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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1755

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1755 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinati procedimenti a norma del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro operativo con cui la Commissione deve svolgere le valutazioni sui modelli di IA per finalità generali e condurre i procedimenti finalizzati a eventuali decisioni sanzionatorie ai sensi dell’AI Act. Definisce l’accesso tecnico ai modelli, i requisiti di indipendenza e riservatezza degli esperti, le regole di apertura e chiusura dei procedimenti e le garanzie procedurali dei fornitori destinatari delle contestazioni preliminari. Introduce inoltre regole sul fascicolo, sulla tutela dei segreti commerciali e sui termini di prescrizione per irrogazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie. Completa così il sistema procedurale del regolamento (UE) 2024/1689, con attenzione a certezza del diritto, proporzionalità e diritto di essere ascoltati.

Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità procedurali con cui la Commissione effettua valutazioni dei modelli di IA per finalità generali e gestisce i procedimenti sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Ambito di applicazione

Si applica alle attività della Commissione europea nell’esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 92 e 101 del regolamento (UE) 2024/1689 nei confronti dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. Riguarda, in particolare, l’accesso ai modelli per finalità di valutazione, la nomina e selezione di esperti indipendenti, l’apertura e chiusura dei procedimenti, le garanzie difensive dei destinatari delle constatazioni preliminari, la protezione delle informazioni riservate e i termini di prescrizione per sanzioni e loro esecuzione. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina invece il merito delle violazioni sostanziali dell’AI Act, ma solo le modalità di attuazione procedurale da parte della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1755 della Commissione: modalità di attuazione dei procedimenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689

Il regolamento completa il quadro procedurale dell’AI Act per quanto riguarda le valutazioni dei modelli di IA per finalità generali e i procedimenti che possono sfociare in decisioni sanzionatorie nei confronti dei fornitori. La ratio è rafforzare certezza del diritto, proporzionalità, effettività delle indagini e garanzie difensive, bilanciandole con la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Ambito e finalità

Il provvedimento si applica alle procedure della Commissione fondate sugli articoli 92 e 101 del regolamento (UE) 2024/1689. Esso non disciplina la sostanza delle violazioni dell’AI Act, ma le modalità con cui la Commissione accede ai modelli, seleziona eventuali esperti indipendenti, apre o chiude i procedimenti e acquisisce/gestisce le difese dei destinatari delle constatazioni preliminari.

Accesso ai modelli di IA per finalità generali

Quando la Commissione richiede accesso a un modello per svolgere una valutazione, la relativa decisione deve indicare con precisione mezzi tecnici, strumenti, componenti, condizioni e termine per fornire l’accesso. La Commissione può specificare anche requisiti tecnici minimi, ad esempio in termini di prestazioni, latenza e throughput.

L’accesso deve essere adeguato allo scopo della valutazione e può includere, a seconda delle esigenze:

  • API;
  • accesso interno;
  • codice sorgente;
  • pesi del modello;
  • infrastruttura di hosting;
  • possibilità di ispezionare e modificare lo stato del sistema durante l’interazione.

Il fornitore deve assicurare che l’accesso non sia ostacolato da vincoli tecnici o di altro tipo che ne compromettano materialmente l’utilità. Inoltre, la Commissione può imporre la disattivazione di sistemi di logging che traccino l’accesso, quando ciò sia necessario a preservare integrità e riservatezza del processo di valutazione. L’accesso va garantito senza indebito ritardo e comunque entro il termine fissato nella decisione.

Esperti indipendenti: criteri di indipendenza, riservatezza e selezione

Se la Commissione decide di avvalersi di esperti indipendenti per effettuare valutazioni per suo conto, deve verificare la loro indipendenza anche considerando:

  • assetti condivisi di proprietà, governance, gestione, personale o risorse;
  • eventuali precedenti nomine per la Commissione;
  • rapporti contrattuali con il fornitore interessato o con altri fornitori nei 12 mesi precedenti la valutazione.

