Sentenza del 18/07/2019 n. 19333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la TARSU 2009, pari a 6.760,88 euro, calcolata applicando alla struttura alberghiera la tariffa prevista per locande e pensioni. La società contestava la competenza della Giunta comunale a determinare le tariffe, la carenza di motivazione della delibera, la mancata differenziazione tra camere e aree aventi diversa capacità produttiva di rifiuti, la maggiore tariffa applicata agli alberghi rispetto alle abitazioni e la mancata riduzione per l'attività stagionale. Il Comune sosteneva invece che, in base allo Statuto comunale di Palermo, la Giunta fosse competente a variare tariffe e aliquote.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune e il ricorso incidentale della società, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo del Comune. Ha stabilito che l'annullamento della delibera tariffaria relativa al 2006 non determina automaticamente l'invalidità delle delibere relative agli anni successivi, poiché ciascuna delibera tariffaria è autonoma. Inoltre, secondo lo Statuto del Comune di Palermo, la Giunta era competente a determinare le variazioni delle tariffe TARSU; la mancata fissazione, da parte del Consiglio comunale, di limiti preventivi non comportava l'incompetenza della Giunta. È stata inoltre ritenuta legittima la tariffa alberghiera superiore a quella delle abitazioni, poiché gli alberghi hanno normalmente una maggiore capacità produttiva di rifiuti, e non è stato riconosciuto un obbligo generale di motivazione specifica della delibera tariffaria. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)
La competenza alla concreta determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi spetta alla Giunta, mentre al Consiglio spettano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe.
La determinazione concreta delle aliquote e delle tariffe TARSU non costituisce istituzione del tributo né disciplina generale della tariffa; pertanto può spettare alla Giunta comunale.
Legge regionale siciliana n. 48 del 1991, art. 1
Recepisce nell'ordinamento siciliano i principi della legge n. 142 del 1990, compresa la riserva statutaria sulle attribuzioni degli organi comunali.
In Sicilia la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta deve essere valutata alla luce della normativa regionale e dello statuto comunale.
Statuto del Comune di Palermo, art. 49
La Giunta adotta variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale.
La disposizione attribuisce alla Giunta del Comune di Palermo la competenza a variare le tariffe TARSU.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 64, 65 e 68
La disciplina TARSU consente la determinazione delle tariffe sulla base della quantità e qualità dei rifiuti producibili e della classificazione delle diverse categorie di locali. La delibera tariffaria, quale atto amministrativo generale, non richiede necessariamente una motivazione specifica e analitica.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f)
Al Consiglio comunale spettano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
La norma conferma, in via generale, la distinzione tra competenza consiliare sull'istituzione e disciplina generale del tributo e competenza della Giunta sulla determinazione delle aliquote, pur non essendo direttamente recepita nell'ordinamento siciliano.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La parte che propone un ricorso incidentale respinto è tenuta, nei casi previsti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di una delibera TARSU relativa a un'annualità non invalida automaticamente le delibere degli anni successivi: ogni delibera tariffaria ha autonoma efficacia e deve essere specificamente impugnata.
- La competenza a fissare concretamente aliquote e tariffe può spettare alla Giunta, mentre il Consiglio comunale conserva la competenza sull'istituzione del tributo, sull'ordinamento e sui criteri generali; occorre verificare la normativa locale e lo statuto dell'ente.
- È generalmente legittimo applicare agli alberghi una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni, poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri può essere considerata dato di comune esperienza.
- La diversa destinazione interna dei locali di una struttura alberghiera può giustificare una tariffazione differenziata, ma il contribuente deve fornire prova concreta delle superfici e della diversa potenzialità produttiva dei rifiuti.
- La stagionalità dell'attività non comporta automaticamente una riduzione della TARSU: deve risultare dai titoli o dalle licenze pertinenti e la riduzione è normalmente subordinata alla disciplina e alla discrezionalità dell'ente impositore.
- Le delibere tariffarie a contenuto generale non richiedono necessariamente una motivazione analitica sulle ragioni economiche di ogni coefficiente, purché rispettino i criteri normativi e regolamentari applicabili.
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