Regolamento (UE) 2026/1757
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli, contenuti, frequenze e scadenze delle segnalazioni che le succursali di paesi terzi devono inviare alle autorità competenti nell'ambito del nuovo regime prudenziale della direttiva 2013/36/UE. Il sistema è proporzionato alla classificazione della succursale in classe 1 o classe 2, con obblighi più intensi per le entità considerate più rischiose. Il regolamento disciplina anche le informazioni da fornire sull'impresa principale, i formati di scambio dati e l'identificazione dei soggetti mediante LEI o, in mancanza, codice nazionale. La sua applicazione è differita al 28 marzo 2027.
Norme tecniche uniformi per le segnalazioni prudenziali e finanziarie delle succursali di paesi terzi nell'Unione e per le informazioni sull'impresa principale da trasmettere alle autorità competenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle succursali di paesi terzi stabilite nell'Unione ai sensi del nuovo regime introdotto nel titolo VI della direttiva 2013/36/UE, con distinzione tra succursali di classe 1 e di classe 2. Disciplina le segnalazioni da trasmettere alle autorità competenti su dati finanziari, regolamentari e sull'impresa principale, nonché i formati, le date di riferimento e di invio, i principi tecnici di compilazione e gli elementi identificativi da utilizzare. Non si applica prima del 28 marzo 2027; l'entrata in vigore è al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma l'applicazione è differita per coordinamento con le disposizioni sostanziali della direttiva, applicabili dall'11 gennaio 2027.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 sulle segnalazioni delle succursali di paesi terzi
Il regolamento attua l'articolo 48 terdecies della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1619, e definisce un quadro uniforme di segnalazioni prudenziali e finanziarie per le succursali di paesi terzi nell'Unione. La finalità è consentire alle autorità competenti una vigilanza efficace e proporzionata al rischio, con modelli distinti per le succursali di classe 1 e di classe 2.
Contesto normativo e finalità
Il sistema introdotto dalla direttiva 2013/36/UE per le succursali di paesi terzi richiede che le autorità nazionali ricevano informazioni coerenti, comparabili e tecnicamente standardizzate. Il regolamento precisa quindi i modelli di segnalazione, le date di riferimento, i termini di invio, i criteri di presentazione dei dati e il raccordo con le soluzioni informatiche dell'ABE.
Ambito soggettivo e logica di classificazione
Le disposizioni si applicano alle succursali di paesi terzi stabilite nell'Unione e distinguono due categorie:
- classe 1, per le succursali che soddisfano i criteri dell'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
- classe 2, per quelle che non li soddisfano.
L'impianto è esplicitamente proporzionato: le succursali di classe 1, considerate più rischiose, devono trasmettere informazioni più frequenti e più dettagliate rispetto a quelle di classe 2.
Date di riferimento per le segnalazioni
L'articolo 1 disciplina le date di riferimento:
- segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
- trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre;
- semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
- annuali: 31 dicembre.
Le informazioni finanziarie dell'allegato I vanno segnalate secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002 o secondo i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro. Se la normativa nazionale consente di segnalare sulla base della fine dell'esercizio contabile, diversa dall'anno civile, le date di riferimento possono essere adattate in modo coerente, mantenendo comunque la periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. La stessa flessibilità si estende alle informazioni sull'impresa principale, se la giurisdizione del paese terzo consente tale base di riferimento.
Date di invio e gestione delle rettifiche
L'articolo 2 fissa i termini entro cui le informazioni devono essere trasmesse all'autorità competente, entro l'orario di chiusura delle attività:
- per l'allegato I: 15° giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni mensili; 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio per le trimestrali; 11 agosto e 11 febbraio per le semestrali; 11 febbraio per le annuali;
- per l'allegato II: 11 giugno, 11 settembre, 11 dicembre e 11 marzo per le trimestrali; 11 settembre e 11 marzo per le semestrali; 11 marzo per le annuali.
Se la scadenza coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità ricevente, oppure con sabato o domenica, il termine slitta al giorno lavorativo successivo. Il regolamento consente inoltre l'invio iniziale di dati non revisionati; qualora i dati revisionati differiscano, essi devono essere trasmessi senza indebito ritardo. Ogni ulteriore rettifica va comunicata tempestivamente alle autorità competenti.
Contenuto delle segnalazioni relative alla succursale
L'allegato I contiene i modelli relativi alla succursale, articolati in due blocchi: informazioni finanziarie e informazioni regolamentari. Tra i principali modelli figurano:
- attività e passività registrate e originate dalla succursale;
- elementi fuori bilancio selezionati;
- attività e passività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni o di fonti di finanziamento;
- operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo;
- calcolo dei requisiti patrimoniali;
- attività depositate a garanzia del requisito di capitale;
- copertura della liquidità e relativo coefficiente;
- meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti.
Per la classe 1 la frequenza è più intensa: ad esempio, il modello 9.1 sulla liquidità è mensile; i modelli 1.1, 2, 7.1 e 8.1 sono trimestrali; i modelli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 10 sono semestrali. Per la classe 2, il corrispondente schema è meno frequente: modello 9.2 mensile; modelli 1.2, 2, 7.2 e 8.2 trimestrali; modelli 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 10 annuali.