L’esperto resta indipendente per tutta la durata dell’incarico e deve presentare una dichiarazione di interessi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/454.

Sul piano della riservatezza, gli esperti devono mantenere la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni sensibili acquisite, rispettare l’articolo 339 TFUE e applicare mutatis mutandis l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689. La Commissione deve valutare, prima della nomina, se l’esperto disponga di protocolli di sicurezza informatica adeguati.

La selezione avviene, di regola, tramite invito a manifestare interesse; è possibile istituire un elenco permanente di esperti. In deroga, la Commissione può nominare direttamente membri del gruppo di esperti scientifici istituito dall’articolo 68 dell’AI Act. È inoltre richiamata la procedura di cui all’articolo 167 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Procedimenti: apertura, misure provvisorie, chiusura e riapertura

La Commissione può avviare un procedimento in vista di una decisione sanzionatoria ex articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 nei confronti dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. Tuttavia, prima dell’apertura può già esercitare i poteri del capo IX, sezione 5, dell’AI Act.

In caso di urgenza, e sulla base di una constatazione prima facie di violazione, la Commissione può adottare misure provvisorie per prevenire un rischio di grave danno alla salute, a requisiti di sicurezza o ad altri interessi pubblici tutelati dal regolamento, incluso il divieto di messa a disposizione sul mercato del modello.

Se, dopo l’apertura, la Commissione ritiene che non vi siano motivi per una decisione ex articolo 101, paragrafo 1, chiude il procedimento con decisione. Se il procedimento è stato avviato su reclamo di un fornitore a valle ex articolo 89, paragrafo 2, il reclamante deve poter esprimere il proprio punto di vista prima della chiusura.

La chiusura non preclude la riapertura, ad esempio se:

  • le misure richieste ex articolo 93, paragrafo 3, risultano inefficaci;
  • gli impegni resi vincolanti non sono rispettati;
  • la decisione di archiviazione si fondava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti;
  • interviene una modifica significativa dei rischi sistemici a livello UE.

Garanzie difensive del destinatario delle constatazioni preliminari

Il fornitore destinatario delle constatazioni preliminari può presentare osservazioni scritte, sintetiche e corredate di prove, nel formato indicato dall’allegato. Il termine concesso dalla Commissione non può essere inferiore a 21 giorni; la Commissione non è tenuta a considerare informazioni inviate oltre scadenza.

Le osservazioni devono essere:

  • corrette, complete e non fuorvianti;
  • chiare, ben strutturate e intelligibili;
  • redatte in una lingua ufficiale dell’Unione.

I documenti giustificativi vanno presentati nella lingua originale e, se necessario, con traduzione fedele in una lingua ufficiale dell’Unione. Se le informazioni sono trasmesse per conto del destinatario, occorre una prova scritta dell’autorizzazione del soggetto che le trasmette. La Commissione deve confermare senza indugio il ricevimento delle informazioni.

Accesso al fascicolo e tutela del contraddittorio

L’accesso al fascicolo può essere richiesto dal destinatario, ma solo dopo la notifica delle constatazioni preliminari. La Commissione deve fornire i documenti menzionati nelle constatazioni, salvo le espunzioni necessarie per proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate.

Il regolamento prevede una procedura di divulgazione più ampia, con accesso senza espunzioni, a favore di un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni nominati dal destinatario e previamente comunicati alla Commissione. Tali soggetti devono essere imprese, dipendenti di imprese o persone in posizione analoga; devono rispettare l’obbligo di riservatezza e non possono avere rapporti di lavoro con il destinatario dalla data della decisione che stabilisce la procedura di divulgazione.

Se nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione del procedimento tali soggetti instaurano rapporti con il destinatario o con imprese attive sugli stessi mercati, devono informarne la Commissione e assicurare di non avere più accesso ai documenti riservati ottenuti. I documenti così acquisiti possono essere utilizzati solo per il procedimento interessato o per procedimenti giudiziari o amministrativi collegati all’applicazione dell’AI Act.

