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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1712

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1712 della Commissione, del 20 luglio 2026, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina destinato ai tacchini da ingrasso

Normativa europea32026R1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e corregge le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi per mangimi a base di Tagetes erecta, in particolare gli estratti ricchi di luteina e gli estratti di luteina/zeaxantina. Introduce un limite di esano, chiarisce la composizione dei preparati, rettifica talune indicazioni sulle miscele e corregge un errore relativo alla durata dell’autorizzazione. Inoltre allinea il numero di identificazione di un additivo e aggiorna il metodo di analisi, prevedendo un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte.

Rettifica e modifica delle autorizzazioni UE per gli estratti ricchi di luteina e gli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi, con aggiornamento dei termini, delle specifiche di composizione e dei metodi di analisi.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi a base di estratti di Tagetes erecta autorizzati nell’Unione europea per il pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova, comprese le specie avicole minori, e per i tacchini da ingrasso; riguarda gli operatori del settore dei mangimi, l’immissione sul mercato e l’uso di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime contenenti tali additivi. Le modifiche incidono sulle autorizzazioni già concesse dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1097 e (UE) 2025/1928 e si applicano anche ai prodotti transitori immessi sul mercato secondo le condizioni previste dall’articolo 3.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1712: modifica delle autorizzazioni per estratti di Tagetes erecta come additivi per mangimi

Il regolamento interviene sulle autorizzazioni UE di alcuni additivi per mangimi a base di Tagetes erecta, alla luce di aggiornamenti scientifici dell’EFSA e di un riesame delle specifiche tecniche. La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni.

Contesto e motivazioni

Gli estratti ricchi di luteina e gli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta erano già stati autorizzati per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 per il pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova, nonché per specie avicole minori analoghe. Un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina era stato successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928 per i tacchini da ingrasso.

Le ragioni della modifica sono principalmente tre: la necessità di recepire un limite di esano raccomandato dall’EFSA; la correzione di alcune imprecisioni nei termini di autorizzazione del regolamento 2020/1097; e l’allineamento del numero di identificazione del preparato autorizzato per i tacchini. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio, poiché non vi sono ragioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle nuove condizioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano gli operatori del settore dei mangimi, i produttori e gli utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti estratti di Tagetes erecta. L’ambito materiale è limitato agli additivi organolettici, gruppo funzionale dei coloranti, destinati al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova, alle specie avicole minori e ai tacchini da ingrasso.

Modifiche sostanziali alle autorizzazioni del regolamento (UE) 2020/1097

L’allegato del regolamento 2020/1097 viene sostituito. Le specifiche aggiornate precisano che i preparati autorizzati devono contenere carotenoidi totali pari o superiori allo 0,5 %, con benzene non superiore a 2 mg/kg ed esano non superiore a 290 mg/kg. L’esano è espressamente indicato come solvente di estrazione.

Per l’estratto ricco di luteina, la sostanza attiva è descritta come luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta L. (petali essiccati) mediante estrazione con esano e saponificazione; i carotenoidi totali devono essere almeno 60 g/kg, la luteina almeno il 75 % dei carotenoidi totali e la zeaxantina almeno il 4 %. Per l’estratto di luteina/zeaxantina, la sostanza attiva è un estratto saponificato/isomerizzato ottenuto dai petali essiccati mediante estrazione con esano, saponificazione e isomerizzazione; i carotenoidi totali devono essere almeno 60 g/kg, la luteina almeno il 37 % e la zeaxantina almeno il 36 %.

Condizioni d’uso e limiti nei mangimi

Per l’estratto ricco di luteina, il tenore massimo nel mangime completo è fissato a 80 mg/kg di carotenoidi totali, riferito a un tasso di umidità del 12 %, per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, nonché per galline ovaiole e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Per l’estratto di luteina/zeaxantina, il tenore massimo è pari a 80 mg/kg per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole, mentre per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova il limite è 50 mg/kg.

Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre previsto che la miscela con altri carotenoidi autorizzati non superi i limiti massimi di carotenoidi fissati per la categoria animale interessata. La rettifica elimina il riferimento autonomo alle xantofille, considerate sottogruppo dei carotenoidi.

Protezione degli utilizzatori

Il regolamento conferma un obbligo specifico di gestione del rischio per gli operatori del settore dei mangimi. Devono essere adottate procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, compresi protezione degli occhi e della pelle.

Metodo di analisi e controllo ufficiale

Per il controllo analitico dell’additivo restano applicabili metodi HPLC associati a spettrofotometria per la luteina, la zeaxantina e i carotenoidi totali, secondo la monografia FAO JECFA «Lutein from Tagetes erecta». Per premiscele e mangimi composti si utilizza la HPLC a fase inversa con rivelazione UV, secondo la norma EN 17550. Il regolamento richiama anche il recente aggiornamento della relazione del laboratorio di riferimento, che estende il metodo aggiornato agli estratti di Tagetes erecta già autorizzati.

Correzione del regolamento (UE) 2025/1928

Per il preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina autorizzato per i tacchini da ingrasso, il numero di identificazione viene uniformato a «2a161b». La modifica serve a coordinare i termini di autorizzazione con quelli previsti per additivi analoghi già disciplinati dal regolamento 2020/1097.

Misure transitorie

Il regolamento introduce due finestre transitorie distinte. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 10 febbraio 2027 secondo le norme previgenti al 10 agosto 2026 possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 10 agosto 2027 secondo le norme precedenti al 10 agosto 2026, è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica e modifica del regolamento (UE) 2020/1097

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 è sostituito integralmente. Le autorizzazioni degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta sono aggiornate per includere specifiche più precise sulla composizione dei preparati, la forma liquida o solida, il limite di esano pari a 290 mg/kg e l’indicazione dell’esano come solvente di estrazione. Vengono inoltre corrette le disposizioni sulle miscele con altri carotenoidi, eliminando il riferimento alle xantofille, e ripristinata la corretta fine del periodo di autorizzazione, non modificata dal regolamento (UE) 2021/420.

Modifica del regolamento (UE) 2025/1928

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928, il numero di identificazione dell’additivo è sostituito da «2a161b» in luogo di «2a161bii», per assicurare coerenza con i termini di autorizzazione degli additivi analoghi.

Specifiche tecniche degli additivi autorizzati

Per l’estratto ricco di luteina e per l’estratto di luteina/zeaxantina sono confermate specifiche dettagliate: preparato da Tagetes erecta L. con carotenoidi totali pari o superiori allo 0,5 %, benzene ≤ 2 mg/kg ed esano ≤ 290 mg/kg; caratterizzazione della sostanza attiva, inclusi carotenoidi totali, percentuali minime di luteina e zeaxantina, formule chimiche e numeri CAS. Per entrambi è previsto l’uso come additivi organolettici, gruppo funzionale coloranti, destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, con tenori massimi nel mangime completo pari a 80 mg/kg o, per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova, 50 mg/kg per l’estratto di luteina/zeaxantina.

Obblighi di etichettatura, impiego e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Metodo di analisi aggiornato

Per la determinazione di luteina, zeaxantina e carotenoidi totali nell’additivo, continua ad applicarsi la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) associata a spettrofotometria secondo la monografia FAO JECFA «Lutein from Tagetes erecta». Per le premiscele e i mangimi composti si applica la HPLC a fase inversa con rivelazione UV secondo EN 17550, con rinvio alle informazioni aggiornate del laboratorio di riferimento.

Misure transitorie

Gli additivi autorizzati dai regolamenti (UE) 2020/1097 e (UE) 2025/1928, nonché le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 10 febbraio 2027 in base alle norme previgenti al 10 agosto 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 10 agosto 2027 in conformità alle regole anteriori al 10 agosto 2026, è ammessa la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura e immissione sul mercatosalute animale

Testo integrale

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