Cassazione Penale, Sentenza n. 24315/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 16/11/2021 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (GIP 11/10/2021) per i reati contestati, tra cui partecipazione ad associazione di tipo mafioso e più estorsioni. Si censurava violazione di norme procedurali e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e) e f)), mancata valutazione delle intercettazioni e delle deduzioni difensive (artt. 192, 273 c.p.p.), carenza nella determinazione della gravità indiziaria e dell'elemento soggettivo in relazione al capo R) (estorsione alla ditta Giochi-Fumarolo), e la inadeguatezza della custodia cautelare alla luce del tempo trascorso dalle condotte (artt. 274, 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo R) relativo all'estorsione in danno della ditta Giochi-Fumarolo, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame della gravità indiziaria su quel capo, rilevando carenza motivazionale del giudice del riesame e mancata considerazione delle doglianze difensive decisive. Sulle restanti censure (reati ai capi A) e F) e questioni relative alle esigenze cautelari) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame congrua e logica, confermando la sussistenza di gravità indiziaria e la applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis; ha inoltre ribadito che il mero "tempo silente" non è sufficiente a superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e che in assenza di elementi concreti di recesso dall'associazione la misura carceraria resta adeguata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e) e f)
art. 606, comma 1, lett. c), e) ed f) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'annullamento per carenza di motivazione è configurabile quando il giudice non risponde alle doglianze decisive; la mancanza di una completa e articolata valutazione delle obiezioni difensive integra vizio di motivazione ai sensi di questa norma
artt. 192 e 273 c.p.p.
artt. 192 e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla correttezza della valutazione probatoria: la Corte rileva che il Tribunale del Riesame deve esaminare e motivare le obiezioni difensive riguardo alle risultanze (es. intercettazioni) e la loro rilevanza per la sussistenza dei reati
art. 292 c.p.p.
art. 292 comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.
Il modello motivazionale per la decisione cautelare deve rispettare i criteri indicati dall'art. 292 (schema motivazionale dell'ordinanza), fornendo elementi adeguati a sostenere la qualificata probabilità di colpevolezza
artt. 274 e 275 c.p.p.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Art. 275, comma 3, prevede una presunzione relativa di concretezza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa; possono essere superate solo con elementi concreti di recesso o cessazione dell'attività
art. 416-bis c.p.
La Corte ha confermato la possibilità di applicare l'aggravante "amo" (organizzazione di tipo mafioso) sulla base di convergenze indiziarie e di intercettazioni ritenute gravi, precise e concordanti
Legge n. 47/2015
Riforma richiamata in relazione al regime cautelare per i delitti di associazione mafiosa: ha inciso sulla disciplina della presunzione di pericolosità e sull'adeguatezza della custodia cautelare
Massime di principio
- Se il giudice del riesame non risponde in modo completo e motivato a doglianze difensive che risultano decisive, la motivazione può essere qualificata come apparente e la Corte di Cassazione può annullare con rinvio
- Le intercettazioni provenienti da soggetti intranei all'associazione possono essere utilizzate come elementi indizianti diretti se sono gravi, precise e concordanti; la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito salvo travisamento della prova
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove a meno che non sussista un travisamento evidente e decisivo del contenuto probatorio
- Il solo "tempo silente" tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di pericolosità prevista per i reati di tipo mafioso; occorrono elementi concreti che documentino il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa
- Per censurare un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario formulare motivi specifici, argomentati e non la mera ripetizione di quanto già dedotto in sede di riesame; l'assenza di nuova e specifica critica porta all'inammissibilità
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per reati di associazione mafiosa è molto robusta e può essere superata solo con prove concrete e specifiche che attestino la cessazione del pericolo
- Quando si contesta la gravità indiziaria rispetto a singoli capi, è strategico puntare su elementi di fatto e prove che mostrino in modo chiaro l'inconsistenza o l'apparenza indiziaria, evidenziando omissioni specifiche nella motivazione del giudice del merito
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