Regolamento (UE) 2025/1400
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1400 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di menta piperita ottenuto da Mentha × piperita L., dell’olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da Salvia sclarea L. e dell’olio essenziale di salvia ottenuto da Salvia officinalis L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo (UE) 2025/1400 autorizza tre oli essenziali di origine vegetale come additivi organolettici per mangimi, classificati nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, ma con specifiche condizioni d’uso, limiti massimi raccomandati e obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori. È inoltre escluso l’impiego nell’acqua di abbeveraggio e sono previste misure transitorie per lo smaltimento graduale delle scorte già immesse sul mercato.
Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, degli oli essenziali di menta piperita, sclarea/erba moscatella e salvia, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano gli additivi per mangimi identificati nell’allegato, nonché le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che li contengono. Riguarda tutte le specie animali, ma le concentrazioni massime raccomandate variano per categoria/specie nell’allegato. Non è consentito l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste norme transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 febbraio 2026, 6 agosto 2026 e 6 agosto 2027, a seconda della tipologia di prodotto e della destinazione zootecnica.
Autorizzazione di tre oli essenziali come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1400 della Commissione autorizza l’olio essenziale di menta piperita ottenuto da Mentha × piperita L., l’olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da Salvia sclarea L. e l’olio essenziale di salvia ottenuto da Salvia officinalis L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce le valutazioni scientifiche favorevoli dell’EFSA, che hanno confermato la sicurezza alle condizioni d’uso previste, nonché la necessità di misure di tutela degli utilizzatori.
Presupposti e valutazioni scientifiche
La Commissione richiama che le sostanze erano già state autorizzate a tempo illimitato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. In seguito alla domanda di rinnovo/autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, l’EFSA ha espresso pareri favorevoli tra ottobre e novembre 2024 e gennaio 2025. L’Autorità ha ritenuto gli additivi sicuri per gli animali alle concentrazioni indicate, senza rischi rilevanti per consumatori e ambiente alle condizioni proposte, e ha inoltre evidenziato possibili effetti irritanti e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.
Ambito di autorizzazione e classificazione funzionale
Le tre sostanze sono autorizzate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". L’allegato specifica che devono essere impiegate in forma liquida e incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascun prodotto sono indicati composizione, origine botanica, descrizione della sostanza attiva, numeri identificativi e specifiche chimiche principali, nonché il metodo analitico di controllo (gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma, GC-FID, con riferimenti ISO o farmacopea europea a seconda del prodotto).
Limiti d’impiego e condizioni tecniche
Per l’olio essenziale di menta piperita l’allegato stabilisce un tenore massimo raccomandato di 12 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% per tutte le specie animali. Per gli altri due additivi, i limiti massimi raccomandati sono differenziati per specie e categoria: in particolare per l’olio essenziale di sclarea/erba moscatella sono previsti valori distinti per tacchini, polli, pollame da uova o riproduzione, suini, ruminanti, equidi, leporidi, salmonidi, pesci ornamentali, cani, gatti e altre specie; analogamente per l’olio essenziale di salvia sono fissati limiti specifici per categorie di animali da produzione e non da produzione alimentare.
Obblighi di etichettatura e di gestione del rischio
L’allegato impone che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo al 12% di umidità. Se il livello d’uso della premiscela supera tale soglia, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Sono inoltre richieste istruzioni su conservazione e stabilità al trattamento termico. Quanto alla sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure e misure organizzative adeguate; ove non siano sufficienti a eliminare il rischio, l’uso di additivi e premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Misure transitorie
Per evitare effetti immediati sulle filiere, l’articolo 2 introduce un regime transitorio. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 secondo la normativa precedente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026, possono anch’essi restare sul mercato fino a esaurimento scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è più ampio e arriva al 6 agosto 2027.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per tutti e tre gli additivi il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato al 6 agosto 2035.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, come additivi per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", le sostanze indicate nell’allegato: olio essenziale di menta piperita (Mentha × piperita L.), olio essenziale di sclarea/erba moscatella (Salvia sclarea L.) e olio essenziale di salvia (Salvia officinalis L.). L’autorizzazione vale alle condizioni riportate nell’allegato.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Dalla motivazione del regolamento emerge che l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’utilizzo di "aromatizzanti" in tale matrice.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria per additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2025 secondo le regole previgenti. Gli additivi e le premiscele possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare possono esserlo se prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 agosto 2027.
Condizioni generali di impiego e incorporazione
Nell’allegato è stabilito che tutti e tre gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Limiti massimi raccomandati e indicazioni etichettarie
Per ciascun additivo l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per l’olio essenziale di menta piperita il limite è 12 mg/kg; per l’olio essenziale di sclarea/erba moscatella e per l’olio essenziale di salvia sono fissati limiti differenziati per categorie animali (ad esempio pollame, suini, ruminanti, equidi, leporidi, pesci, cani, gatti e altre specie). Se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Sicurezza degli utilizzatori e dispositivi di protezione
Per tutti e tre gli additivi l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Periodo di autorizzazione
Per ciascuno dei tre additivi l’allegato prevede come fine del periodo di autorizzazione il 6 agosto 2035.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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