Regolamento (UE) 2025/1379
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 in materia di documentazione sanitaria e commerciale per i sottoprodotti di origine animale. La principale novità consiste nell’esenzione dall’obbligo di conservazione materiale dei documenti commerciali e di taluni certificati sanitari quando essi siano stati rilasciati tramite TRACES, ferma restando la conservazione dei registri per almeno due anni in via generale. Vengono inoltre aggiornati i modelli del certificato sanitario per movimenti da zone soggette a restrizioni e del documento commerciale, con richiamo espresso ai divieti relativi ai richiami da caccia a base di urina di cervidi.
Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 su registri digitali, modelli di documento commerciale e certificati sanitari per movimenti di sottoprodotti di origine animale e stallatico non trasformato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai movimenti all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, con particolare riferimento alle partite provenienti da zone soggette a restrizioni e al trasporto di stallatico non trasformato. Incide inoltre sui documenti commerciali e sui certificati sanitari rilasciati o gestiti tramite il sistema TRACES. Le modifiche riguardano l'allegato VIII e l'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011; non introduce una disciplina generale autonoma, ma aggiorna modelli e regole di conservazione documentale. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379: registri digitali e modelli documentali per sottoprodotti di origine animale
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011 per adeguare la disciplina documentale relativa ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. La finalità è soprattutto quella di allineare i modelli di documenti sanitari/commerciali all’uso del sistema TRACES e di riflettere nei modelli le restrizioni già previste da altre norme dell’Unione, in particolare quelle sui richiami da caccia a base di urina di cervidi.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 impone che, durante il trasporto all’interno dell’Unione, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se del caso, da un certificato sanitario, e che gli operatori conservino registri e relativa documentazione. L’intervento del 2025 prende atto che TRACES rilascia e registra in formato elettronico tali documenti e rende quindi opportuno esentare gli operatori dalla loro conservazione materiale quando i documenti siano stati ottenuti attraverso tale sistema.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli operatori che movimentano, all’interno dell’Unione europea, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Il focus è duplice:
- i movimenti di sottoprodotti provenienti da zone soggette a restrizioni;
- il trasporto di stallatico non trasformato;
- la documentazione commerciale e sanitaria rilasciata tramite TRACES.
Non emerge una disciplina autonoma di settore, ma un aggiornamento tecnico del regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2011.
Conservazione dei registri e digitalizzazione tramite TRACES
La nuova formulazione dell’allegato VIII, capo III, punto 5, conferma la regola generale secondo cui registri e documenti commerciali o certificati sanitari devono essere conservati per almeno due anni, ai fini della presentazione alle autorità competenti. Tuttavia introduce un’esenzione importante:
- non si applica ai certificati sanitari per partite di stallatico non trasformato rilasciati mediante TRACES;
- non si applica ai documenti commerciali per il trasporto nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati rilasciati mediante TRACES.
La disposizione valorizza la tenuta digitale dei documenti e riduce l’onere di duplicazione cartacea o di conservazione parallela quando la documentazione è già disponibile nel sistema elettronico.
Modelli documentali aggiornati
L’allegato VIII, capo III, punto 7, sostituisce i modelli del certificato sanitario e del documento commerciale. In particolare:
- il certificato sanitario riguarda i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie;
- il documento commerciale riguarda il trasporto all’interno dell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.
L’aggiornamento serve ad armonizzare i modelli con la disciplina più recente e con l’impostazione documentale dell’Unione.
Riflessi sui divieti relativi ai richiami da caccia a base di urina di cervidi
Il regolamento richiama espressamente il regolamento (CE) n. 999/2001, che vieta:
- lo spostamento verso l’Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia;
- la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari degli Stati membri elencati nell’allegato VIII, capo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento.
Per garantire il rispetto di tali divieti, essi devono essere riflessi nel documento commerciale. Il regolamento interviene quindi anche come strumento di coordinamento tra discipline diverse.
Aggiornamento dell’allegato XI
Nell’allegato XI, capo I, sezione 1, punto 3, viene sostituito il testo del modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale. Il testo fornito non dettaglia ulteriormente il contenuto del nuovo modello, ma l’intervento conferma un coordinamento tecnico della modulistica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011
L'articolo 1 dispone che il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379.
Conservazione dei registri e deroga per documenti TRACES
Nell'allegato VIII, capo III, punto 5, è previsto che i registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari siano conservati per almeno due anni per la loro presentazione alle autorità competenti. L'obbligo non si applica ai certificati sanitari per partite di stallatico non trasformato e ai documenti commerciali per il trasporto nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati rilasciati mediante il sistema TRACES.
Aggiornamento dei modelli di certificato sanitario e documento commerciale
Nell'allegato VIII, capo III, punto 7, vengono sostituiti i modelli relativi al certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e al documento commerciale per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Adeguamento dell'attestato sanitario nell'allegato XI
Nell'allegato XI, capo I, sezione 1, punto 3, è sostituito il testo del modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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