Ordinanza n. 2352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione prima, n. 58 del 29 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione dei lavori e la revoca dell'autorizzazione sismica
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti regionali aventi a oggetto il decreto di sospensione dei lavori e il successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica relativi a un edificio scolastico. Le deduzioni dell'appellante sono state ritenute non manifestamente implausibili, sebbene non immediatamente perspicue anche alla luce delle puntuali contestazioni della Regione Abruzzo; la complessità della vicenda è stata considerata incompatibile con una definizione approfondita nella fase cautelare. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione dell'imminente scadenza del termine del 30 giugno 2026 per il completamento dell'opera e del rischio di perdita irreversibile di un consistente finanziamento PNRR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in termini di non manifesta implausibilità delle censure, rinviando la loro compiuta delibazione alla fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora perché l'opera, strutturalmente ultimata ma ancora bisognosa di lavorazioni esterne, finiture e impiantistica minore, avrebbe dovuto essere completata entro il 30 giugno 2026, termine collegato all'ottenimento di un consistente finanziamento PNRR, la cui perdita sarebbe stata irrimediabile. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito rilievo sia all'interesse economico delle imprese e alla fruizione dei fondi pubblici, sia all'interesse pubblicistico alla sicurezza degli edifici scolastici in zona sismica. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva degli atti regionali impugnati in primo grado: il decreto di sospensione dei lavori e il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica. Ha tuttavia stabilito che l'apertura dell'edificio al personale scolastico e all'utenza non potrà avvenire prima della definizione del giudizio di merito di primo grado. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., compensando le spese di entrambi i gradi cautelari.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito della decisione cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha ordinato l'attivazione da parte del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le censure non siano manifestamente implausibili ma richiedano una complessa valutazione dei fatti e delle questioni giuridiche, il fumus boni iuris può essere riconosciuto in via sommaria, rinviando la compiuta delibazione al giudizio di merito.
- Il periculum in mora sussiste quando l'efficacia dell'atto amministrativo impugnato può determinare, prima della decisione di merito, la perdita irreversibile di un finanziamento pubblico collegato a un termine imminente per il completamento dell'opera.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse economico privato può assumere contestuale rilievo pubblicistico quando la sua tutela sia funzionale alla realizzazione di un'opera e alla fruizione di ingenti fondi pubblici, dovendo essere ponderato con gli interessi superindividuali, come la sicurezza degli edifici scolastici in zona sismica.
- La sospensione cautelare degli atti che impediscono la prosecuzione dei lavori può essere accompagnata da una misura conformativa che vieti l'apertura e l'utilizzo dell'edificio fino alla definizione del merito, quando ciò sia necessario per preservare l'interesse alla sicurezza pubblica.
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