Regolamento (UE) 2025/1377
Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo nuove misure di mitigazione del rischio per l’influenza aviaria ad alta patogenicità, chiarimenti e nuove categorie ammesse per importazioni e transito, oltre a correzioni di errori negli elenchi di paesi terzi. Vengono inoltre inseriti nuovi metodi alternativi per la produzione di biodiesel e disciplinati i relativi usi, nonché aggiornati i certificati sanitari per varie spedizioni. Il testo interviene anche sul frass trasformato, sulle proteine animali trasformate derivate da insetti e su specifiche importazioni di cere d’api e gelatina fotografica.
Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 su immissione sul mercato e importazioni di sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e relativi certificati sanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella produzione, trasformazione, immissione sul mercato, spedizione/transito nell’Unione e importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Incide in particolare su mangimi per animali da pelliccia, cere da api trasformate, biodiesel e combustibili rinnovabili ottenuti da grassi/sottoprodotti animali o olio da cucina usato, frass trasformato, proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento, gelatina fotografica e stallatico trasformato. Include aggiornamenti agli elenchi di paesi terzi e ai certificati sanitari dell’allegato XV, nonché una rettifica dell’allegato XIV; si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione: modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 142/2011
Il regolamento interviene sul sistema di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Le modifiche rispondono, tra l’altro, all’esigenza di rafforzare la prevenzione del rischio HPAI, di aggiornare il regime delle importazioni e di correggere alcuni elenchi e certificati sanitari.
Finalità e contesto
Le premesse evidenziano che il regolamento (UE) n. 142/2011 disciplina le misure di esecuzione in materia sanitaria e di polizia sanitaria per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le importazioni da paesi terzi. La Commissione richiama i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e i casi di infezione in alcuni mammiferi nell’Unione, ritenendo necessario introdurre misure di mitigazione del rischio per evitare l’introduzione e la diffusione del virus attraverso materiali derivanti dal pollame. Ulteriori interventi sono giustificati da esigenze di allineamento normativo, nuovi pareri scientifici dell’EFSA, aggiornamenti degli elenchi di paesi terzi e correzione di errori materiali in precedenti modifiche.
Ambito materiale delle modifiche
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 in relazione a:
- uso di materiali di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi;
- importazione e transito di richiami da caccia a base di urina di cervidi e di cere d’api trasformate;
- nuovi processi alternativi per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili da grassi trasformati e olio da cucina usato;
- trasformazione del frass in compost e biogas;
- importazione di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento;
- elenchi di paesi terzi e stabilimenti autorizzati per specifiche categorie di prodotti;
- certificati sanitari dell’allegato XV.
Misure per la prevenzione dell’HPAI nei materiali di categoria 2
La principale novità sostanziale riguarda l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011. L’autorità competente può autorizzare nel proprio territorio l’utilizzo di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi per gli animali solo se una valutazione dei rischi conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell’Unione è trascurabile. La modifica mira a prevenire il passaggio del virus dai materiali avicoli ad altre specie, in particolare ai mammiferi, in considerazione della probabilità di mutazioni con possibili implicazioni per la salute pubblica e animale.
Importazioni e transito: richiami da caccia e cere d’api
All’articolo 25 viene introdotto il divieto di importazione dei richiami da caccia a base di urina di cervidi. In parallelo, vengono inseriti nel novero dei prodotti importabili o in transito senza condizioni di polizia sanitaria i prodotti pronti alla vendita a base di cere d’api derivate, purché non destinati a mangimi, alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, cosmetici o medicinali. Il regolamento allinea così la disciplina dell’allegato XIV e dei certificati sanitari alla natura e al rischio dei prodotti interessati.
Nuovi metodi alternativi per biodiesel e combustibili rinnovabili
Una parte rilevante dell’intervento riguarda l’allegato IV, capo IV, sezione 2, nel quale sono precisate le materie prime e introdotti nuovi metodi di trasformazione alternativi per la produzione di biodiesel. Le modifiche concernono, tra l’altro, l’uso di olio da cucina usato di materiali di categoria 3 e di grassi derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3.
Sono aggiunte due nuove lettere, M e N:
- la lettera M disciplina la produzione di biodiesel da grassi trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3, prevedendo materie prime ammissibili, fasi di pretrattamento, esterificazione/transesterificazione acide e distillazione frazionata;
- la lettera N disciplina un processo di produzione di biodiesel che utilizza grassi fusi di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3, con specifici parametri di conversione e distillazione sotto vuoto.
Per entrambe le ipotesi, l’autorità competente deve valutare il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione. Inoltre, la sezione 3 viene adattata per fare riferimento ai nuovi processi di cui alle lettere D, M e N.
Frass trasformato, compost e biogas
L’allegato V, capo I, sezione 1, viene aggiornato per inserire il frass trasformato tra i materiali utilizzabili nella trasformazione in compost e biogas, con rinvio al trattamento previsto dall’allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b). La modifica si colloca nel più ampio quadro già introdotto dal regolamento (UE) 2021/1925 per il trattamento termico sicuro del frass.
