Sentenza n. 73/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei risultati elettorali relativi all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino tenutasi il 25 e 26 maggio 2025 e della proclamazione dell’elezione del signor Paolo Salvatore alla carica di Sindaco avvenuta il 26 maggio 2025 e di quella di tutti i consiglieri comunali eletti; e per quanto di interesse, - dei verbali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni n. 1,2,3,4 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti e/o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CARLO Carmine il 17\07\2025: per l’annullamento: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale, nonché, specificamente - dei verbali relativi alle Sezioni 1, 2, 3 e 4 predisposti in occasione della tornata elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino tenutasi il 25 e 26 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risultati e proclamazione degli eletti nelle elezioni comunali di Bussi sul Tirino del 25 e 26 maggio 2025, nonché verbali e tabelle di scrutinio delle quattro sezioni elettorali
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato sindaco risultato secondo, ha impugnato gli esiti elettorali deducendo che il rinvenimento, nei locali della sezione n. 4, di una scheda autenticata e votata appartenente alla sezione n. 3 dimostrasse una mancata corrispondenza tra il numero dei votanti e quello delle schede votate, con conseguente incertezza sull’affidabilità del risultato elettorale. Ha dedotto la violazione degli artt. 68 e 53 del d.P.R. 570/1960 e degli artt. 49, 51, 54, 59, 61 e 63 del medesimo decreto, chiedendo l’acquisizione della documentazione elettorale, la verificazione e il riconteggio delle schede. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato, quanto alle sezioni n. 2 e n. 3, la mancata corrispondenza tra schede consegnate, autenticate e non utilizzate, nonché, quanto alla sezione n. 4, l’omessa indicazione nel verbale del nominativo dell’elettore cui era stata sostituita una scheda deteriorata, deducendo la violazione dell’art. 53 del d.P.R. 570/1960 e dell’art. 53 del d.P.R. 361/1957. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. A seguito della verificazione disposta dal TAR sulla sezione n. 3, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, poiché l’irregolarità accertata non risultava idonea a modificare il risultato elettorale: il voto contenuto nella scheda rinvenuta era stato comunque conteggiato e attribuito al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Centrale Elettorale, disponendone l’estromissione per carenza di legittimazione passiva. Nei giudizi relativi alle elezioni comunali, ai sensi dell’art. 130, comma 3, c.p.a., il ricorso deve essere notificato all’ente della cui elezione si tratta e alle altre parti interessate, tra cui almeno un controinteressato; il Ministero e l’Ufficio Centrale Elettorale non sono quindi parti necessarie. Preso atto della dichiarazione del ricorrente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure elettorali. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito. Il ricorrente è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in euro 1.680,00; non è stata applicata la maggiorazione forfettaria del 20% prevista dall’art. 52 del d.P.R. 155/2002.
Norme richiamate
art. 130, comma 3, c.p.a.
"nei giudizi relativi ad elezioni comunali il ricorso deve essere notificato, all'Ente della cui elezione si tratta (...) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato"
Nei giudizi concernenti elezioni comunali, l’ente interessato e almeno un controinteressato sono i destinatari necessari della notificazione; il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale non sono parti necessarie e possono essere estromessi per carenza di legittimazione passiva.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più una concreta utilità derivante dalla decisione giudiziale.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare fatti e dati rilevanti ai fini della controversia.
art. 53 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla contabilizzazione e gestione delle schede elettorali, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La maggiorazione forfettaria del 20% per le spese di verificazione non è stata applicata, poiché l’attività svolta non presentava un particolare grado di complessità e difficoltà.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi alle elezioni comunali, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale non sono parti necessarie del processo, poiché l’art. 130, comma 3, c.p.a. richiede la notificazione del ricorso all’ente della cui elezione si tratta e alle altre parti interessate, comunque ad almeno un controinteressato.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, anche a seguito di verificazione o di altri accertamenti istruttori, l’eventuale irregolarità elettorale non può procurare al ricorrente una concreta utilità, quale la modificazione del risultato elettorale o la riedizione delle operazioni di voto.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, fondata sull’esito degli accertamenti istruttori e non contraddetta da una residua utilità concreta, giustifica la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La compensazione delle spese di lite per la definizione in rito non impedisce di porre a carico della parte che ha richiesto o determinato l’attività istruttoria le spese della verificazione, quando il relativo esborso sia stato congruamente liquidato.
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