Regolamento (UE) 2025/2191
Regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro di conservazione già previsto per alcune zone marine protette del Mare del Nord, intervenendo soprattutto sul Doggerbank e su una deroga nel Kattegat. Rafforza i divieti su specifici attrezzi mobili di fondo nelle zone di gestione del Doggerbank e sopprime la deroga che consentiva, in alcune zone del Kattegat, l’uso di reti da imbrocco e tramagli in un programma di monitoraggio. Conferma inoltre regole sul transito dei pescherecci, sulla velocità minima e sui meccanismi di riesame periodico delle misure.
Modifica delle misure di conservazione della pesca nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat, mediante aggiornamento del regolamento delegato (UE) 2017/118.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati e ai pescherecci che operano nelle zone di gestione e di controllo individuate nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118, in particolare nelle aree del Doggerbank (siti Natura 2000 tedeschi e neerlandesi) e nelle zone di restrizione della pesca del Kattegat. Incide sull’uso di determinati attrezzi da pesca, sul transito di pescherecci che trasportano attrezzi non autorizzati, sulla velocità minima durante il transito e sugli obblighi di monitoraggio e riesame. Non disciplina in generale tutta la pesca nel Mare del Nord, ma solo le aree e gli attrezzi indicati; elimina inoltre una specifica deroga per reti da imbrocco e tramagli nel Kattegat.
Modifica delle misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat
Il regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118, che disciplina misure di conservazione della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla luce delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati e delle valutazioni dello CSTEP, con l’obiettivo di ridurre l’impatto della pesca sugli habitat e sulle specie tutelate dalle direttive Habitat, Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
Contesto normativo e finalità ambientale
La Commissione richiama il quadro della politica comune della pesca e gli obblighi ambientali derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dall’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dall’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE. In questo contesto, le misure di pesca possono essere adottate come misure di conservazione necessarie a evitare il degrado degli habitat, la perturbazione significativa delle specie e a contribuire al raggiungimento o mantenimento del buono stato ecologico.
Doggerbank: rafforzamento delle misure di conservazione
Il regolamento interviene sulle zone di gestione del Doggerbank, sulla base della raccomandazione comune del 19 ottobre 2023 presentata da Germania e Paesi Bassi, con Belgio, Danimarca, Francia e Svezia. La raccomandazione mirava a proteggere i banchi di sabbia del tipo di habitat H1110 dai danni causati dagli attrezzi mobili di fondo, vietando l’uso di reti a strascico mobili e sciabiche in zone specifiche dei siti Natura 2000 "Doggerbank" (DE1003301) e "Doggersbank" (NL2008001).
Lo CSTEP, nella plenaria dell’11-15 marzo 2024, ha ritenuto che le misure possano contribuire a mantenere e ricostituire habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente e a ridurre al minimo l’impatto negativo della pesca sugli habitat e sulle comunità biologiche. Il regolamento recepisce tale impostazione, aggiornando i divieti sugli attrezzi e ampliando la disciplina delle aree di gestione e delle relative zone di controllo.
Divieti sugli attrezzi e eccezioni
Nelle zone da 1(1) a 1(15), con esclusione delle rispettive zone di controllo, sono vietati numerosi attrezzi mobili di fondo, tra cui:
- reti a strascico (TB)
- sfogliare (TBB)
- reti a strascico a divergenti (OTB)
- reti a strascico gemelle a divergenti (OTT)
- reti a strascico a coppia (PTB)
- reti da traino per scampi (TBN)
- reti da traino per gamberetti (TBS)
- sciabiche (SX)
- sciabiche danesi ancorate (SDN)
- sciabiche scozzesi (SSC)
- sciabiche scozzesi a coppia (SPR)
- sciabiche da natante (SV)
Resta però la deroga per la pesca tradizionale del gambero grigio (Crangon spp.) con sfogliare e lime da piombi aventi maglie tra 16 e 31 mm nella zona 1(10)(b).
Nelle zone da 1(10) a 1(15), sempre con esclusione delle zone di controllo corrispondenti, sono inoltre vietate le draghe tirate da natanti (DRB) e le draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD).
Soppressione della deroga nel Kattegat
Il regolamento elimina la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), per le zone di restrizione della pesca di Stora Middelgrund och Röde bank, Fladen, Lilla Middelgrund e Morups bank nel Kattegat. In precedenza, tale deroga consentiva l’uso di reti da imbrocco e tramagli a condizione che i pescherecci partecipassero a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione delle catture accessorie di focene e uccelli marini mediante monitoraggio elettronico a distanza.
La soppressione è motivata dalla nuova raccomandazione comune dell’11 luglio 2024, secondo cui non sono state effettuate attività di pesca nel programma di monitoraggio e sono emersi nuovi dati sul cattivo stato della popolazione del Belt.
