Regolamento (UE) 2026/1752
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1752 della Commissione, del 20 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi nel settore vitivinicolo ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli obblighi di comunicazione dei dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione della PAC. La modifica si rende necessaria perché il quadro degli interventi nel settore vitivinicolo è stato ampliato dal regolamento (UE) 2026/471 con due nuove tipologie di intervento. Vengono quindi aggiunti, nell’allegato tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475, i dati da riportare per tali interventi. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica le regole di comunicazione dei dati sugli interventi vitivinicoli per il monitoraggio e la valutazione della PAC, integrando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 con due nuovi tipi di intervento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, con effetto direttamente vincolante, nell’ambito della raccolta e trasmissione alla Commissione dei dati necessari al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC. Riguarda in particolare gli interventi del settore vitivinicolo disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471, e, più precisamente, i nuovi interventi di estirpazione permanente di vigneti produttivi e di monitoraggio/diagnostica/formazione/comunicazione/ricerca per prevenire la diffusione di determinati organismi nocivi. Non introduce esclusioni sostanziali, ma si limita ad aggiornare il contenuto informativo richiesto nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1752: comunicazione dei dati sugli interventi vitivinicoli per il monitoraggio e la valutazione della PAC
Il regolamento interviene sul sistema di raccolta delle informazioni previsto per la PAC, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475. La modifica si giustifica alla luce delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2026/471 nel quadro degli interventi settoriali vitivinicoli, che hanno ampliato il catalogo delle misure da monitorare. L’obiettivo è assicurare alla Commissione dati omogenei e sufficienti per l’efficacia dell’attuazione, la rendicontazione e la valutazione dei piani strategici della PAC, ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.
Contesto normativo e finalità
Il considerando principale chiarisce che il regolamento (UE) 2026/471 ha introdotto due nuove tipologie di intervento nel settore vitivinicolo: l’estirpazione permanente di vigneti produttivi e il pacchetto di attività di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione di determinati organismi nocivi. Poiché gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione della PAC, si rende necessario integrare l’allegato tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 con i dati relativi a tali interventi.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente gli Stati membri, in quanto soggetti tenuti alla comunicazione dei dati alla Commissione. Il perimetro materiale è circoscritto agli interventi nel settore vitivinicolo rilevanti ai fini dei piani strategici della PAC. Non sono disciplinati nuovi aiuti o nuove condizioni di accesso alle misure, ma solo gli indicatori e le informazioni da riportare nell’ambito del monitoraggio.
Modifiche all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475
L’articolo 1 inserisce nell’allegato V, parte 10, modulo B.3, due nuove voci informative.
Per l’estirpazione permanente di vigneti produttivi, devono essere comunicati:
- l’aiuto finanziario dell’Unione, in euro o valuta nazionale;
- il totale delle spese dei beneficiari, in euro o valuta nazionale;
- il numero di beneficiari;
- il numero di ettari estirpati;
- il numero di operazioni.
Per gli interventi di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca destinati a prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, devono essere comunicati:
- l’aiuto finanziario dell’Unione, in euro o valuta nazionale;
- il totale delle spese dei beneficiari, in euro o valuta nazionale;
- il numero di beneficiari;
- il numero di operazioni.
Riferimenti al quadro fitosanitario
Il regolamento rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per individuare gli organismi nocivi rilevanti, richiamando in particolare quelli elencati nell’allegato II, parte B, e nell’allegato IV, parte C. Il rinvio conferma la connessione tra gli interventi vitivinicoli oggetto di monitoraggio e le misure di protezione fitosanitaria dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475
L’articolo 1 modifica l’allegato V, parte 10, modulo B.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475, aggiungendo due nuove lettere, i) e j), relative alla comunicazione dei dati sugli interventi vitivinicoli introdotti o ampliati dal regolamento (UE) 2026/471.
Dati da comunicare per l’estirpazione permanente di vigneti produttivi
Per questo nuovo intervento gli Stati membri devono comunicare: aiuto finanziario dell’Unione; totale delle spese dei beneficiari; numero di beneficiari; numero di ettari estirpati; numero di operazioni. Gli importi possono essere indicati in euro o nella valuta nazionale.
Dati da comunicare per le misure fitosanitarie e di sostegno correlate agli organismi nocivi
Per gli interventi di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca finalizzati a prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all’allegato II, parte B, e all’allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, devono essere comunicati: aiuto finanziario dell’Unione; totale delle spese dei beneficiari; numero di beneficiari; numero di operazioni.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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