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Legge

L.R. Puglia 25/2001

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.

Normativa regionaleL.R. Puglia 25/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia disciplina, per le utenze minori, la proroga dei termini per regolarizzare pozzi non autorizzati o denunciare pozzi esistenti e semplifica la documentazione richiesta per le istanze di concessione in sanatoria. Prevede inoltre che la denuncia nei termini estingua gli illeciti amministrativi. Il termine finale risulta poi prorogato fino al 31 giugno 2006 dalla normativa successiva richiamata nel testo.

Semplificazione e proroga per concessioni e denunce di pozzi per acque sotterranee a uso minore in Puglia

Semplificazione e regolarizzazione dei pozzi per acque sotterranee a uso minore

La legge regionale della Puglia interviene sulla disciplina delle concessioni e delle denunce relative all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per utenze minori. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione dei pozzi e semplificare gli adempimenti documentali, in un quadro applicabile esclusivamente nel territorio regionale pugliese.

Proroga dei termini per la regolarizzazione

Il provvedimento proroga il termine già previsto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificata dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per:

  • la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati;
  • la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275;
  • i pozzi già autorizzati all’estrazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Nel testo il termine è fissato al 31 giugno 2006; la nota di coordinamento segnala però che esso è stato successivamente prorogato e da ultimo fissato dalla legge regionale 8/2006, articolo 3.

Semplificazioni documentali per le istanze di concessione in sanatoria

Per le richieste di concessione relative ai pozzi ricompresi nell’ambito della norma, quando ricorrono i seguenti limiti:

  • profondità massima di 40 metri;
  • portata fino a 5 litri al secondo;
  • volume annuo complessivo fino a 10.000 metri cubi, non è richiesta una serie di documenti normalmente previsti dalla disciplina regionale sulle acque sotterranee.

In particolare, non devono essere allegati:

  • gli atti di proprietà o titoli equipollenti;
  • la relazione tecnica;
  • la relazione idrogeologica;
  • il certificato di analisi chimica e batteriologica.

Tale documentazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva, resa secondo la normativa sull’autocertificazione, nella quale devono essere indicati:

  • la profondità del pozzo;
  • il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture praticate;
  • l’eventuale presenza di pozzi vicini entro un raggio di 500 metri;
  • il tipo e la potenza della pompa installata.

Domanda unica e allegati richiesti per impianti di maggiore consistenza

Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda, con caratteristiche superiori ai limiti sopra indicati, la domanda va presentata in forma unitaria.

La domanda deve essere redatta con modello di autocertificazione e contenere i dati identificativi dell’impresa e dell’azienda, tra cui:

  • nome e cognome o denominazione;
  • residenza;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • conduzione dell’azienda;
  • superfici e dati catastali;
  • numero dei pozzi esistenti in azienda;
  • dati catastali dell’area;
  • superficie irrigabile.

Alla domanda devono essere allegati:

  • corografia in due copie;
  • planimetria catastale estesa all’intero corpo aziendale, con l’ubicazione dei pozzi entro 500 metri e l’indicazione dei pozzi noti esistenti, in due copie;
  • analisi chimiche e batteriologiche, con indicazione espressa della salinità in g/l e dichiarazione circa il prelievo e l’analisi da parte di tecnico di laboratorio, in due copie;
  • versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, conto corrente n. 287706, dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
  • per i pozzi privi di autorizzazione, ulteriore versamento di lire 50.000 per portate fino a 10 l/s e di lire 200.000 per portate superiori a 10 l/s, sempre sul medesimo conto, in applicazione della normativa statale richiamata.

Gli atti tecnici allegati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato all’esercizio professionale.

Denunce e effetti estintivi degli illeciti amministrativi

La legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, articolo 2, è abrogata.

Resta però stabilito che la presentazione delle denunce presso le amministrazioni provinciali competenti, entro il termine previsto dall’articolo 1 della legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi della legge 17 agosto 1999, n. 290, articolo 2, comma 2.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Testo integrale

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