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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1411

Regolamento delegato (UE) 2025/1411 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Normativa europea32025R1411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’importo dei diritti ETIAS previsto dal regolamento (UE) 2018/1240, elevandolo a 20 EUR per ogni domanda di autorizzazione ai viaggi. La Commissione motiva l’intervento con l’aumento dei costi di funzionamento e manutenzione del sistema, legato in particolare all’inflazione, all’incremento dei viaggiatori esenti da visto e all’introduzione di funzionalità aggiuntive. Il provvedimento si applica come sviluppo dell’acquis di Schengen, con le specifiche posizioni di Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

Modifica il regolamento (UE) 2018/1240 aumentando da 7 EUR a 20 EUR i diritti dovuti per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di autorizzazione ai viaggi presentate nell’ambito del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240. Incide sui richiedenti soggetti all’obbligo di ottenere l’autorizzazione ETIAS prima del viaggio. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, con le consuete particolarità derivanti dall’acquis di Schengen: la Danimarca è vincolata, l’Irlanda non partecipa né è vincolata né soggetta ad applicazione; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein si tratta di sviluppo dell’acquis di Schengen nei rispettivi accordi di associazione. Il testo precisa inoltre che non pregiudica la direttiva 2004/38/CE e l’accordo di recesso del Regno Unito.

Regolamento delegato (UE) 2025/1411: aumento dei diritti ETIAS

Il regolamento delegato (UE) 2025/1411 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), intervenendo esclusivamente sull’importo dei diritti dovuti per la domanda di autorizzazione. L’intervento si fonda sull’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento ETIAS e si colloca nel quadro dei meccanismi introdotti dal regolamento delegato (UE) 2024/2511 per valutare l’eventuale adeguamento degli importi.

Finalità e motivazione dell’intervento

La Commissione evidenzia che l’adeguamento risponde all’esigenza di tenere conto dell’aumento dei costi di funzionamento e manutenzione del sistema ETIAS rispetto alle stime originarie. Nei considerando vengono richiamati tre elementi principali:

  • l’inflazione cumulativa nell’Unione dal 2016, pari al 30,12 %;
  • l’aumento significativo, e destinato a proseguire, del numero di viaggiatori esenti dall’obbligo del visto che entrano nell’Unione;
  • l’introduzione di funzionalità aggiuntive necessarie al funzionamento dell’ETIAS, non previste al momento dell’adozione del regolamento del 2018.

La Commissione aggiunge che l’aumento dei diritti serve anche ad allineare l’ETIAS a sistemi comparabili esistenti a livello mondiale, in funzione della parità competitiva e delle condizioni concorrenziali.

Modifica normativa dell’importo dei diritti

L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Il nuovo testo stabilisce che:

  • per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi, il richiedente paga diritti pari a 20 EUR.

Il regolamento, quindi, incrementa l’importo precedentemente previsto e uniforma il costo dovuto da ogni richiedente ETIAS.

Ambito di applicazione e rapporti con altri regimi

Il provvedimento opera nell’ambito dell’acquis di Schengen e, per tale ragione, presenta le consuete specificità territoriali:

  • la Danimarca è vincolata dal regolamento;
  • l’Irlanda non partecipa alla sua adozione, non è vincolata e non è soggetta alla sua applicazione;
  • per Islanda e Norvegia il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’accordo di associazione;
  • per la Svizzera e il Liechtenstein vale la medesima logica di sviluppo dell’acquis in base ai rispettivi accordi e protocolli.

Il considerando 6 precisa inoltre che il regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, né dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Aumento dei diritti ETIAS

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 prevedendo che, per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi, il richiedente paghi diritti pari a 20 EUR.

Ragioni dell’adeguamento

Nei considerando la Commissione richiama il meccanismo introdotto dal regolamento delegato (UE) 2024/2511 per valutare eventuali adeguamenti dei diritti e indica come fattori rilevanti: l’inflazione cumulativa nell’Unione dal 2016 (30,12 %), l’aumento significativo dei viaggiatori esenti da visto e l’aggiunta di ulteriori funzionalità del sistema ETIAS.

Coerenza con sistemi analoghi e obiettivi

L’aumento è giustificato anche dall’esigenza di allineare i diritti ETIAS a quelli di sistemi comparabili a livello mondiale, per garantire parità competitiva e di condizioni.

Ambito territoriale e status degli Stati partecipanti

Il regolamento si inserisce nell’acquis di Schengen: la Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein opera come sviluppo dell’acquis in base ai rispettivi accordi di associazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiespazio di libertà, sicurezza e giustiziafrontiere e vistimigrazioneacquis di schengen

Testo integrale

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