Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato, davanti al giudice tributario, estratti di ruolo relativi a più cartelle di pagamento assumendo di essere venuto a conoscenza delle iscrizioni solo tramite gli estratti richiesti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo valide alcune notifiche delle cartelle e rigettando il resto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e del ruolo (art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973) e la violazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo che la notificazione era stata ritenuta valida sulla base di mere copie e non di originali. La Corte ha però rilevato che, per effetto dello ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella asseritamente invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio legato a partecipazione ad appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Nel caso concreto tale interesse specifico non era stato allegato né dimostrato.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 specifica l'interesse ad agire e vale anche nei giudizi in corso. Poiché il contribuente non aveva dedotto un interesse attuale rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla norma, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alle cartelle indicate nel motivo e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso avverso gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali interessate. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la stessa ragione.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, ma la decisione è stata definita sulla sopravvenuta disciplina dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notifica; non è stato il fondamento decisivo della soluzione, perché la Corte ha risolto la controversia in base allo ius superveniens sull'interesse ad agire.
art. 2719 c.c.
Invocato per contestare l'utilizzo di copie documentali; la Corte non è entrata nel merito della doglianza, poiché ha ritenuto la domanda originaria inammissibile per difetto di interesse specifico alla luce della norma sopravvenuta.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata solo in casi tassativi.
L. 17 dicembre 2021, n. 215
Legge di conversione che ha inserito la novella applicata dalla Corte ai processi pendenti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
La norma è stata qualificata come specificazione concreta dell'interesse ad agire; si applica ai giudizi pendenti e impone al debitore di allegare e provare uno dei pregiudizi tipizzati per rendere ammissibile l'azione.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è considerato condizione dell'azione, dinamica e valutabile fino alla decisione; la sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando la domanda non poteva essere originariamente proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità determinata dallo ius superveniens.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che restringe l'accesso alla tutela giudiziaria si applica ai processi pendenti quando incide sulla condizione dell'azione, poiché l'interesse ad agire ha natura dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e impedisce la prosecuzione nel merito della domanda.
- Non si forma giudicato interno implicito sull'interesse ad agire o su altre questioni preliminari di rito non decise espressamente, quando il giudice si sia limitato a pronunciarsi sul merito senza un'autonoma statuizione sulla questione pregiudiziale.
- Se una domanda diviene inammissibile per effetto di una norma sopravvenuta applicabile ai giudizi pendenti, la cassazione può intervenire senza rinvio quando risulta che l'azione non poteva essere originariamente proposta nei limiti imposti dalla nuova disciplina.
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