In circostanze eccezionali, la Commissione può negare l’accesso a determinati documenti o concederlo con espunzioni se la divulgazione integrale recherebbe un pregiudizio complessivo maggiore rispetto ai benefici per l’esercizio del diritto di difesa. Può inoltre, in qualsiasi momento, optare per accessi parziali o complementari ai documenti espunti, per evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

Riservatezza, segreti aziendali e divulgazione controllata

La Commissione non divulga documenti o informazioni contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1689 o dalle regole sull’accesso al fascicolo. Gli interessati possono essere invitati a individuare le parti riservate dei documenti, motivare la richiesta di riservatezza e fornire versioni non riservate e descrizioni concise delle informazioni espunte.

Se gli interessati non collaborano, la Commissione può presumere che le informazioni non siano riservate. Quando ritenga di poter divulgare informazioni ritenute riservate, deve comunicarlo alla parte interessata e attendere una settimana per eventuali obiezioni; in caso di opposizione, può adottare una decisione motivata fissando la data di divulgazione, che non può essere anteriore di meno di una settimana rispetto alla notifica.

Prescrizione per sanzioni e loro esecuzione

Per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex articolo 101, paragrafo 1, la Commissione dispone di cinque anni dal comportamento contestato; per condotte continuate o ripetute il termine decorre dalla cessazione. Il decorso è interrotto da atti istruttori o procedurali, inclusi richieste di informazioni, richieste di accesso per valutazioni del modello, inviti a dialogo strutturato e apertura del procedimento. Dopo ogni interruzione il termine ricomincia, ma scade comunque al più tardi al termine di un periodo pari al doppio della prescrizione ordinaria, salvo sospensione per il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.

Anche l’applicazione delle decisioni sanzionatorie è soggetta a un termine di cinque anni dalla definitività della decisione. Il termine si interrompe con la notifica di decisioni modificative o di rigetto di domande di modifica e con atti esecutivi della Commissione o di uno Stato membro su sua richiesta. È sospeso durante il periodo concesso per il pagamento e per tutto il tempo in cui l’esecuzione forzata è sospesa da decisione della Corte di giustizia o di un giudice nazionale.

Termini, trasmissioni digitali e modalità operative

I termini si calcolano secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, ma decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. La Commissione, quando fissa un termine, deve considerare tutti gli elementi di fatto e di diritto, il diritto di essere ascoltati e l’esigenza di celerità; su richiesta motivata del fornitore presentata prima della scadenza, il termine può essere prorogato se la richiesta è fondata e la proroga non compromette l’indagine o il procedimento.

La trasmissione dei documenti e delle informazioni avviene in via digitale, con possibilità per la Commissione di pubblicare specifiche tecniche. I documenti digitali devono essere firmati con almeno una firma elettronica qualificata conforme al regolamento (UE) n. 910/2014. La Commissione considera ricevuti i documenti alla data dell’avviso di ricevimento; se i file sono illeggibili, infetti o con firma non verificabile, essi si considerano non ricevuti e il mittente deve poter correggere la situazione entro un termine ragionevole.

In casi eccezionali, se la trasmissione digitale è impossibile o eccessivamente difficile, è ammessa la posta raccomandata o, in ulteriore subordine, la consegna a mano presso il servizio competente della Commissione.

Entrata in vigore e allegato tecnico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’allegato stabilisce il formato delle osservazioni scritte: il documento deve essere elaborabile elettronicamente, in formato A4, leggibile e, se cartaceo, stampato solo su un lato; deve usare caratteri correnti di almeno 12 punti, margini adeguati, interlinea singola, paginazione e paragrafi numerati. Le osservazioni non possono superare 50 pagine, mentre gli allegati probatori non si computano se hanno funzione puramente strumentale e sono proporzionati.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito applicativo

Il regolamento definisce le modalità e condizioni dettagliate per le valutazioni dei modelli di IA per finalità generali ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2024/1689, incluse la partecipazione e la selezione di esperti indipendenti, nonché le modalità procedurali e le garanzie per i procedimenti avviati in vista di decisioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Accesso ai modelli di IA per finalità generali

