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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4796/2023 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 21.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 428/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.09.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente, nella misura di euro 500,00 annui per complessive cinque annualità, e aveva condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dedotta l'inerzia ministeriale e non risultando provato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la tempestività dell'azione, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, un termine di 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, compresa l'allocazione delle somme in bilancio, e l'insufficienza dei fondi o della cassa non potrà costituire impedimento all'esecuzione. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata stabilita nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche dopo l'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere davanti al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva diretta ad assicurare l'effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell'astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento di un giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato di pagamento può adottare tutti gli atti contabili necessari, compresa l'allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, purché siano fissati criteri chiari, un termine iniziale, un termine finale e un limite massimo idoneo a evitare una sproporzionata locupletazione.
  • La permanenza del potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario ad acta giustifica la cessazione dell'astreinte al momento dell'adempimento spontaneo, senza necessità di attendere l'intervento sostitutivo del commissario.
  • In caso di ricorso seriale di ottemperanza, il giudice può ridurre le spese di lite in ragione della natura ripetitiva della controversia, purché la liquidazione risulti congrua rispetto allo scaglione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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