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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25504 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per una compravendita immobiliare, emesso a seguito del mancato pagamento dell'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 289 del 2002. Il ricorso si fondava principalmente sulla presunta tardività della notifica dell'avviso e sulla conseguente decadenza dell'Amministrazione, sostenendo che, per gli atti tributari sostanziali, rilevasse la data di ricezione da parte del contribuente e non quella di spedizione. Con il secondo motivo venivano inoltre dedotti vizi di motivazione e omessa valutazione di alcune difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del rispetto del termine decadenziale gravante sull'Amministrazione finanziaria, per gli atti tributari notificati a mezzo posta rileva la data di spedizione o consegna dell'atto all'ufficiale notificatore, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario. Nel caso concreto, l'atto era stato spedito il 26 luglio 2005, prima della scadenza del termine, mentre la ricezione il 27 agosto 2005 non incideva sulla tempestività dell'attività dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, carenza di autosufficienza e per avere prospettato come vizio di motivazione questioni riconducibili, eventualmente, alla violazione dell'art. 112 c.p.c. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11

    Istanza di definizione agevolata

    La norma costituiva il presupposto della definizione agevolata alla quale il contribuente aveva aderito, senza tuttavia provvedere al relativo pagamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    Invocata dal contribuente in relazione agli obblighi di conoscibilità e comunicazione degli atti tributari, ma ritenuta non idonea a escludere l'applicazione della scissione degli effetti della notificazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato in materia di imposta di registro e di liquidazione dell'imposta relativa alla compravendita immobiliare.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha osservato che la doglianza relativa alla mancata pronuncia su alcune difese avrebbe dovuto essere eventualmente formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come vizio di motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova è stato ritenuto prospettato in modo inammissibile sotto forma di vizio motivazionale.

  • Principio giurisprudenziale della scissione degli effetti della notificazione

    Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.

    Il perfezionamento della notificazione opera in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la consegna o spedizione dell'atto entro il termine decadenziale; per il destinatario rileva il momento successivo di ricezione, ai fini della produzione degli effetti nei suoi confronti.

Massime di principio

  • Quando un termine decadenziale grava sull'Amministrazione e l'atto viene notificato a mezzo posta, di regola occorre verificare la data di spedizione o consegna dell'atto al notificatore, non la data in cui il contribuente lo riceve.
  • La ricezione successiva alla scadenza del termine non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, se la notificazione è stata avviata tempestivamente e si è poi regolarmente perfezionata.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione può applicarsi anche agli atti tributari sostanziali, non soltanto agli atti processuali.
  • Per contestare efficacemente la tempestività di un atto è necessario verificare documenti e date della procedura notificatoria, inclusi la data di consegna, la spedizione, l'avviso di ricevimento e l'effettivo perfezionamento della notifica.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati secondo la corretta categoria giuridica: una presunta omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre un vizio motivazionale richiede l'indicazione precisa di una circostanza controversa e decisiva, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • La parte che propone un motivo generico, non autosufficiente o formalmente incongruo rischia l'inammissibilità, anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente avere rilievo.

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