Quando la Commissione ordina l’accesso a un modello ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, la decisione deve specificare mezzi tecnici, strumenti, componenti, condizioni e termine di fornitura dell’accesso; può anche fissare requisiti tecnici minimi (prestazioni, latenza, throughput). L’accesso deve essere adeguato agli obiettivi della valutazione e può comprendere API, accesso interno, codice sorgente, pesi del modello, infrastruttura di hosting e possibilità di ispezionare o modificare lo stato del sistema durante l’interazione. Il fornitore deve garantire accesso senza vincoli tecnici o altri ostacoli materiali e la Commissione può imporre la disattivazione di misure di logging per preservare integrità e riservatezza; l’accesso va fornito senza indebito ritardo e nel termine fissato dalla decisione.

Esperti indipendenti: indipendenza, riservatezza e revoca

La Commissione, ove nomini esperti indipendenti ex articolo 92, paragrafo 2, valuta l’indipendenza anche alla luce di assetti condivisi di proprietà, governance, gestione, personale o risorse, di precedenti nomine e di rapporti contrattuali con il fornitore interessato o altri fornitori nei 12 mesi precedenti. L’esperto resta indipendente per tutta la nomina e presenta una dichiarazione di interessi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/454. Gli esperti devono garantire riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni sensibili, rispettare l’articolo 339 TFUE e, mutatis mutandis, l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689. I fornitori possono presentare osservazioni motivate sulla mancanza dei criteri di indipendenza; la Commissione può revocare la nomina in caso di mutamento sostanziale delle circostanze, carenze nella protezione delle informazioni o dimostrazione manifesta dell’assenza dei criteri richiesti.

Selezione degli esperti indipendenti

La nomina avviene, di regola, tramite invito a manifestare interesse e criteri di selezione indicati nell’invito; la Commissione può creare un elenco permanente di esperti da cui selezionare senza nuova procedura. In deroga, può nominare direttamente membri del gruppo di esperti scientifici istituito ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2024/1689. È inoltre prevista la possibilità di nomina secondo la procedura di cui all’articolo 167 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Apertura dei procedimenti e misure provvisorie

La Commissione può avviare un procedimento in vista di eventuali decisioni sanzionatorie ex articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 nei confronti dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. Prima dell’apertura, può comunque esercitare i poteri del capo IX, sezione 5, dell’AI Act e può adottare misure provvisorie per urgenza, in presenza di rischio di grave danno per la salute, requisiti di sicurezza o altri motivi di interesse pubblico, incluso il divieto di immissione sul mercato del modello, sulla base di una constatazione prima facie di violazione.

Chiusura e riapertura dei procedimenti

Se non vi sono motivi per una decisione ex articolo 101, paragrafo 1, la Commissione chiude il procedimento con decisione; se il procedimento era nato da reclamo di un fornitore a valle ex articolo 89, paragrafo 2, il ricorrente va sentito prima della chiusura. La chiusura non impedisce la riapertura, ad esempio se le misure ex articolo 93, paragrafo 3, sono inefficaci, se gli impegni vincolati non sono rispettati, se la decisione si basava su informazioni incomplete/inesatte/fuorvianti o se mutano significativamente i rischi sistemici a livello UE.

Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

Il destinatario delle constatazioni preliminari può presentare osservazioni scritte sintetiche, con prove, nel formato e entro i limiti dell’allegato. Il termine fissato dalla Commissione non può essere inferiore a 21 giorni; le informazioni tardive non devono essere necessariamente considerate. Le osservazioni devono essere corrette, complete e non fuorvianti, redatte in una lingua ufficiale dell’Unione; i documenti giustificativi vanno prodotti nella lingua originale e, se necessario, con traduzione fedele. È richiesta prova scritta della legittimazione di chi trasmette gli atti per conto del destinatario.

