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Regolamento

R.R. Puglia 7/2001

"Attività di tassidermia e di imbalsamazione" art. 60 - comma 1 - l.r. n. 27/98

Normativa regionaleR.R. Puglia 7/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia che disciplina autorizzazioni, abilitazione, oggetto dell’attività, registri e comunicazioni per tassidermia e imbalsamazione. Si applica alle attività svolte in Puglia e prevede regole speciali per soggetti già iscritti da almeno un anno e per dipendenti di enti pubblici, musei e università.

Disciplina regionale dell’attività di tassidermia e imbalsamazione

Disciplina regionale dell’attività di tassidermia e imbalsamazione

Il regolamento, emanato in attuazione dell’art. 60 della l.r. Puglia n. 27/1998, disciplina l’attività di tassidermia e di imbalsamazione, nonché la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei nel territorio regionale. Le funzioni amministrative sono delegate alle Province territorialmente competenti.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda i tassidermisti, gli imbalsamatori e, per alcuni adempimenti, anche i soggetti che operano per enti pubblici, musei di storia naturale e istituti universitari. Per tali attività la competenza amministrativa è provinciale.

Autorizzazione e abilitazione

L’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione provinciale a persone nominativamente indicate. L’autorizzazione presuppone una dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d’esame per l’abilitazione venatoria, integrata da un esperto in materia individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato tecnico provinciale.

L’esame teorico-pratico deve accertare:

  • conoscenza faunistica, con particolare riferimento al riconoscimento delle specie di fauna selvatica, e conoscenza della normativa venatoria;
  • competenza nelle tecniche di tassidermia, imbalsamazione e conservazione delle spoglie;
  • conoscenza delle sostanze e soluzioni impiegate, del loro grado di tossicità e delle precauzioni d’uso.

La domanda di ammissione all’esame va presentata alla Provincia competente, servizio caccia. La Provincia stabilisce il calendario annuale degli esami.

Sono esentati dall’esame i tassidermisti che, da almeno un anno dall’entrata in vigore del regolamento, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio del luogo di residenza, compresi coloro che siano già in possesso dell’attestato rilasciato dalla Provincia secondo la previgente normativa. Sono inoltre esentati dall’autorizzazione e dall’abilitazione i tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e istituti universitari, che possono operare solo per conto dell’ente di appartenenza e in locali appositamente destinati.

Oggetto lecito dell’attività

È consentita la preparazione tassidermica e l’imbalsamazione solo di:

  • specie selvatiche di cui all’art. 31 della l.r. n. 27/1998, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;
  • esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta, se provenienti da allevamenti e con provenienza comprovata;
  • fauna domestica, nel rispetto delle norme sulla detenzione delle singole specie;
  • specie selvatiche della fauna esotica, purché abbattimento, importazione o acquisizione siano avvenuti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

Adempimenti documentali e registri

Per ogni esemplare, anche se detenuto temporaneamente, il tassidermista o imbalsamatore deve annotare in un registro numerato e vidimato dalla Provincia:

  • specie dell’esemplare;
  • sesso;
  • generalità della persona che ha consegnato il soggetto;
  • data di consegna e di riconsegna.

Deve inoltre essere compilato un modulo in quadruplice copia, sottoscritto dal cliente, con il numero di carico e le indicazioni sopra indicate. Una copia va consegnata al proprietario e una trasmessa alla Provincia competente entro il giorno 30 di ogni mese.

Per la preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevate, oppure di specie cacciabili reperite fuori dal periodo consentito dal calendario venatorio, occorre un ulteriore modulo in quadruplice copia sottoscritto dal richiedente. Due copie devono essere inviate alla Provincia e all’Osservatorio faunistico regionale entro 24 ore dal ricevimento delle spoglie.

Contrassegno sulle preparazioni e silenzio della Provincia

Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta approvato dalla Provincia, contenente generalità, numero dell’autorizzazione, data di preparazione e numero di riferimento del registro. Il contrassegno va applicato sulla base di appoggio dell’animale o, in mancanza, sul corpo.

Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione senza eccezioni da parte della Provincia competente, la preparazione tassidermica può essere eseguita.

Gestione di esemplari da allevamento e uso didattico

Se la Provincia solleva eccezioni alla preparazione tassidermica o all’imbalsamazione di soggetti di specie protette o particolarmente protette da allevamento, i soggetti possono essere detenuti dal privato.

Le Province possono inoltre chiedere la disponibilità dell’animale per fini didattici:

  • in uso temporaneo, per un periodo non superiore a un mese;
  • in caso di disponibilità permanente, con rimborso al detentore delle spese di preparazione.

Attualità della disciplina

Il regolamento risulta tuttora vigente e non contiene limiti temporali generali di efficacia; disciplina quindi in via generale l’attività di tassidermia e imbalsamazione in Puglia.

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