R.R. Puglia 8/2001
Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" artt. 4, 7, 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della l.r. Puglia 23/2000, la tenuta dell’Albo delle associazioni e federazioni dei pugliesi nel mondo e il relativo procedimento di iscrizione. Stabilisce le sezioni dell’Albo, i documenti da allegare alle domande, l’istruttoria del Settore politiche migratorie e l’adozione del decreto presidenziale di accoglimento o diniego.
Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e federazioni dei pugliesi nel mondo
Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e federazioni dei pugliesi nel mondo
Il regolamento attua la legge regionale Puglia 11 dicembre 2000, n. 23, limitatamente alle disposizioni richiamate, e disciplina l’Albo delle associazioni e federazioni dei pugliesi nel mondo, nonché il procedimento amministrativo per ottenerne l’inserimento. La disciplina opera nel territorio della Regione Puglia e riguarda i soggetti associativi collegati alle comunità pugliesi all’estero o operanti in favore degli emigrati pugliesi.
Struttura e tenuta dell’Albo
L’Albo è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale ed è tenuto dal Settore politiche migratorie, sotto la responsabilità del dirigente del Settore. Il dirigente si avvale di un’apposita unità organizzativa, costituita con proprio atto dirigenziale, alla quale è affidata anche la tenuta dei decreti presidenziali relativi alle iscrizioni. All’interno della stessa unità il dirigente individua il funzionario responsabile dell’istruttoria.
L’Albo è articolato in quattro sezioni:
- associazioni dei pugliesi nel mondo con sede operativa fuori dai confini della Regione Puglia;
- associazioni dei giovani pugliesi all’estero con sede operativa fuori dai confini nazionali;
- federazioni delle associazioni ricomprese nelle sezioni precedenti;
- associazioni con sede operativa in Puglia che operano con continuità e specificità a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
Soggetti ammessi e contenuto della domanda
Possono chiedere l’inserimento nell’Albo le associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale previsto dalla legge. La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal presidente dell’associazione o federazione, con autocertificazione di autenticità della firma e copia del documento di identità.
Per le associazioni delle sezioni I e II occorre allegare, tra l’altro:
- elenco nominativo degli associati con dati anagrafici essenziali e cittadinanza; per gli associati nati all’estero, indicazione dell’origine nazionale e regionale della famiglia e del parente più prossimo nato in Italia e, se del caso, in Puglia;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
- indicazione della sede o delle sedi sociali;
- eventuale certificazione dell’autorità competente dello Stato estero sulle formalità autorizzative o di registrazione richieste;
- verbale di nomina del presidente e delle altre cariche sociali, con durata degli incarichi;
- relazione dettagliata sulle attività svolte negli ultimi due anni a favore degli associati o della collettività pugliese nel territorio di riferimento;
- dichiarazione del presidente sulla veridicità e autenticità della documentazione prodotta.
Per le federazioni della sezione III la domanda deve contenere, in sintesi:
- elenco delle associazioni aderenti e indicazione dell’eventuale già avvenuta iscrizione all’Albo; in mancanza, documentazione equivalente per ciascuna aderente;
- atto costitutivo e statuto della federazione, con indicazione dell’ambito di rappresentanza e operatività;
- sede o sedi sociali;
- eventuale certificazione estera sulle formalità costitutive;
- verbali di adesione delle singole associazioni;
- verbale di nomina del presidente e delle altre cariche sociali;
- relazione sulle attività svolte in favore delle collettività pugliesi nell’area di pertinenza;
- dichiarazione di autenticità e corrispondenza al vero della documentazione.
Per le associazioni della sezione IV sono richiesti:
- elenco nominativo degli associati con dati anagrafici e cittadinanza;
- atto costitutivo e statuto;
- indicazione della sede o delle sedi sociali operanti in Puglia;
- verbale di nomina del presidente e delle altre cariche sociali;
- relazione sulle attività svolte con continuità e specificità a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie negli ultimi due anni;
- dichiarazione di autenticità e veridicità della documentazione.
Procedimento istruttorio e decisione finale
Le domande, complete della documentazione richiesta, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate al Settore politiche migratorie. Il Settore cura l’istruttoria tramite un funzionario incaricato, verificando i presupposti, le condizioni di ammissibilità e i requisiti previsti dalla legge regionale n. 23 del 2000.
Nel corso dell’istruttoria il responsabile può chiedere integrazioni documentali o informative e può avvalersi della collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari italiane nei Paesi in cui ha sede il soggetto richiedente. Al termine viene predisposta una relazione conclusiva, con proposta di iscrizione o di diniego, validata dal dirigente del Settore e trasmessa al Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente adotta un decreto motivato di accoglimento o di rifiuto. Il decreto è redatto in triplice originale: uno resta presso il Gabinetto del Presidente, uno è acquisito all’Albo e uno è notificato al richiedente dal Settore politiche migratorie.
Profili temporali e stato di attualità
Il regolamento non contiene termini di efficacia limitata né scadenze di applicazione collegate a specifici esercizi finanziari o eventi conclusi. Disciplina un procedimento amministrativo ancora astrattamente utile per l’iscrizione all’Albo previsto dalla legge regionale richiamata e non risulta, dal testo fornito, espressamente abrogato.
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