L.R. Puglia 27/2001
Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 27/2001 sopprime albo ed elenco del personale della formazione professionale, abroga parte della l.r. 54/1978 e disciplina incentivi all’esodo e contributi straordinari agli enti gestori per favorire ristrutturazione e accreditamento delle sedi formative. Prevede termini molto brevi per le domande e una copertura finanziaria limitata alle risorse indicate.
Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo in Puglia
Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo in Puglia
La legge regionale disciplina un intervento straordinario per riorganizzare il sistema della formazione professionale in Puglia. La misura combina l’uscita incentivata di parte del personale con contributi agli enti gestori per programmi di ristrutturazione finalizzati all’accreditamento delle sedi formative.
Soppressione di albo ed elenco e abrogazioni
La disciplina sopprime l’albo e l’elenco del personale previsti dall’art. 26 della l.r. 54/1978 e abroga diverse disposizioni della medesima legge regionale relative all’assetto del sistema formativo. Il nuovo impianto normativo sostituisce quindi la precedente regolazione del personale iscritto negli elenchi regionali.
Incentivi all’esodo del personale in possesso dei requisiti pensionistici
La Regione riconosce agli enti gestori il costo di un’indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori iscritti all’albo o nell’elenco che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato il diritto al collocamento a riposo.
- La domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata all’ente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- L’indennità è pari a lire 4 milioni per ogni anno che manca al compimento dei 65 anni, con arrotondamento all’anno intero se il periodo residuo supera i 6 mesi.
- L’importo massimo è fissato in lire 28 milioni.
Incentivi per il personale non ancora pensionabile e utilizzo nei Centri territoriali per l’impiego
La legge prevede anche un contributo una tantum per il personale già iscritto nell’albo e nell’elenco che non abbia maturato il diritto al pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, purché presenti domanda entro il termine fissato dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale sui criteri di utilizzo degli operatori nei Centri territoriali per l’impiego.
- Il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta.
- Il contributo è pari a lire 4 milioni per ogni anno mancante al compimento dei 65 anni, con arrotondamento oltre i 6 mesi.
- Il limite massimo è di lire 80 milioni.
Modalità di erogazione e condizioni
La Regione corrisponde direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi previsti. Gli enti devono trasmettere entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per le domande appositi tabulati nominativi con conteggi, ritenute, accettazione dei destinatari e rinuncia ai giudizi in corso contro la Regione. L’erogazione avviene con atto del settore competente entro 90 giorni dalla ricezione dei tabulati.
Misure di sostegno per l’accreditamento delle strutture formative
Per sostenere l’accreditamento delle sedi formative degli enti gestori convenzionati con la Regione Puglia, la Giunta può riconoscere un contributo straordinario una tantum sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dall’ente. Il progetto deve indicare:
- linee di sviluppo;
- strategie per rimuovere criticità su risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;
- risorse finanziarie occorrenti;
- tempi di realizzazione.
La valutazione dei progetti deve avvenire entro il 31 marzo 2002 da parte di una commissione di tre componenti, anche esterni, con specifiche competenze. Le azioni finanziabili devono riferirsi ai criteri adottati dalla Giunta, sentite le parti sociali.
Condizioni per il contributo agli enti gestori
Il contributo straordinario è subordinato a precise condizioni:
- rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso contro la Regione o nei quali la Regione sia chiamata in causa;
- regolare corresponsione del trattamento di fine rapporto ai formatori che abbiano aderito all’esodo incentivato.
La Regione può disporre controlli specifici e concede il contributo in due rate annuali, previa fideiussione, dopo l’approvazione del progetto e la presentazione della documentazione richiesta. Entro 12 mesi dall’approvazione del progetto, l’ente beneficiario deve presentare il rendiconto.
Copertura finanziaria e limiti di spesa
Gli oneri per gli incentivi di cui all’art. 1 sono quantificati in lire 39 miliardi e 800 milioni e trovano copertura nelle risorse indicate dalla legge, in particolare nelle somme già finanziate dal decreto ministeriale del 30 maggio 2001 e nella riduzione di stanziamento di un capitolo del bilancio 2001. La spesa per i contributi di cui all’art. 2 è coperta con le risorse derivanti dagli introiti e dalle eventuali altre somme richiamate dalla norma, incluse le somme eventualmente rimaste inutilizzate al termine delle operazioni di esodo.
Regola residuale in caso di progetto non ammesso
Se il progetto di ristrutturazione non viene dichiarato ammissibile dalla commissione, l’indennità di incentivazione all’esodo degli operatori resta comunque a carico della Regione, con copertura a valere sulle risorse richiamate dalla disciplina finanziaria.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I principali benefici sono però legati a termini molto ristretti e a procedure attuative con scadenze già fissate dal testo, per cui la disciplina ha natura essenzialmente straordinaria e legata a una fase temporale specifica.
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