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Ordinanza

Ordinanza n. 390/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.98 dell’18 giugno 2025 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o persistente esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile del Tribunale di Vasto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 98 dell'18 giugno 2025 del Tribunale di Vasto. Hanno chiesto, in caso di persistente inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di penalità di mora. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori dettagli sulla fattispecie sostanziale, sugli specifici obblighi derivanti dal giudicato o sui motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenendo necessario acquisire elementi istruttori prima di decidere il ricorso per ottemperanza, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. La decisione sulla richiesta di ottemperanza, sulla nomina del commissario ad acta e sulle penalità di mora è stata quindi rinviata. È stata fissata per il seguito della trattazione la camera di consiglio del 12 febbraio 2027. Non risulta dal testo una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere sulle richieste di esecuzione del giudicato e sulle eventuali misure coercitive, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi del ricorso, rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta e di penalità di mora non deve essere necessariamente decisa nella prima camera di consiglio, potendo il giudice acquisire previamente gli elementi istruttori necessari a verificare la condotta dell'amministrazione e l'eventuale persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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