Accesso al fascicolo e procedura di divulgazione

L’accesso al fascicolo è concesso su richiesta, ma solo dopo la notifica delle constatazioni preliminari; il destinatario riceve i documenti menzionati nelle constatazioni, fatte salve le espunzioni necessarie a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate. La Commissione può stabilire una procedura di divulgazione per l’accesso, senza espunzioni, a favore di un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni espressamente indicati, vincolati alla procedura e privi di rapporti di lavoro con il destinatario dal momento della decisione e, per un periodo di tre anni, con obbligo di informazione in caso di successivo rapporto con il destinatario o imprese concorrenti. In casi eccezionali, possono essere concessi ulteriori accessi se indispensabili per il corretto esercizio del diritto di difesa; i documenti ottenuti possono essere usati solo per il procedimento interessato o per procedimenti giudiziari/amministrativi collegati.

Protezione delle informazioni riservate

La Commissione non divulga documenti o informazioni contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1689 o dalle regole sull’accesso al fascicolo. Può imporre agli interessati di identificare le parti riservate dei documenti, motivare le richieste di riservatezza, fornire versioni non riservate e descrizioni concise delle informazioni espunte. Se non vi è cooperazione, può presumere che le informazioni non siano riservate. Qualora ritenga di poter divulgare informazioni contro la volontà del dichiarante, deve preannunciarlo e attendere una settimana; in caso di opposizione, può adottare una decisione motivata che fissa la data di divulgazione, non prima di una settimana dalla notifica.

Termini di prescrizione per l’imposizione delle sanzioni

La Commissione può adottare decisioni sanzionatorie entro cinque anni dal comportamento contestato; per comportamenti continuati o ripetuti, il termine decorre dalla cessazione. Il termine si interrompe con atti istruttori o procedurali, tra cui richieste di documenti o informazioni, richieste di accesso per valutazioni del modello, inviti a dialogo strutturato e apertura del procedimento. Ogni interruzione fa decorrere un nuovo termine, ma la prescrizione scade comunque al più tardi dopo il doppio del termine ordinario, salvo sospensione durante il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia.

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

L’esecuzione delle decisioni sanzionatorie è soggetta a un termine di cinque anni decorrente dalla definitività della decisione. Il termine si interrompe con la notifica di decisioni che modificano o respingono domande di modifica dell’importo della sanzione o con atti esecutivi della Commissione o di uno Stato membro su sua richiesta. È sospeso durante il periodo concesso per il pagamento e per tutto il tempo in cui l’esecuzione forzata è sospesa da decisione della Corte di giustizia o di un giudice nazionale.

Decorrenza dei termini e proroghe

I termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dal presente regolamento si calcolano secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, ma decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. La Commissione, nel fissare termini, deve considerare tutti gli elementi di fatto e di diritto, il diritto di essere ascoltati e l’esigenza di celerità; su richiesta motivata del fornitore, prima della scadenza, il termine può essere prorogato se la richiesta è sufficientemente fondata e la proroga non pregiudica l’indagine o il procedimento.

Trasmissione e ricevimento digitali delle informazioni

La trasmissione di documenti e informazioni avviene in via digitale; la Commissione può pubblicare specifiche tecniche. I documenti digitali devono essere firmati con almeno una firma elettronica qualificata conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 e si considerano ricevuti alla data dell’avviso di ricevimento. Sono considerati non ricevuti se inaccessibili, infetti o con firme non verificabili; in tal caso la Commissione informa il mittente e consente la correzione entro un termine ragionevole. In via eccezionale, se la trasmissione digitale è impossibile o eccessivamente difficile, è ammessa la spedizione per posta raccomandata o la consegna a mano.

Entrata in vigore e allegato sul formato delle osservazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. L’allegato impone che le osservazioni scritte siano elaborabili elettronicamente, in formato A4, con requisiti di leggibilità, impaginazione, carattere, margini, numerazione e lunghezza massima di 50 pagine; gli allegati probatori non si conteggiano se puramente strumentali e proporzionati.

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