Proteine animali trasformate derivate da insetti e aggiornamento dei paesi terzi
Nell’allegato XIV viene ampliato l’elenco delle specie di insetti da cui possono derivare proteine animali trasformate importabili nell’Unione, includendo espressamente il baco da seta (Bombyx mori) oltre a Hermetia illucens, Musca domestica, Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus e Gryllus assimilis.
La tabella 2 del capo II, sezione 1, è inoltre aggiornata per gli articoli da masticare e gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi, con l’elenco dei paesi terzi autorizzati e specifiche limitazioni per alcuni di essi. Per l’Indonesia è prevista l’ammissibilità limitata agli alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti. È altresì aggiornato il riferimento ai materiali ottenuti da pesci, che rinvia ai paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Rettifica sugli impieghi per la fabbricazione di medicinali
Il regolamento corregge un errore introdotto dal regolamento (UE) 2022/384 nella tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, riga 14, relativa ai sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali. La rettifica precisa gli elenchi dei paesi terzi autorizzati, richiamando gli allegati pertinenti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e 2021/405.
Gelatina fotografica
La tabella 3 dell’allegato XIV, capo II, sezione 11, è sostituita per recepire un elenco aggiornato degli esportatori giapponesi di gelatina fotografica. Il testo riporta gli impianti di origine, gli Stati membri di destinazione e i posti di ispezione frontalieri del primo ingresso nell’Unione, riflettendo la valutazione della Commissione sulla documentazione trasmessa dalle autorità giapponesi.
Certificati sanitari dell’allegato XV
Vengono sostituiti due capi dell’allegato XV:
- il capo 1 bis, relativo al certificato sanitario per la spedizione o il transito nell’Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia;
- il capo 17, relativo al certificato sanitario per stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato e guano di pipistrelli trasformato.
L’aggiornamento dei certificati riflette sia l’ampliamento delle specie autorizzate sia l’inserimento del frass trasformato e il divieto di importazione dei richiami da caccia a base di urina di cervidi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Misure supplementari per materiali di categoria 2 da uccelli
All’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto un comma che consente all’autorità competente di autorizzare l’uso nel proprio territorio di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi solo se una valutazione dei rischi conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell’Unione è trascurabile.
Esclusione dei richiami da caccia a base di urina di cervidi
All’articolo 25, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) che vieta i richiami da caccia a base di urina di cervidi. La corrispondente esclusione è recepita anche nei certificati e negli allegati pertinenti.
Cere d’api trasformate ammesse senza condizioni di polizia sanitaria
All’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la lettera f) che include tra i prodotti importabili o in transito senza condizioni di polizia sanitaria i prodotti pronti alla vendita a base di cere d’api derivate, purché non destinati a mangimi, alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, cosmetici o medicinali.
Nuovi metodi di trasformazione per biodiesel e combustibili rinnovabili
L’allegato IV è modificato per chiarire le materie prime e introdurre due nuovi metodi alternativi, denominati M e N, per la produzione di biodiesel da grassi trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3. Sono specificate materie prime ammissibili, pretrattamenti, parametri di processo, distillazione e controllo mediante protocollo HACCP validato dall’autorità competente.
Frass trasformato nel regime di compost e biogas
L’allegato V è modificato per includere il frass trasformato tra i materiali ammessi nella trasformazione in compost e biogas, con riferimento all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).
Importazioni di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento
L’allegato XIV è modificato per includere il baco da seta (Bombyx mori) tra le specie di insetti autorizzate per le proteine animali trasformate importabili nell’Unione. Sono aggiornati anche gli elenchi di paesi terzi ammessi, con inserimento dell’Indonesia per alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine da insetti.
Aggiornamento dei paesi terzi per alimenti per animali da compagnia e materiali ittici
Nell’allegato XIV, tabella 2, sono aggiornate le condizioni per importazioni di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi, con elenco dei paesi terzi autorizzati e specifiche limitazioni per taluni prodotti. È aggiornato anche il riferimento ai materiali ottenuti da pesci, con rinvio ai paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Rettifica sulle importazioni di sottoprodotti destinati alla fabbricazione di medicinali
È rettificata la riga 14 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, correggendo l’elenco dei paesi terzi ammessi per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali.
Nuovo perimetro per materie prime destinate al biodiesel
Nell’allegato XIV, riga 17, è esteso il riferimento alle materie prime per la produzione di biodiesel, prodotti oleochimici e combustibili rinnovabili alle ipotesi di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere L, M e N.
Aggiornamento dell’elenco degli esportatori giapponesi di gelatina fotografica
L’allegato XIV, capo II, sezione 11, tabella 3, è sostituito per recepire l’elenco aggiornato degli esportatori fornito dalle autorità giapponesi, con indicazione degli impianti di origine, degli Stati membri di destinazione e dei posti di ispezione frontalieri.
Aggiornamento dei certificati sanitari dell’allegato XV
Il capo 1 bis è sostituito per il certificato sanitario relativo alla spedizione o al transito di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento non destinate al consumo umano. Il capo 17 è sostituito per il certificato relativo a stallatico trasformato, prodotti derivati, frass trasformato e guano di pipistrelli trasformato.
Rettifica dell’allegato XIV sulle importazioni per medicinali
Nella parte 2 del regolamento è rettificata la riga 14 della tabella 2 dell’allegato XIV, precisando gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali, con riferimento ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e 2021/405.
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