Cassazione Penale, Sentenza n. 22817/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per rapina impropria ai danni di un'anziana, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la gravità indiziaria su base di mere presunzioni logiche; contestava l'identificazione operata dalla vittima e dai suoi parenti, la mancata considerazione delle ridotte capacità di discernimento della vittima in ragione dell'età avanzata e l'incertezza circa la materiale presa del denaro da parte dell'indagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, anche alla luce del significativo intervallo temporale tra i fatti (febbraio 2025) e l'adozione della misura (luglio 2025).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente valutato e considerato rilevanti le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi parenti, e aveva corretto interpretato l'età della vittima come elemento che evidenziava la spregiudicatezza dell'imputato nel carpire la fiducia della persona offesa. Ha altresì ritenuto infondate le obiezioni circa l'identificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato generico: il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione non equivale a imminenza, ma concerne la continuità del periculum libertatis valutata sulla base di indicatori recenti (qui: numerosi precedenti, condanne eseguite e assenza di resipiscenza). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla articolazione dei motivi di ricorso in cassazione; richiamo perché le censure devono rispettare i limiti richiesti dall'articolo
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non va inteso come imminenza, ma come continuità temporale del periculum libertatis; va valutato in rapporto alla vicinanza rispetto ai fatti e alla presenza di elementi recenti indicativi del rischio
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze processuali della pronuncia di inammissibilità, con possibilità di condanna per pagamento delle spese e, in presenza di colpa nell'impugnazione, di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (citificazione degli esiti ai fini procedurali)
Massime di principio
- Per la gravità indiziaria il giudice può valorizzare le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi congiunti: censure generiche sull'attendibilità richiedono elementi specifici per prevalere
- L'età avanzata della vittima non è automaticamente mitigante; può essere valutata come elemento che aggrava la responsabilità morale dell'autore se sfruttata per carpire fiducia e denaro
- In tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va apprezzato come continuità del periculum libertatis e non come mera imminenza; rilevano precedenti, condanne eseguite e assenza di segni di resipiscenza
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente e direttamente con la motivazione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono di norma inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se l'impugnazione è manifestamente inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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