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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09423/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, tutti dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia, hanno agito per ottenere l'accertamento del diritto a percepire integralmente l'indennità di posizione e di risultato, chiedendo che il relativo fondo contrattuale fosse ripartito solo tra il personale in possesso della qualifica dirigenziale. Sostenevano che l'Agenzia avesse illegittimamente ridotto le somme loro spettanti destinando parte del fondo anche a funzionari privi di qualifica dirigenziale ma incaricati provvisoriamente di funzioni dirigenziali. In cassazione hanno dedotto violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., degli artt. 19 e 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, sostenendo che gli incarichi conferiti a non dirigenti fossero illegittimi e nulli e che, comunque, le relative retribuzioni non potessero gravare sul fondo dei dirigenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 non esclude il diritto alla retribuzione di risultato per i funzionari che abbiano effettivamente svolto mansioni dirigenziali in via provvisoria. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la reggenza dell'ufficio non sia limitata ai tempi ordinari di copertura del posto vacante e non sia inserita in un effettivo procedimento di copertura, essa integra svolgimento di mansioni superiori con diritto alle relative differenze retributive. Ha inoltre osservato che le norme richiamate disciplinano la composizione e alimentazione del fondo, ma non escludono dalla ripartizione i dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato come canone di ragionevolezza cui deve conformarsi l'interpretazione delle disposizioni sulla reggenza degli uffici pubblici

  • art. 35 Cost.

    richiamato come principio generale di tutela del lavoro

  • art. 36 Cost.

    richiamato come principio generale di tutela della giusta retribuzione

  • art. 51 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma non accolto come fondamento per negare la retribuzione ai funzionari incaricati

  • art. 97 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione al buon andamento e alla legalità dell'azione amministrativa

  • art. 19 d.lgs. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a non dirigenti

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    richiamato dalla Corte quale base del principio di corrispondenza tra mansioni superiori effettivamente svolte e relativo trattamento economico

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla Corte a sostegno del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori

  • art. 8, comma 24, d.l. 16/2012

    dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma ritenuto non ostativo al riconoscimento della retribuzione di risultato per mansioni dirigenziali effettivamente svolte

  • art. 12, comma 3, d.l. 79/1997

    richiamato nella ricostruzione del quadro normativo sulle reggenze nelle Agenzie fiscali

  • art. 12, comma 4, d.l. 79/1997

    richiamato come precedente disciplina sul finanziamento delle relative risorse

  • art. 58 CCNL 21.4.2006 Area I Dirigenza

    individuato come norma che stabilisce le risorse destinate all'alimentazione del fondo, senza escludere i funzionari incaricati dalla ripartizione

  • art. 22 CCNL 12.2.2010 Area I Dirigenza

    richiamato in continuità con l'art. 58 del CCNL 2006 per la disciplina del fondo

  • art. 59 CCNL personale dirigente Area VI 2002-2005

    richiamato come fonte del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

  • art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane

    richiamato come base regolamentare dell'attribuzione provvisoria di incarichi dirigenziali

  • art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

    richiamato in un precedente giurisprudenziale sul medesimo tema

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento o la proroga di incarichi dirigenziali a funzionari non dirigenti non esclude, di per sé, il diritto del lavoratore che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali alla corrispondente retribuzione, inclusa la retribuzione di risultato.
  • La reggenza di un ufficio pubblico sprovvisto del titolare conserva natura eccezionale e temporanea; fuori dai limiti ordinari di copertura del posto vacante, essa integra svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive previste per tali mansioni.
  • Le norme che disciplinano l'alimentazione e la gestione di un fondo contrattuale destinato alla retribuzione dirigenziale non impediscono, se il fondo è utilizzato per remunerare incarichi dirigenziali provvisori effettivamente svolti, la partecipazione alla ripartizione anche dei soggetti formalmente privi della qualifica dirigenziale.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di corrispondenza tra mansioni svolte e trattamento economico prevale quando l'incarico superiore sia stato concretamente espletato, in coerenza con gli artt. 3, 35 e 36 Cost. e con l'art. 52 d.lgs. 165/2001.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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