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Circolare

Circolare numero 42 del 26-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 1996 le istruzioni sui benefici previdenziali spettanti agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei Comuni dichiarati colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche. Vengono richiamate le regole dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, ma anche le innovazioni introdotte dall'art. 9-quinques della legge n. 608/1996, che attribuiscono all'INPS la compilazione degli elenchi annuali e aboliscono gli elenchi suppletivi trimestrali dal 3 febbraio 1996. La circolare chiarisce che i provvedimenti adottati dalle Sedi, previa verifica dei requisiti, diventano il riferimento documentale nei casi in cui i decreti ministeriali siano pubblicati dopo gli elenchi annuali. È inoltre allegato l'elenco dei Comuni per i quali nel 1996 è stata dichiarata l'eccezionalità degli eventi calamitosi.

Benefici previdenziali per operai agricoli a tempo determinato dei Comuni colpiti da calamità eccezionali e aggiornamento delle direttive per il 1996

Benefici previdenziali per operai agricoli a tempo determinato nei Comuni colpiti da calamità eccezionali

La circolare aggiorna le direttive amministrative in materia di benefici previdenziali spettanti agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Il documento richiama la disciplina dell'art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e coordina tale normativa con le modifiche introdotte dall'art. 9-quinques della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Quadro normativo e fonti di riferimento

La circolare ricorda che la disciplina sui benefici previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato dei Comuni colpiti da eventi eccezionali è stata già oggetto delle precedenti istruzioni ministeriali e dell'Istituto. In particolare, vengono richiamate:

  • la circolare ministeriale n. 28/92 del 19 febbraio 1992, contenente le istruzioni per l'attuazione dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991;
  • la circolare ministeriale n. 99/91 del 6 luglio 1991, relativa all'evidenziazione, negli atti costitutivi della posizione assicurativa dei lavoratori agricoli, delle categorie assoggettate a discipline speciali in materia di assicurazioni sociali obbligatorie;
  • la circolare INPS n. 147 del 29 maggio 1992, che aveva già portato a conoscenza delle Sedi tali istruzioni.

La circolare precisa che tali fonti restano utilizzabili anche per il 1996, in quanto la disciplina del comma 6 dell'art. 21 della legge n. 223/1991 ha carattere permanente, ma con gli adeguamenti resi necessari dalle nuove disposizioni in tema di accertamento delle giornate lavorate nel settore agricolo.

Innovazioni dell'art. 9-quinques della legge n. 608/1996

Il testo evidenzia che l'art. 9-quinques della legge n. 608/1996 ha introdotto rilevanti modifiche operative:

  • dal 1996 l'INPS è competente a compilare non solo gli elenchi trimestrali, ma anche gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli assunti a tempo determinato;
  • gli elenchi annuali devono essere pubblicati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
  • le Sedi, e non più le Sezioni Circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, devono inserire negli elenchi annuali il numero di giornate risultante dagli elenchi dell'anno precedente quando tale numero sia più elevato rispetto alle giornate effettivamente lavorate nell'anno interessato dagli eventi calamitosi.

La circolare segnala inoltre che le modalità operative complete saranno oggetto di una specifica successiva circolare della Direzione Generale.

Pubblicazione dei decreti e rapporti con gli elenchi annuali

Le indicazioni da inserire negli elenchi annuali presuppongono che entro il termine del 31 maggio siano già stati pubblicati i decreti del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che dichiarano l'eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nell'anno cui gli elenchi si riferiscono.

Se la pubblicazione dei decreti avviene dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, si producono effetti diversi rispetto al passato, poiché la soppressione degli elenchi suppletivi trimestrali impedisce di modificare gli elenchi già resi esecutivi. In tal caso, i decreti ministeriali costituiscono il presupposto per provvedimenti specifici da adottare da parte delle Sedi dell'Istituto ai sensi del comma 4 dell'art. 9-quinques.

Abolizione degli elenchi suppletivi trimestrali

La circolare sottolinea che il comma 19 dell'art. 9-quinques della legge n. 608/1996 ha abolito la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali a decorrere dal 3 febbraio 1996. Ne consegue che:

  • per gli anni 1996 e successivi, se il decreto ministeriale viene pubblicato dopo gli elenchi annuali, non è più possibile procedere con elenchi suppletivi che modifichino le risultanze già pubblicate;
  • per l'anno 1995 e per quelli precedenti continua ad applicarsi la precedente disciplina, comprensiva degli elenchi nominativi e di quelli suppletivi trimestrali.

