R.R. Puglia 9/2001
Centri privati di produzione di fauna selavtica allo stato naturale, modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia la costituzione, gestione e funzionamento dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Stabilisce specie ammesse, superfici minime, divieti di caccia, procedura autorizzatoria, durata quinquennale della concessione e obblighi gestionali, contabili e sanitari a carico del concessionario.
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale in Puglia
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Il regolamento della Regione Puglia disciplina i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, in attuazione della L.R. 27/1998 e del Piano faunistico-venatorio regionale. Definisce le condizioni per la loro istituzione, le specie allevabili, il regime concessorio e le regole di gestione e controllo.
Ambito di applicazione e finalità
I centri sono istituti a gestione privata, organizzati come azienda agricola singola, consortile o cooperativa, con la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale. L’autorizzazione è rilasciata in coerenza con il piano faunistico-venatorio regionale e riguarda solo le specie cacciabili indicate dal regolamento.
Specie ammesse e limiti territoriali
La costituzione può riguardare esclusivamente:
- fagiano
- starna
- pernice rossa
- coturnice
- lepre
- capriolo
- cervo
- daino
- muflone
- cinghiale
I centri devono essere realizzati su territori con caratteristiche ambientali idonee e dimensioni tali da garantire una popolazione stabile e autoreplicantesi. Le superfici minime sono:
- 200 ettari per il fagiano
- 500 ettari per starna, pernice rossa e coturnice
- 500 ettari per capriolo, cervo, daino e muflone
- 200 ettari per lepre e cinghiale
La superficie complessiva del centro non può comunque superare 1.000 ettari.
Regime giuridico, divieti e durata
Nei centri è vietato ogni esercizio venatorio. È invece consentita la cattura della fauna riprodottasi allo stato selvatico da parte del concessionario o dei suoi dipendenti fissi o temporanei. La commercializzazione è ammessa solo per ripopolamento, reintroduzioni e attività cinofile.
Ai fini del calcolo del territorio agro-silvo-pastorale regionale, tali istituti rientrano nel 15% riservato alla gestione privata e, complessivamente, non possono superare l’1% del territorio considerato. La fauna disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli enti pubblici ed è destinata a fini di ripopolamento.
La concessione ha durata di cinque anni, salvo rinnovo.
Requisiti strutturali e sanitari
I centri devono essere costituiti su terreni in corpo unico, delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a 1,50 metri, in modo da impedire la fuoriuscita della fauna. I perimetri devono essere segnalati con tabelle recanti la dicitura prescritta dal regolamento, con indicazione del divieto di caccia e del numero e data della concessione regionale.
I concessionari devono conformarsi alla normativa sanitaria vigente. I riproduttori immessi nel centro devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali simili a quelle regionali e, in ogni caso, essere accompagnati da certificazione veterinaria, attestazione di provenienza e sistema di identificazione.
Procedura di costituzione e rilascio della concessione
La richiesta di costituzione va presentata alla Regione e alla Provincia competenti per territorio dai possessori o conduttori dei terreni o dai proprietari dei fondi rustici interessati.
La domanda deve essere corredata da:
- cartografia catastale in scala 1:25.000
- titoli di proprietà dei terreni
- relazione sul programma produttivo
- descrizione della tipologia del territorio e della ripartizione colturale
- indicazione delle specie da riprodurre in relazione alle caratteristiche ambientali
- elenco degli addetti alla vigilanza
La Provincia esprime il proprio parere all’Assessorato regionale competente, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, entro 60 giorni dalla domanda. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.
Gestione, controlli e obblighi del concessionario
La gestione è affidata al concessionario, che assume ogni responsabilità, compresi gli eventuali danni all’agricoltura arrecati dalla fauna nei territori circostanti.
Il controllo sull’attività di gestione spetta all’Amministrazione provinciale competente. Il centro deve raggiungere, trascorsi due anni dal rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie autorizzate compatibile con la capacità faunistica del territorio.
Il concessionario deve:
- essere in regola con le scritture contabili fiscali
- risultare iscritto, ove previsto, negli elenchi degli allevatori della ASL competente
- tenere un registro vidimato dalla Provincia per catture e commercializzazioni
- esibire il registro in qualsiasi momento per verifiche
- trasmettere ogni anno alla Provincia una relazione tecnica su immissione di riproduttori, catture e capi commercializzati
Abbattimento di capi malati e divieto di allevamento in recinti o voliere
Per ragioni sanitarie, in presenza di capi malati o menomati, è ammesso l’abbattimento da parte del veterinario, del titolare del centro o di altra persona competente, previamente indicata alla Provincia e con preparazione teorica e pratica accertata dal servizio veterinario competente. L’abbattimento deve avvenire con modalità che evitino dolori e sofferenze inutili, secondo criteri di eutanasia.
Il regolamento vieta inoltre l’allevamento di fauna in aree recintate o in voliere.
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