Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1402

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1402 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia (Maiden and Betche) Cheel come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R1402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia come additivo per mangimi, confermandone l'inquadramento tra gli additivi organolettici e imponendo condizioni d'uso specifiche per specie e categorie animali. Vengono fissati tenori massimi nel mangime completo, prescrizioni tecniche di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, anche alla luce della presenza di metileugenolo. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l'esaurimento delle scorte di additivi, premiscele e mangimi già prodotti ed etichettati secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione dell'olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d'impiego e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi nell'Unione europea. Riguarda l'uso dell'olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia (Maiden and Betche) Cheel, classificato come additivo organolettico del gruppo funzionale "aromatizzanti", per tutte le specie animali, con specifiche condizioni per diverse categorie di animali. Non ne è consentito l'uso nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; prevede periodi transitori per prodotti già immessi sul mercato prima del 6 agosto 2025.

Autorizzazione dell'olio essenziale di tea tree come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1402 autorizza l'olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia (Maiden and Betche) Cheel come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e tiene conto della rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

La Commissione richiama il parere EFSA del 18 settembre 2024, secondo cui la sostanza non desta preoccupazioni per i consumatori o per l'ambiente alle condizioni proposte, ma presenta profili di rischio per gli utilizzatori e deve essere considerata irritante per pelle e occhi, sensibilizzante cutaneo e respiratorio e sostanza tossica per la riproduzione. In tale contesto, l'autorizzazione è accompagnata da limiti tecnici e misure di gestione del rischio.

Ambito di applicazione e inquadramento regolatorio

Il regolamento riguarda un additivo organolettico, nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinato all'alimentazione animale. L'additivo era già stato autorizzato per un periodo illimitato in base alla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento. La Commissione precisa che non è consentito autorizzare l'uso degli aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio; pertanto l'impiego in tale matrice è escluso.

Valutazione scientifica e ragioni della decisione

L'EFSA ha concluso che la sostanza non pone problemi di sicurezza per le specie bersaglio da ingrasso e che è molto improbabile che generi preoccupazioni per la sicurezza di altre specie e degli animali longevi o da riproduzione, alle concentrazioni massime specificate. Non sono emerse preoccupazioni per i consumatori né per l'ambiente.

L'Autorità ha tuttavia evidenziato che la sostanza deve essere considerata irritante e sensibilizzante, oltre che tossica per la riproduzione, e che durante la manipolazione può verificarsi esposizione degli utilizzatori al metileugenolo. Per questo motivo la Commissione ritiene necessario ridurre al minimo l'esposizione e imporre adeguate misure di protezione.

Condizioni di autorizzazione e limiti per specie

L'allegato fissa i livelli massimi di impiego espressi in mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Tra i principali valori previsti figurano:

  • 1,5 per i tacchini da ingrasso;
  • 1,1 per i polli da ingrasso e per le specie avicole minori da ingrasso;
  • 1,1 per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
  • 1,7 per i suini da ingrasso;
  • 2,4 per i suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi;
  • 2,0 per i suinetti e per tutti i suidi destinati alla riproduzione;
  • 3,1 per i vitelli da ingrasso;
  • 5,0 per ovini e caprini;
  • 4,4 per bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso e altri ruminanti/camelidi;
  • 2,9 per gli equidi;
  • 4,4 per i leporidi;
  • 1,8 per salmonidi e pesci pinnati minori;
  • 5,0 per i crostacei;
  • 6,6 per i cani;
  • 5,3 per i gatti;
  • 0,9 per i pesci ornamentali;
  • 15 per altre specie e categorie.

Per i vitelli da ingrasso è indicata un'età massima di 6 mesi; per le altre specie, ove riportato, non risultano limiti di età nell'allegato.

Prescrizioni tecniche, sicurezza e miscela con altri additivi

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

È consentita la miscela con altri additivi botanici, ma solo se il contenuto di metileugenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti resta inferiore a quello derivante dall'impiego di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non basti, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento introduce una fase transitoria. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 secondo le norme precedenti possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 6 agosto 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 agosto 2027.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'olio essenziale di tea tree ottenuto da Melaleuca alternifolia (Maiden and Betche) Cheel è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni indicate nell'allegato.

Esclusione dell'uso nell'acqua di abbeveraggio

L'additivo non è autorizzato per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l'uso degli aromatizzanti in tale matrice.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L'allegato stabilisce tenori massimi espressi in mg di additivo per kg di mangime completo al 12% di umidità, differenziati per specie e categorie animali, tra cui ad esempio 1,5 per i tacchini da ingrasso, 1,1 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 1,7 per i suini da ingrasso, 3,1 per i vitelli da ingrasso, 5,0 per ovini e caprini, 6,6 per i cani, 5,3 per i gatti e 15 per altre specie e categorie.

Prescrizioni tecniche di utilizzo

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Miscela con altri additivi botanici

È consentita la miscela dell'olio essenziale di tea tree con altri additivi botanici solo a condizione che le quantità di metileugenolo presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelle risultanti dall'uso di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Tenore massimo di metileugenolo e valutazione di sicurezza

La Commissione, richiamando il parere EFSA del 18 settembre 2024, ha ritenuto necessario fissare un tenore massimo nel mangime completo per via della presenza di metileugenolo, sostanza considerata motivo di preoccupazione e rilevante anche per la gestione del rischio da esposizione degli utilizzatori.

Misure transitorie

Gli additivi, le premiscele e i mangimi composti o materie prime contenenti l'additivo, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2025 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte, con scadenze differenziate: fino al 6 febbraio 2026 per additivi e premiscele; fino al 6 agosto 2026 per mangimi e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare; fino al 6 agosto 2027 per mangimi e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettatura dei mangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.