Regolamento (UE) 2025/1403
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams e dell’olio essenziale di lavanda ottenuto da Lavandula angustifolia Mill. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due oli essenziali come additivi per mangimi per tutte le specie animali, a seguito della procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti di etichettatura, indicazioni sui limiti raccomandati e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre fissati periodi transitori per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già immessi sul mercato secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione, come additivi per mangimi, dell’olio essenziale di salvia spagnola e dell’olio essenziale di lavanda per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea, in particolare all’olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams e all’olio essenziale di lavanda ottenuto da Lavandula angustifolia Mill. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi organolettici e il gruppo funzionale degli aromatizzanti. Restano escluse le autorizzazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, non consentito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli aromatizzanti. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2026 e del 2027, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Autorizzazione dell’olio essenziale di salvia spagnola e dell’olio essenziale di lavanda come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 autorizza due oli essenziali già presenti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti: l’olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams e l’olio essenziale di lavanda ottenuto da Lavandula angustifolia Mill. L’intervento si colloca nell’ambito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 17 settembre 2024, che ha esaminato sicurezza, efficacia e condizioni d’impiego.
Contesto normativo e procedimento
Il regolamento richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, relativo alla rivalutazione degli additivi autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano già autorizzate senza limitazioni temporali ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito della domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento e ha adottato l’autorizzazione con condizioni specifiche nell’allegato.
Esito della valutazione EFSA
L’EFSA ha concluso che l’olio essenziale di salvia spagnola è sicuro fino a 14 mg/kg di mangime completo per tutte le specie animali. Per l’olio essenziale di lavanda, la sicurezza è stata riconosciuta entro concentrazioni massime differenziate per specie. In entrambi i casi, l’uso nelle condizioni proposte è stato ritenuto sicuro per consumatori e ambiente. L’Autorità ha però segnalato che le sostanze devono essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti per la pelle e le vie respiratorie.
Ambito di autorizzazione e limiti di impiego
L’articolo 1 autorizza gli additivi come aromatizzanti appartenenti alla categoria degli additivi organolettici. L’allegato precisa che l’uso avviene nel mangime completo con umidità al 12% e che gli additivi devono essere incorporati sotto forma di premiscela.
Per l’olio essenziale di salvia spagnola l’allegato fissa un tenore massimo raccomandato di 14 mg/kg di mangime completo. Per l’olio essenziale di lavanda, invece, sono previsti limiti specifici per numerose specie e categorie, tra cui:
- tacchini da ingrasso: 12 mg;
- polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 9 mg;
- pollame per produzione di uova o riproduzione: 9 mg;
- uccelli ornamentali: 9 mg;
- pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione: 13 mg;
- suini da ingrasso: 19 mg;
- suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi: 16 mg;
- suini da ingrasso delle specie minori di suidi: 16 mg;
- suidi destinati alla riproduzione: 23 mg;
- vitelli da ingrasso fino a 6 mesi: 39 mg;
- ovini e caprini: 35 mg;
- bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e camelidi da ingrasso: 35 mg;
- altri ruminanti e altri camelidi: 22 mg;
- equidi: 35 mg;
- leporidi: 14 mg;
- salmonidi e pesci pinnati minori: 39 mg;
- cani: 30 mg;
- gatti: 7 mg;
- pesci ornamentali: 30 mg;
- altre specie e categorie: 7 mg.
Etichettatura e informazioni obbligatorie
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%.
Per le premiscele, quando i livelli d’uso indicati possono comportare il superamento dei limiti raccomandati, devono comparire in etichetta il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. La disciplina mira a facilitare il controllo dell’uso corretto e la tracciabilità lungo la filiera dei mangimi.
Sicurezza degli utilizzatori
La Commissione richiede misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre il rischio di esposizione. Se tali misure non bastano, l’impiego degli additivi e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Misure transitorie
L’articolo 2 disciplina il passaggio dal regime previgente a quello nuovo. Gli additivi e le premiscele già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 in conformità alle norme antecedenti al 6 agosto 2025, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, sono previsti ulteriori termini:
- fino al 6 agosto 2026 se destinati ad animali da produzione alimentare, purché prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026 secondo le norme previgenti;
- fino al 6 agosto 2027 se destinati ad animali non da produzione alimentare, purché prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2027 secondo le norme previgenti.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’allegato stabilisce che il periodo di autorizzazione termina il 6 agosto 2035 per entrambi gli additivi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni indicate nell’allegato, le sostanze appartenenti alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti: olio essenziale di salvia spagnola e olio essenziale di lavanda, per l’alimentazione animale di tutte le specie.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Dal considerando 4 emerge che la richiesta di autorizzazione per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio è respinta, perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso degli aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni scientifiche e sicurezza
La Commissione richiama il parere EFSA del 17 settembre 2024, che considera l’olio essenziale di salvia spagnola sicuro fino a 14 mg/kg di mangime completo per tutte le specie animali, e l’olio essenziale di lavanda sicuro a concentrazioni massime specifiche per specie. L’EFSA ha inoltre ritenuto gli impieghi proposti sicuri per consumatori e ambiente, ma gli additivi irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
Entrambi gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per l’olio essenziale di salvia spagnola è previsto un tenore massimo raccomandato di 14 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per l’olio essenziale di lavanda l’allegato stabilisce tenori massimi differenziati per numerose specie e categorie animali, tra cui pollame, suini, ruminanti, equidi, leporidi, salmonidi, cani, gatti, pesci ornamentali e altre specie.
Requisiti di etichettatura
Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare, per la salvia spagnola, il tenore massimo raccomandato di 14 mg/kg di mangime completo; per la lavanda, i valori massimi specie-specifici. Se la premiscela, in base al livello d’uso indicato, può superare tali limiti, devono essere riportati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Periodo di autorizzazione
Per entrambi gli additivi, l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 agosto 2035.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, degli additivi e delle premiscele autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 secondo le norme previgenti. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 6 agosto 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 agosto 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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