Regolamento (UE) 2026/1751
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per quanto riguarda le misure transitorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/154, che aveva autorizzato l’argilla sepiolitica come additivo per mangimi, per colmare l’omissione delle misure transitorie. Vengono quindi introdotte disposizioni che consentono la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, di prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date, in funzione della destinazione a animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare. La Commissione giustifica l’intervento con l’esigenza di evitare perturbazioni di mercato e effetti negativi per gli operatori. Il regolamento si applica retroattivamente dal 15 febbraio 2026.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per introdurre misure transitorie relative all’argilla sepiolitica come additivo per mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano argilla sepiolitica, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. Le misure transitorie riguardano sia animali da produzione alimentare sia animali non da produzione alimentare, con periodi diversi per la commercializzazione e l’uso delle scorte prodotte prima delle nuove date di riferimento. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è applicabile retroattivamente dal 15 febbraio 2026; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per le misure transitorie sull’argilla sepiolitica
Il regolamento interviene per correggere una lacuna del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154, che aveva autorizzato l’argilla sepiolitica come additivo per mangimi ma aveva omesso le misure transitorie normalmente previste nelle rivalutazioni degli additivi autorizzati. La Commissione richiama l’esigenza di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni e di evitare perturbazioni del mercato.
Ambito materiale e soggetti interessati
La rettifica riguarda l’argilla sepiolitica autorizzata come additivo per mangimi nella categoria degli additivi tecnologici, nei gruppi funzionali dei leganti e antiagglomeranti. Le disposizioni transitorie si applicano ai prodotti destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, ai suinetti svezzati di specie suine, alle specie suine da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso.
Misure transitorie per sostanza e premiscele
L’articolo 3 bis inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 stabilisce che l’argilla sepiolitica e le premiscele che la contengono, se prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 e conformi alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Misure transitorie per mangimi composti e materie prime
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, la disciplina distingue tra destinazione ad animali da produzione alimentare e a animali non da produzione alimentare:
- se destinati ad animali da produzione alimentare, i prodotti devono essere stati prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 secondo le norme previgenti per poter continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è prorogato al 22 luglio 2028, sempre con mantenimento della commercializzazione e dell’uso fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 15 febbraio 2026. Tale scelta è motivata dall’urgenza di evitare distorsioni e conseguenze negative per gli operatori derivanti dall’omissione delle misure transitorie nell’atto originario.
Rapporti con gli atti richiamati
Il testo si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e richiama, oltre al regolamento di esecuzione (UE) 2026/154, anche il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 e la direttiva 70/524/CEE, quale riferimento storico per la rivalutazione degli additivi autorizzati.
Disposizioni principali
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154
Inserisce nell’atto originario l’articolo 3 bis sulle misure transitorie, che era stato omesso in sede di autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi.
Misure transitorie per argilla sepiolitica e premiscele
La sostanza argilla sepiolitica e le premiscele che la contengono, destinate alle specie interessate, se prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 e conformi alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Misure transitorie per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, destinati agli animali interessati da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Misure transitorie per mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, destinati agli animali interessati non da produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura secondo le norme previgenti è fissato al 22 luglio 2028; tali prodotti possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 15 febbraio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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