Regolamento (UE) 2026/1740
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 per quanto riguarda gli allegati I e IV
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge errori materiali, omissioni e incoerenze presenti negli allegati I e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, che fissano i valori predefiniti utilizzati nel CBAM. Le rettifiche riguardano codici NC/TARIC, valori numerici, denominazioni di paesi, unità di misura, regole di arrotondamento e indicazioni sui percorsi produttivi. La Commissione chiarisce inoltre che, in assenza di un percorso produttivo specifico per taluni codici NC a 8 cifre, il parametro di riferimento CBAM è indipendente dal percorso produttivo. L’applicazione è retroattiva dal 1° gennaio 2026 per garantire la correttezza del calcolo dei certificati CBAM da restituire.
Rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 sui valori predefiniti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), correggendo e chiarendo allegati I e IV.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori interessati dal CBAM ai sensi del regolamento (UE) 2023/956, con effetti sulla determinazione dei valori predefiniti per merci importate nel territorio doganale dell’Unione nei settori cemento, concimi, alluminio, idrogeno, ghisa/ferro/acciaio e relativi precursori. Il regolamento interviene sugli allegati I e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, sostituendoli integralmente, e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2026; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già implicite nelle tabelle e nelle note tecniche degli allegati rettificati.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 sui valori predefiniti CBAM
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione interviene come atto di rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, che disciplina le modalità di determinazione dei valori predefiniti nel quadro del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) istituito dal regolamento (UE) 2023/956. Dalla motivazione emerge che la rettifica è resa necessaria da errori materiali, omissioni, incongruenze terminologiche e problemi di consolidamento delle tabelle, tali da impedire o alterare il corretto calcolo dell’adeguamento e dei certificati CBAM.
Ambito e finalità della rettifica
L’intervento riguarda specificamente gli allegati I e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, contenenti le tabelle dei valori predefiniti per varie merci soggette al CBAM. La Commissione segnala che alcune voci erano mancanti, inesatte o incoerenti, con effetti pratici sul calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita e sulla quantificazione del numero di certificati CBAM da restituire. Il regolamento mira quindi a garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, senza innovare il quadro sostanziale del CBAM oltre quanto necessario per la correzione tecnica.
Regole sui percorsi produttivi e sui parametri di riferimento CBAM
Uno dei chiarimenti centrali riguarda il rapporto tra valori predefiniti, codici NC/TARIC e percorsi produttivi sottostanti che determinano il parametro di riferimento CBAM. Il testo precisa che, quando per un codice NC non è indicato alcun percorso produttivo, il parametro di riferimento CBAM è indipendente dal percorso produttivo. Lo stesso vale quando, in un gruppo di codici NC a livello di codice SA (4 o 6 cifre), il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 individua un percorso produttivo per alcuni codici, ma non per uno o più codici NC a 8 cifre del gruppo: anche in tal caso il parametro di riferimento del singolo codice è indipendente dal percorso produttivo.
Correzioni tecniche agli allegati I e IV
Le motivazioni illustrano numerose correzioni puntuali. Per l’allegato I vengono corretti o integrati valori predefiniti mancanti o errati relativi a diversi paesi e territori, tra cui Taiwan, "Altri paesi e territori", Angola, Albania, Gabon, Guatemala, Liberia, Nuova Caledonia, Zambia, Zimbabwe, Tunisia e altri casi richiamati nei considerando. Sono altresì rettificati codici NC errati, come quelli indicati per la Tunisia in alcune voci della tabella, e sono corretti i valori di emissioni indirette per talune merci, come l’idrogeno o i minerali di ferro, quando il dato era assente o trascritto in modo non corretto.
Per l’allegato IV, la rettifica si concentra sui valori predefiniti per i precursori. In particolare, per i codici NC 7616 99 10 e 7616 99 90 il testo corregge valori che non corrispondevano a quelli del paese terzo con le intensità di emissione più elevate di cui all’allegato I. Il regolamento chiarisce inoltre che i valori delle emissioni dirette e indirette dell’allegato I hanno natura meramente informativa rispetto al calcolo finale dei valori con maggiorazione.
