Ne è conseguita la conferma della condanna per truffa e della responsabilità civile dell'imputato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 2.070,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art.23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e successive modificazioni
Richiamata per spiegare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale vigente
art. 603 c.p.p. co. 3-bis
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa ritenuta decisiva; la Corte ha chiarito che tale rinnovazione non è sempre obbligatoria quando l'appello si fonda su diversa valutazione del complessivo compendio probatorio e non sulla diversa valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa
art. 606 c.p.p. lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); contestate dal ricorrente ma ritenute manifestamente infondate dalla Corte
art. 1490 cod. civ. co.1
Norma citata dal ricorrente in ordine a eventuale responsabilità per vizi della cosa venduta; la Corte ha comunque ritenuto provata la fattispecie di truffa e la conseguente responsabilità civile, pur non dovendo la responsabilità contrattuale essere necessariamente invocata come alternativa
art. 110 e art. 640 c.p.
Art.110 (concorso di persone nel reato) e art.640 (truffa) evocati per contestare la configurabilità della truffa e la partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa e la partecipazione di Privitera
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria (ripetizione di prova testimoniale) non è automaticamente obbligatoria quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione: è necessaria solo se la decisione di appello si fonda sul diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva; se invece l'appello si basa su una diversa valutazione del complessivo materiale probatorio, la rinnovazione non è richiesta.
- Se le dichiarazioni di un teste sono sostanzialmente incontestate, la Corte d'appello può utilizzarle senza procedere a nuova assunzione della prova, purché l'interpretazione complessiva dei documenti e delle altre prove sia coerente e adeguatamente motivata.
- Per ribaltare un'assoluzione il giudice d'appello deve fornire una motivazione chiara che indichi i punti del compendio probatorio che giustificano il diverso risultato; la valutazione documentale (contratti, annunci, fatture) può essere decisiva se prima era stata sottovalutata.
- La configurazione della truffa contrattuale richiede artifizi o raggiri o un silenzio malizioso idoneo a indurre l'altro contraente a concludere il contratto; la responsabilità può essere riconosciuta anche a chi non è formalmente venditore se ha partecipato attivamente alla trattativa omettendo elementi rilevanti.
- In casi analoghi, chi impugna una sentenza dovrebbe provare che l'appello si è fondato esclusivamente sulla rinnovazione estetica o sulla nuova valutazione dell'attendibilità di una testimonianza decisiva per poter ottenere l'ordine di rinnovazione dell'istruttoria; altrimenti la cassazione difficilmente ammetterà il ricorso.
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