Sentenza n. 4569/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'OTTEMPERANZA della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il -OMISSIS-, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n° -OMISSIS-, passata in giudicato, relativa alla c.d. CARTA DOCENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti tardivamente con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato né circa eventuali sopravvenienze ostative. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna al pagamento di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto accertata l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, escludendo le competenze già liquidate in favore del difensore nella sentenza ottemperanda, per le quali risultava dichiarato l'avvenuto pagamento, ma facendo salvo quanto dovuto a titolo di interessi. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, rilevando che la sentenza da eseguire era stata emessa da meno di due anni e che non emergeva una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'esecuzione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, tenendo conto della soccombenza parziale e liquidate in complessivi euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica ... per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 3 D.M. 55/2014
È richiamato per individuare, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio di ottemperanza.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014
È richiamato per applicare i minimi tariffari in ragione della semplicità della controversia, escludere la liquidazione autonoma della fase decisionale non distinta dalle altre fasi e applicare la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
art. 74 c.p.a.
È richiamato insieme a precedenti recenti del Consiglio di Stato a sostegno della motivazione sintetica sulla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei limiti del caso deciso, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi agli obblighi da essa derivanti.
- A fronte della deduzione dell'inottemperanza da parte del ricorrente, l'amministrazione deve fornire elementi concreti sull'avvenuta esecuzione del giudicato o su eventuali sopravvenienze ostative; la costituzione meramente formale e priva di chiarimenti non è sufficiente a dimostrare l'adempimento.
- Quando l'inottemperanza è accertata, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, senza compenso e senza facoltà di delega, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negata quando, avuto riguardo anche al tempo trascorso dalla pronuncia da eseguire, non emerga una volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'esecuzione.
- Nel dare esecuzione a un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può precisare le componenti già pagate e quelle ancora dovute, facendo salvi gli interessi eventualmente spettanti.
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