Il modello 10, relativo ai meccanismi di protezione dei depositi nel paese terzo, è dovuto solo se richiesto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
Informazioni sull'impresa principale
L'allegato II impone alle succursali di trasmettere anche dati relativi all'impresa principale. I modelli coprono:
- il gruppo dell'impresa principale e le entità rilevanti nel gruppo;
- le filiazioni selezionate e le altre succursali di paesi terzi nell'Unione;
- la conformità prudenziale dell'impresa principale ai requisiti applicabili nel paese terzo, sia nel quadro Basilea III sia, in alternativa, rispetto a regole diverse da Basilea III;
- i servizi prestati su iniziativa esclusiva dei clienti nell'Unione;
- le revisioni e valutazioni prudenziali significative e le decisioni di vigilanza;
- i piani di risanamento;
- la strategia commerciale dell'impresa principale.
Anche qui la periodicità dipende dalla classe: per entrambe le classi i modelli 1 e 2 sono trimestrali; i modelli 3, 4, 5, 6 e 7 sono semestrali per la classe 1 e annuali per la classe 2.
Formati tecnici, qualità dei dati e identificazione
L'articolo 5 affida all'ABE il compito di predisporre soluzioni informatiche, incluse le istruzioni, coerenti con i formati uniformi del regolamento e comprensive di tutti i punti di dati degli allegati. Tali soluzioni devono essere pubblicate sul sito dell'ABE, aggiornate e disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
L'articolo 6 impone regole tecniche di compilazione molto precise:
- nessun dato non richiesto o non applicabile deve essere incluso;
- i dati monetari devono essere espressi con precisione almeno pari alle diecimila unità;
- i dati percentuali con precisione di quattro decimali;
- gli interi senza decimali;
- gli enti e le imprese di assicurazione devono essere identificati con LEI;
- gli altri soggetti e controparti con LEI, se disponibile, altrimenti con codice nazionale.
Ogni invio deve inoltre indicare data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile e identificativo della succursale (LEI o, in mancanza, codice nazionale).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 28 marzo 2027. Il differimento è coerente con l'entrata in applicazione delle disposizioni sostanziali della direttiva 2013/36/UE sulle succursali di paesi terzi e con l'esigenza di consentire agli operatori di preparare i flussi di segnalazione.
Disposizioni principali
Date di riferimento delle segnalazioni
L'articolo 1 stabilisce che le segnalazioni mensili si riferiscono all'ultimo giorno di ogni mese; quelle trimestrali al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; quelle semestrali al 30 giugno e 31 dicembre; quelle annuali al 31 dicembre. Le informazioni finanziarie dell'allegato I sono segnalate secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002 o i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro, con riferimento cumulato dal primo giorno dell'esercizio contabile alla data di riferimento. Sono previste date adattate quando la normativa nazionale consente una segnalazione basata sulla fine dell'esercizio contabile diverso dall'anno civile.
Date di invio e rettifiche
L'articolo 2 fissa i termini di invio: per le informazioni dell'allegato I, il 15° giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni mensili; il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio per le trimestrali; l'11 agosto e l'11 febbraio per le semestrali; l'11 febbraio per le annuali. Per l'allegato II, le scadenze sono 11 giugno, 11 settembre, 11 dicembre e 11 marzo per le trimestrali; 11 settembre e 11 marzo per le semestrali; 11 marzo per le annuali. Se la scadenza cade in una festività nazionale, sabato o domenica, la trasmissione avviene il giorno lavorativo successivo. Sono ammessi dati non revisionati, ma i dati revisionati difformi vanno trasmessi senza indebito ritardo, così come ogni altra rettifica.
Obblighi di segnalazione per la succursale: classe 1
L'articolo 3 prevede per le succursali di classe 1 la trasmissione mensile del modello 9.1; trimestrale dei modelli 1.1, 2, 7.1 e 8.1; semestrale dei modelli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 10. Il modello 10 è però dovuto solo se richiesto dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
Obblighi di segnalazione per la succursale: classe 2
L'articolo 3 stabilisce che le succursali di classe 2 presentano mensilmente il modello 9.2; trimestralmente i modelli 1.2, 2, 7.2 e 8.2; annualmente i modelli 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 10, con la stessa riserva del modello 10 in caso di richiesta dell'autorità competente.
Informazioni sull'impresa principale
L'articolo 4 impone alle succursali di classe 1 e 2 la segnalazione di modelli sull'impresa principale: per entrambe le classi i modelli 1 e 2 sono trimestrali; i modelli 3, 4, 5, 6 e 7 sono semestrali per la classe 1 e annuali per la classe 2. Gli allegati II coprono informazioni sul gruppo dell'impresa principale, filiazioni e succursali dell'UE, conformità prudenziale nel paese terzo, servizi resi su iniziativa esclusiva dei clienti, revisioni e valutazioni prudenziali, piani di risanamento e strategia commerciale.
Soluzioni informatiche dell'ABE
L'articolo 5 impone all'ABE di garantire che le soluzioni informatiche, incluse le istruzioni, siano sempre conformi ai formati uniformi del regolamento e includano tutti i punti di dati degli allegati I e II. Tali soluzioni devono essere pubblicate sul sito web dell'ABE, mantenute aggiornate e rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
Formato dei dati e identificazione dei soggetti
L'articolo 6 richiede che le informazioni siano fornite nei formati stabiliti dalle autorità competenti e secondo le definizioni dei punti di dati e le formule di convalida delle soluzioni informatiche ABE. Non devono essere inclusi dati non richiesti o non applicabili. Le grandezze monetarie vanno espresse con precisione almeno equivalente alle diecimila unità, le percentuali con quattro decimali e gli interi senza decimali. Enti e imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente tramite LEI; gli altri soggetti e controparti tramite LEI, se disponibile, altrimenti con codice nazionale. I dati vanno corredati di data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile e LEI della succursale, se disponibile.
Decorrenza e applicazione
L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 28 marzo 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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