Unità di misura, arrotondamenti e struttura delle tabelle
Un ulteriore obiettivo del regolamento è assicurare la coerenza formale delle tabelle. La Commissione rileva che alcuni valori erano stati determinati mediante regole di arrotondamento, con il rischio di incoerenze tra colonne e annualità. Per questo motivo vengono soppresse le colonne che riportavano valori predefiniti comprensivi della maggiorazione per il 2026, 2027 e 2028, sostituendole con una metodologia indicata nei paragrafi introduttivi degli allegati I e IV. Il calcolo dei valori finali, comprensivi di maggiorazione, sarà poi effettuato nel registro CBAM sulla base dei valori predefiniti delle emissioni totali dell’allegato I.
Adeguamento dei codici tariffari e allineamento al perimetro CBAM
La rettifica interviene anche sul piano tariffario. Per il codice NC 2523 10 00, relativo al clinker bianco, e per il codice NC 2523 90 00, relativo ai cementi idraulici bianchi e grigi, sono introdotti codici TARIC per distinguere con maggiore precisione i prodotti soggetti a valori diversi. Per il codice NC 2507 00 80, la Commissione sostituisce il riferimento con il codice TARIC 2507 00 80 80, coerentemente con la modifica del regolamento (UE) 2023/956 apportata dal regolamento (UE) 2025/2083: nel perimetro CBAM resta infatti solo l’argilla caolinica calcinata.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per garantire la correttezza del calcolo del numero di certificati CBAM da restituire, esso si applica con effetto dal 1° gennaio 2026, cioè dalla stessa data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621. La scelta della retroattività è giustificata espressamente con esigenze di certezza del diritto e di allineamento operativo del sistema CBAM.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati I e IV
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 con il testo dell’allegato I del nuovo regolamento e dell’allegato IV con il testo dell’allegato II. Le rettifiche incidono sulla base tecnica per la determinazione dei valori predefiniti CBAM.
Chiarimento sui percorsi produttivi e sui parametri di riferimento
Negli allegati rettificati si precisa che, se per un codice NC non è indicato un percorso produttivo, il parametro di riferimento CBAM è indipendente dal percorso produttivo. La stessa regola vale quando per un gruppo di codici NC a livello SA è indicato un percorso produttivo, ma il singolo codice NC a 8 cifre non specifica alcun percorso produttivo.
Correzioni di errori materiali e omissioni
Sono corretti o integrati valori mancanti o inesatti in più tabelle dell’allegato I e dell’allegato IV: ad esempio, per Taiwan, "Altri paesi e territori", Angola, Albania, Gabon, Guatemala, Liberia, Nuova Caledonia, Zambia, Zimbabwe, Tunisia e altri casi citati nei considerando. Sono inoltre rettificati codici NC/TARIC errati, come il passaggio da NC 2507 00 80 al codice TARIC 2507 00 80 80 per l’argilla caolinica calcinata, e varie denominazioni di paesi per allinearle alla nomenclatura del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.
Specificazione delle unità e riforma della struttura delle tabelle
Per chiarezza giuridica vengono precisate le unità di misura dei valori predefiniti negli allegati I e IV. Inoltre, vengono soppresse le colonne contenenti i valori predefiniti comprensivi di maggiorazione per 2026, 2027 e 2028, sostituendole con una metodologia separata nei paragrafi introduttivi degli allegati; il calcolo finale con maggiorazione è demandato al registro CBAM.
Adeguamento dei codici TARIC e allineamento all’ambito CBAM
Per alcune merci, i codici sono distinti mediante codici TARIC per riflettere differenze di valori tra prodotti diversi (ad esempio clinker bianco/grigio e cementi bianchi/grigi). Per il codice NC 2507 00 80 viene imposto il codice TARIC 2507 00 80 80, coerente con il fatto che, a seguito della modifica del regolamento (UE) 2023/956 introdotta dal regolamento (UE) 2025/2083, rientra nel CBAM solo l’argilla caolinica calcinata.
Decorrenza, entrata in vigore e retroattività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. La retroattività è espressamente motivata dalla necessità di assicurare la certezza del diritto e il calcolo corretto del numero di certificati CBAM da restituire.
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