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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29445/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado e il riconoscimento della responsabilità del Comune ex art. 2087 c.c. per essere stata costretta a svolgere l'attività lavorativa in condizioni stressogene eccedenti la normale tollerabilità. La Corte d'appello, sulla base di c.t.u., aveva ritenuto che il danno in ambito INAIL fosse pari al 5%, quindi sotto la soglia del 6% indennizzabile in sede previdenziale, e aveva comunque liquidato un danno civilistico pari al 21%, condannando l'ente al risarcimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, in relazione agli artt. 2087 e 2043 c.c. e all'art. 32 Cost., sostenendo che il danno differenziale non sarebbe azionabile contro il datore di lavoro senza previa domanda all'INAIL e senza che l'istituto abbia prima riconosciuto una liquidazione secondo il sistema assicurativo-previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che non esiste nell'ordinamento una condizione di procedibilità o una condicio iuris che imponga al lavoratore di esperire previamente le azioni nei confronti dell'INAIL prima di agire contro il datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione pubblica. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di danno differenziale, il giudice deve procedere d'ufficio allo scomputo della rendita INAIL liquidata a norma, anche se l'istituto non abbia concretamente indennizzato. Ha inoltre precisato che, quando il danno non rientra nella copertura assicurativa perché non supera la soglia indennizzabile, si tratta di danno complementare risarcibile secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che non vi era copertura INAIL per mancato superamento della soglia, e tale accertamento non era specificamente censurato, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    Norma posta a base della responsabilità datoriale per l'integrità psico-fisica del lavoratore; la domanda risarcitoria può fondarsi su tale responsabilità anche quando manca copertura previdenziale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base generale della responsabilità civile per i danni non coperti dall'assicurazione pubblica.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato a sostegno della tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

  • art. 13 d.lgs. 38/2000

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della previa attivazione del sistema INAIL; la Corte esclude che da tale norma discenda un onere di preventiva domanda all'INAIL come condizione per agire verso il datore di lavoro.

  • art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965

    Letto nel senso che il riferimento alla rendita "liquidata a norma" consente al giudice un'operazione contabile astratta di scomputo del differenziale, anche in mancanza di effettiva erogazione da parte dell'INAIL.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di danno da infortunio o malattia professionale, il lavoratore può agire direttamente contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione pubblica, senza che sia necessaria la previa domanda o definizione del procedimento nei confronti dell'INAIL.
  • Il danno differenziale richiede lo scomputo, anche d'ufficio, dell'importo della rendita INAIL astrattamente liquidabile, poiché il giudice deve verificare il rapporto tra danno civilistico e copertura previdenziale ai fini della quantificazione del solo residuo risarcibile.
  • Se il pregiudizio lamentato non rientra nella copertura INAIL per difetto dei presupposti legali dell'indennizzabilità, il danno resta integralmente soggetto alle regole ordinarie della responsabilità civile.
  • L'assenza di copertura previdenziale non impedisce la domanda risarcitoria, ma incide soltanto sulla misura del ristoro, che spetta nei limiti dell'eccedenza rispetto alle prestazioni riconoscibili dall'ente assicuratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenzaResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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