Provvedimenti delle Sedi e documentazione

In assenza degli elenchi suppletivi trimestrali, i provvedimenti adottati dalle Sedi dell'Istituto assumono un ruolo centrale. Essi devono essere preceduti dalla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991 e devono essere notificati:

  • ai lavoratori iscritti negli elenchi dei Comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche;
  • ai lavoratori che, pur non residenti in tali Comuni, siano stati occupati presso aziende ubicate in essi.

Le copie originali delle notifiche devono essere conservate come documenti permanenti e inseparabili da allegare agli elenchi interessati, perché costituiscono l'unico riscontro documentale del riconoscimento di un numero di giornate superiore a quello risultante dagli elenchi annuali pubblicati.

Scelta del numero di giornate più favorevole

La circolare precisa che il lavoratore destinatario della notifica mantiene la facoltà di scegliere, con riferimento al complesso delle prestazioni erogabili, il numero di giornate più favorevole tra:

  • quello effettivamente lavorato nell'anno interessato;
  • quello riportato nell'anno precedente.

La scelta deve essere unica e vincolante per tutte le prestazioni, senza possibilità di optare di volta in volta per l'una o l'altra base di computo a seconda del trattamento richiesto.

Elenco dei Comuni per l'anno 1996

In allegato viene trasmesso l'elenco dei Comuni per i quali il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nel 1996. L'elenco è suddiviso per regione e provincia e include numerosi Comuni di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto, costituendo il riferimento applicativo per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa richiamata.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La disciplina dei benefici previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato residenti nei Comuni colpiti da calamità eccezionali deriva dall'art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le precedenti istruzioni del Ministero del Lavoro e dell'Istituto restano utilizzabili anche per il 1996, salvo i punti superati dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 9-quinques della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Nuove competenze dell'INPS per gli elenchi agricoli

Dall'anno 1996 l'Istituto è competente a compilare sia gli elenchi trimestrali sia gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato. Gli elenchi annuali devono essere pubblicati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella compilazione degli elenchi annuali 1996 e successivi, le Sedi devono indicare, nell'apposito spazio, il numero di giornate riportato negli elenchi dell'anno precedente se più favorevole rispetto a quello dell'anno interessato dagli eventi calamitosi.

Effetti della pubblicazione dei decreti ministeriali

Le indicazioni sugli elenchi annuali presuppongono che entro il 31 maggio siano già stati pubblicati i decreti ministeriali che dichiarano l'eccezionalità degli eventi calamitosi relativi a quell'anno. Se i decreti vengono pubblicati dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, non è più possibile ricorrere agli elenchi suppletivi trimestrali e si applica il meccanismo dei provvedimenti adottati dalle Sedi ai sensi dell'art. 9-quinques, comma 4.

Abolizione degli elenchi suppletivi trimestrali

Il comma 19 dell'art. 9-quinques della legge n. 608/1996 ha abolito, con decorrenza dal 3 febbraio 1996, la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali. Per l'anno 1995 e precedenti continua invece ad applicarsi la precedente normativa sugli elenchi nominativi, compresi quelli suppletivi trimestrali.

Provvedimenti delle Sedi e documentazione da allegare

In mancanza degli elenchi suppletivi trimestrali, i provvedimenti delle Sedi, adottati previa verifica della sussistenza dei requisiti dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, costituiscono l'unico riscontro documentale del riconoscimento di un numero di giornate superiore a quello indicato negli elenchi annuali già pubblicati. Le copie originali delle notifiche devono essere allegate in modo permanente e inseparabile agli elenchi interessati.

Facoltà di opzione del lavoratore

Il lavoratore destinatario della notifica può scegliere, in relazione al complesso delle prestazioni erogabili, il numero di giornate più favorevole tra quello effettivo e quello dell'anno precedente. L'opzione deve essere unica e valida per tutte le prestazioni, senza possibilità di scelte differenziate a seconda del trattamento richiesto.

Elenco dei Comuni per il 1996

La circolare allega l'elenco dei Comuni per i quali il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1996. L'elenco è articolato per regione e provincia e costituisce il riferimento per l'applicazione dei benefici previdenziali.

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