Transito dei pescherecci e regole di controllo
L’articolo 4 del regolamento 2017/118 viene modificato per disciplinare il transito nelle zone interessate. I pescherecci che trasportano attrezzi mobili di fondo non autorizzati, oppure reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate, possono transitare nelle aree indicate solo se gli attrezzi sono fissati e stivati conformemente all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Inoltre, durante il transito, la velocità non deve essere inferiore a sei nodi per i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3), salvo forza maggiore. La norma richiama espressamente l’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Monitoraggio elettronico e VMS
Il regolamento conferma la disciplina di controllo contenuta nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), relativa ai pescherecci che tengono a bordo attrezzi vietati e navigano a velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15), comprese le zone di controllo. In tali casi si applicano gli obblighi di controllo previsti, e per le zone 1(14) e 1(15), nonché per le rispettive zone di controllo, i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS o GSM.
Riesame periodico delle misure
L’articolo 6 è riscritto per stabilire un calendario di monitoraggio e riesame. Dal’8 marzo 2023 gli Stati membri interessati devono monitorare, valutare e riferire sull’attuazione delle misure:
- ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4), ai sensi della direttiva Uccelli;
- ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13), nella zona 2(28) e nelle zone 4(2) e 4(3), ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
In più, le misure relative alle zone 1(14) e 1(15) devono essere riesaminate sei anni dopo la loro entrata in vigore.
Nuove aree geografiche inserite nell’allegato
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 viene aggiornato con nuove delimitazioni geografiche, tutte su coordinate WGS84. Vengono aggiunte:
- la zona 1(14), situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001), con relativa zona di controllo 1(14.az) di 4 miglia nautiche;
- la zona 1(15), situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (DE1003301 e NL2008001), con relativa zona di controllo 1(15.az) di 4 miglia nautiche.
Le delimitazioni sono definite in modo puntuale mediante coordinate geografiche, con una distinzione tra parte tedesca e neerlandese della zona 1(15).
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Rapporti con altri atti e clausola di salvaguardia
Il regolamento precisa che non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat e alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, né la posizione della Commissione sul rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dei divieti di attrezzi nel Doggerbank
All’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/118 vengono aggiornati i divieti nelle zone da 1(1) a 1(15): sono vietati numerosi attrezzi mobili di fondo, tra cui reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti a strascico gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti da traino per scampi, reti da traino per gamberetti e varie sciabiche; nelle zone da 1(10) a 1(15) sono inoltre vietate draghe tirate da natanti e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti. Resta la specifica eccezione per la pesca tradizionale del gambero grigio con sfogliare e lime da piombi con maglie tra 16 e 31 mm nella zona 1(10)(b).
Soppressione della deroga nel Kattegat
All’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), viene soppressa la deroga che consentiva, in alcune zone di restrizione della pesca del Kattegat (Stora Middelgrund och Röde bank, Fladen, Lilla Middelgrund e Morups bank), l’uso di reti da imbrocco e tramagli da parte di pescherecci partecipanti a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione. La soppressione segue la nuova raccomandazione comune presentata l’11 luglio 2024 dagli Stati membri del Mare del Nord.
Regole di transito per i pescherecci
L’articolo 4, paragrafo 1, consente il transito nelle zone da 1(1) a 1(15) e nelle zone da 4(1) a 4(4) ai pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo o reti da imbrocco/reti da posta impiglianti non autorizzati a pescare in tali aree, purché gli attrezzi siano fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il paragrafo 3 stabilisce che, durante il transito, la velocità non deve essere inferiore a sei nodi per i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3), salvo forza maggiore, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Controlli VMS e disciplina della velocità
All’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è confermato l’obbligo per i pescherecci che tengono a bordo attrezzi vietati e procedono a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo, di rispettare le condizioni di controllo previste. Nelle zone 1(14) e 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS o GSM.
Riesame periodico delle misure
L’articolo 6 è sostituito: dal’8 marzo 2023 gli Stati membri interessati devono monitorare, valutare e riferire sull’attuazione delle misure degli articoli 3, 4 e 5 con cadenza triennale per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) ai sensi della direttiva Uccelli e con cadenza sessennale per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13), nella zona 2(28) e nelle zone 4(2) e 4(3) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. Le misure nelle zone 1(14) e 1(15) devono essere riesaminate sei anni dopo la loro entrata in vigore.
Aggiornamento dell’allegato geografico
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 è modificato per aggiungere nuove aree di gestione e di controllo relative al Doggerbank: la zona 1(14) e la relativa zona di controllo 1(14.az) nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese NL2008001, nonché la zona 1(15) e la zona di controllo 1(15.az) nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 NL2008001 e DE1003301. Le nuove aree sono delimitate da coordinate WGS84 dettagliate nell’allegato del regolamento.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1400
- Regolamento · 16 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1402
- Regolamento · 16 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1403
- Regolamento · 16 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1411
- Regolamento · 15 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1377
- Regolamento · 15 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1379
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →