Cassazione Penale, Sentenza n. 40836/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del G.I.P. che, rigettando la richiesta di restituzione e chiedendo la confisca di due immobili (Via Piscettaro n.20, Napoli), ha disposto la confisca in data 27/01/2022 dopo che era già stata pronunciata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 29/07/2021, l'applicazione della pena. Il ricorrente deduce (1) l'abnormità del provvedimento perché il giudice della cognizione non può disporre la confisca in momento successivo alla pronuncia della sentenza (rimedio per l'omessa pronuncia sarebbe l'impugnazione della sentenza o, se formatosi il giudicato, lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p.), e (2) la carenza e contraddittorietà della motivazione quanto al collegamento degli immobili al profitto/prezzo dei reati di corruzione (si censura l'insufficienza delle prove a dimostrare che gli immobili siano frutto delle tangenti e la mancata considerazione delle deduzioni difensive e della consulenza tecnica che ridimensionavano la quantificazione del profitto criminale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: ha dichiarato l'abnormità del provvedimento del G.I.P. che ha disposto la confisca in un momento successivo alla sentenza di applicazione della pena e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. La Corte ha osservato che il rimedio per l'omessa pronuncia sulla confisca è l'impugnazione della sentenza o, se formatisi i giudicati, lo strumento dell'art. 676 c.p.p. L'annullamento del decreto non equivale all'accoglimento della richiesta di restituzione: la decisione sulla restituzione degli immobili è rimessa al giudice dell'esecuzione competente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferito come norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), momento dopo il quale non è ammissibile che il giudice della cognizione adotti successivamente provvedimenti di confisca diversi da quanto deciso nella sentenza stessa.
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato quale disciplina della confisca obbligatoria per i reati di corruzione; il G.I.P. aveva fondato in parte la confisca su questa disposizione in relazione ai capi di imputazione per corruzione.
art. 205 cod. proc. pen.
Citato nella prospettazione di nullità procedurali; richiamato dal ricorrente per sostenere vizio di forma/procedura del provvedimento impugnato.
art. 236 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme procedurali rilevanti a pena di nullità (il testo della sentenza riporta tale richiamo, anche se la Corte si è pronunciata per ragioni di abnormità processuale).
art. 676 cod. proc. pen.
Individuato come lo strumento specifico previsto per porre rimedio, dopo la formazione del giudicato, alla mancata ablazione obbligatoria di beni: la Corte sottolinea che, in presenza di omessa pronuncia sulla confisca nella sentenza, il rimedio non è una decisione separata successiva del giudice della cognizione ma l'impugnazione o, se giudicato costituito, gli strumenti di cui all'art. 676 c.p.p.
Giurisprudenza richiamata (es. Cass. Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018; Cass. Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013; Cass. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011; Cass. Sez. 6, n.10623 del 19/02/2014; Cass. Sez. 5, n.26481 del 04/05/2015)
La Corte si è richiamata a consolidata giurisprudenza che vieta al giudice della cognizione di emettere provvedimenti di confisca a distanza dalla sentenza applicativa della pena, qualificando tali provvedimenti come abnormi quando sostanzialmente sopperiscono all'omessa pronuncia sulla confisca nella sentenza.
Massime di principio
- Non è ammissibile che il giudice della cognizione (che emette la sentenza) pronunci successivamente, con provvedimento separato e fuori udienza, la confisca su beni quando la sentenza già pronunciata avrebbe dovuto decidere in merito: tale provvedimento è abnorme.
- Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla confisca nella sentenza è l'impugnazione della sentenza stessa; se si è formato il giudicato, l'azione corretta è quella prevista dall'art. 676 c.p.p., non una decisione separata successiva del giudice della cognizione.
- L'annullamento del provvedimento che dispone la confisca per vizi procedurali non implica automaticamente la restituzione dei beni: la valutazione sulla restituzione/spoglio spetta al giudice dell'esecuzione competente.
- In casi di confisca per reati di corruzione, la semplice intestazione a terzi non imputati non esclude automaticamente misure ablative se emergono elementi che collegano i beni a proventi illeciti; tuttavia, la concreta sussistenza del nesso deve essere adeguatamente motivata e decisa nella sede procedurale corretta.
- Nelle impugnazioni in materia di ablazione obbligatoria è essenziale contestare tempestivamente la mancata o carente pronuncia nella sentenza di applicazione della pena, poiché la giurisprudenza tutela l'irritualità di provvedimenti successivi che sostituiscano il confronto processuale previsto.
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