Regolamento (UE) 2026/1749
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1749 della Commissione, del 20 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per il galatto-oligosaccaride, rivedendo e ampliando le categorie di alimenti autorizzate e precisando i relativi livelli massimi d’impiego. La modifica risponde a una domanda di estensione d’uso presentata da un operatore e al parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del nuovo alimento alle condizioni proposte. Viene inoltre razionalizzata la classificazione di alcune categorie per maggiore coerenza con la normativa settoriale sugli alimenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Modifica le condizioni d’uso autorizzate del nuovo alimento galatto-oligosaccaride nell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione prodotti contenenti galatto-oligosaccaride, nei limiti e per le categorie di alimenti elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 come sostituito. Riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide in particolare su integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, latticini e prodotti analoghi, bevande, prodotti a base di cereali, dolciumi, formule per lattanti e altri alimenti specificati. Non introduce un’autorizzazione generale e continua a operare fatte salve le altre disposizioni settoriali applicabili, incluse quelle delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013.
Modifica delle condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1749 aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per il galatto-oligosaccaride, intervenendo sulle condizioni di impiego già autorizzate nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’intervento è motivato dalla necessità di rendere più coerente la classificazione delle categorie di alimenti, di chiarire alcuni confini rispetto alla normativa settoriale e di recepire l’esito favorevole della valutazione di sicurezza dell’EFSA.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente l’immissione sul mercato solo dei prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione. In base al sistema istituito dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, l’elenco è contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La Commissione richiama inoltre i precedenti atti che avevano già modificato le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride, evidenziando un’evoluzione progressiva dell’autorizzazione.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente la voce "galatto-oligosaccaride" nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470. Il nuovo testo sostituisce integralmente la precedente voce e ridefinisce le categorie di alimenti in cui il nuovo alimento può essere utilizzato, con relativi limiti massimi di impiego. La disciplina si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano alimenti contenenti tale ingrediente nell’Unione.
Chiarimenti sulle categorie di alimenti
Una parte rilevante del regolamento è dedicata alla riorganizzazione delle categorie autorizzate per evitare ambiguità. In particolare:
- la categoria delle "bevande a base di frutta" è separata dalle "bevande energetiche";
- le categorie "dessert a base di latte" e "dessert congelati a base di latte" vengono unificate nella categoria "dessert a base di latte";
- le categorie "barrette" e "cereali" vengono accorpate nella categoria "cereali trasformati e da prima colazione, incluse le barrette ai cereali";
- le categorie relative agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia sono ricondotte al più ampio quadro del regolamento (UE) n. 609/2013.
Il regolamento chiarisce inoltre che l’elenco dei nuovi alimenti opera fatte salve le regole specifiche delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE sui succhi di frutta, prodotti analoghi, confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni.
Nuove condizioni d’uso e limiti massimi
La tabella sostitutiva dell’allegato elenca numerose categorie di alimenti autorizzate con i rispettivi livelli massimi di galatto-oligosaccaride. Tra le principali previsioni figurano:
- integratori alimentari: 0,333 kg/kg;
- integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia: 0,450 kg/kg, pari a 5,4 g per porzione e massimo 16,2 g/giorno;
- alimenti a fini medici speciali, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia: fino a 0,128 kg/kg, comunque non oltre 8,25 g/giorno;
- latte, bevande a base di latte, bevande aromatizzate a base di latte, bevande sostitutive delle bevande a base di latte, yogurt e dessert a base di latte, con livelli differenziati tra 0,020 e 0,043 kg/kg;
- bevande a base di frutta e bevande energetiche: 0,021 kg/kg;
- sostituti di un pasto per il controllo del peso sotto forma di bevande: 0,020 kg/kg;
- prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia a base di cereali e altri alimenti specifici, con limiti compresi tra 0,012 e 0,143 kg/kg;
- formule per lattanti e formule di proseguimento: 0,008 kg/kg;
- formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare: 0,1 kg/kg;
- sciroppi e basi per bevande in polvere: 0,250 kg/kg;
- dolciumi, prodotti a base di cioccolato e altri alimenti specifici, con limiti differenziati tra 0,025 e 0,125 kg/kg;
- bevande di tipo cola, bevande aromatizzate, bevande a base di caffè, bevande a base di cacao e basi liquide per bevande, con limiti variabili tra 0,018 e 0,1 kg/kg.
Procedimento che ha condotto alla modifica
La Commissione indica che il 21 marzo 2025 FrieslandCampina Ingredients ha presentato una domanda di estensione d’uso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il 18 luglio 2025 la Commissione ha consultato l’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3. Il 19 novembre 2025 l’EFSA ha adottato un parere scientifico favorevole, concludendo che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni proposte. Sulla base di tale esito, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e ha adottato la modifica dell’allegato.
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo la voce relativa al galatto-oligosaccaride con una nuova disciplina delle condizioni di impiego.
Base giuridica e presupposti dell’intervento
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 12. I considerando richiamano il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato.
Razionalizzazione delle categorie di alimenti
Vengono chiarite e, in alcuni casi, riorganizzate le categorie autorizzate per evitare sovrapposizioni con le definizioni delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e per distinguere correttamente categorie funzionalmente diverse, come bevande a base di frutta e bevande energetiche.
Estensione e modifica delle condizioni d’uso
La nuova tabella dell’allegato prevede numerose categorie autorizzate con livelli massimi specifici, tra cui integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, latte e derivati, bevande, prodotti a base di cereali, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, dolciumi, preparazioni a base di frutta, prodotti a base di proteine e altre categorie elencate.
Limiti massimi rilevanti
Tra i principali livelli massimi figurano: 0,333 kg/kg per integratori alimentari; 0,450 kg/kg per integratori destinati a popolazione generale esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, con indicazione di 5,4 g per porzione e massimo 16,2 g/giorno; per alimenti a fini medici speciali un limite non superiore a 0,128 kg/kg o comunque non oltre 8,25 g/giorno; 0,250 kg/kg per sciroppi e basi per bevande in polvere e per polvere a base di siero di latte; 0,125 kg/kg per preparazioni a base di frutta e cereali trasformati e da prima colazione; 0,1 kg/kg per formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare, altri dolciumi, preparati per bevande a base di cacao in polvere e basi liquide per bevande.
Iter scientifico e valutazione EFSA
La domanda di modifica è stata presentata il 21 marzo 2025 da FrieslandCampina Ingredients. La Commissione ha consultato l’EFSA il 18 luglio 2025; il parere scientifico dell’EFSA del 19 novembre 2025 ha concluso che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte, fornendo il supporto per l’approvazione ex articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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