Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 44 del 27-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui le sedi devono istruire le richieste di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni prestate dagli ex esattori comunali, dai ricevitori provinciali cessati e dai concessionari della riscossione. Vengono richiamati i diversi riferimenti normativi applicabili in base alla figura interessata, le verifiche sui debiti residui, le tolalrzze ordinarie e straordinarie, i rapporti con la procedura di liquidazione delle quote inesigibili ex art. 17 della legge n. 413/1991, nonché i criteri per lo svincolo o per l’eventuale espropriazione della cauzione. La circolare sollecita inoltre le sedi a richiedere con urgenza i decreti di liquidazione alle Direzioni regionali delle entrate e a completare i controlli entro i termini previsti, in particolare nel regime dei concessionari, per evitare svincoli indebiti.

Nulla osta e svincolo delle cauzioni per ex esattori, ricevitori provinciali e concessionari della riscossione

Nulla osta e svincolo delle cauzioni per ex esattori, ricevitori provinciali e concessionari della riscossione

La circolare disciplina la gestione delle richieste di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni prestate nell’ambito del servizio di riscossione dei tributi, distinguendo tra ex esattorie comunali, ricevitorie provinciali cessate e concessionari della riscossione. Il documento coordina le diverse norme applicabili e indica alle sedi le verifiche da compiere prima di autorizzare lo svincolo o, al contrario, prima di attivare il recupero dei crediti dell’Istituto.

Contesto normativo

Con il D.P.R. n. 43/1988, in vigore dal 1 gennaio 1990, è stato istituito il Servizio centrale di riscossione dei tributi ed è stato abrogato il D.P.R. n. 603/1973. Da tale data sono cessate le figure delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali, mentre è stata introdotta la figura del concessionario provinciale, soggetto anch’egli all’obbligo di prestare cauzione a garanzia della gestione. La circolare precisa che, pur trattandosi della medesima problematica dello svincolo della cauzione, il riferimento normativo cambia a seconda della categoria che formula l’istanza.

Ex esattorie comunali e ricevitorie provinciali cessate

Per le esattorie comunali e le ricevitorie provinciali cessate, la disciplina di riferimento è l’art. 50 del T.U. n. 858/1963. Per ottenere lo svincolo della cauzione, il ricevitore o l’esattoria interessata deve presentare apposita richiesta alla Prefettura, allegando il nulla osta di tutti gli enti impositori, dal quale risulti l’inesistenza di debiti nei loro confronti.

Le sedi, al momento della ricezione delle istanze, devono verificare che non esistano debiti per la riscossione di residui di alcuna natura. Il controllo deve concentrarsi in particolare:

  • sulle tolleranze ordinarie, pari a 1/20 dell’ammontare del ruolo e revocabili d’ufficio entro quattordici mesi dall’emissione del ruolo;
  • sulle tolleranze straordinarie, concesse per procedure concorsuali, sospensioni disposte dal Prefetto o dall’Intendenza di finanza, ora Direzione regionale delle entrate, oppure accordate dall’ente impositore per altre motivazioni.

Rapporti con l’art. 17 della legge n. 413/1991

La circolare richiama la disciplina delle quote inesigibili di cui all’art. 17 della legge n. 413/1991. Se la sede non ha ancora ricevuto dalla Direzione regionale delle entrate il decreto di liquidazione previsto da tale norma, e quindi non è stato effettuato alcun rimborso all’esattoria, l’istanza di svincolo della cauzione deve essere sospesa fino alla conclusione della procedura.

In sede di liquidazione del decreto, la sede deve eventualmente procedere alla compensazione tra debiti e crediti con l’esattoria, comunicando l’esito sia all’esattoria interessata sia alla Direzione regionale delle entrate. La circolare sottolinea inoltre che le sedi devono sollecitare con urgenza le Direzioni regionali che non abbiano ancora emesso il decreto di liquidazione, evidenziando che eventuali ritardi dell’Amministrazione possono arrecare danno all’Istituto, già chiamato in causa per il pagamento di interessi sulle somme erogate in ritardo.

Se le esattorie mettono in mora l’Amministrazione per il mancato pagamento delle quote inesigibili, deve essere chiarito che la normativa vigente non consente il pagamento prima del decreto di liquidazione delle Direzioni regionali; eventuali solleciti vanno indirizzati alle Direzioni regionali medesime e, per conoscenza, al Ministero delle finanze, in quanto l’ente impositore è mero soggetto esecutivo del provvedimento.

Esattorie non interessate o solo parzialmente interessate dall’art. 17

Quando dall’esame degli atti emerga che l’esattoria non è interessata all’art. 17, oppure vi è interessata solo parzialmente perché il decreto di liquidazione non compensa integralmente i debiti verso l’Istituto, la sede deve definire tempestivamente le pendenze contabili mediante revoca dei provvedimenti in essere, in vista dell’eventuale domanda di svincolo della cauzione.

In tale ipotesi la sede deve richiedere:

  • la revoca delle tolleranze ordinarie e straordinarie;
  • il riversamento degli elenchi di sgravio, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.

La richiesta deve essere rivolta all’esattoria interessata, al concessionario provinciale e alla Direzione regionale delle entrate. Se esistono debiti dell’esattore verso l’Istituto ed il Prefetto ha già disposto lo svincolo della cauzione, devono essere avviate procedure coattive di recupero dei crediti. Se, dopo la sollecitazione dell’esattoria insolvente e il controllo dell’assenza di svincolo, le somme richieste non vengono accreditate, la sede deve trasmettere una relazione completa e dettagliata sui singoli casi alla Direzione centrale.

Ricevitori provinciali cessati

Per i ricevitori provinciali cessati dal 1 gennaio 1990, la circolare richiama la circolare ministeriale n. 20/1990 e l’art. 116 del D.P.R. n. 43/1988, secondo cui ai residui crediti dei cessati esattori continuano ad applicarsi le disposizioni del T.U. n. 858/1963. Questo significa che il regime previgente resta applicabile sia ai crediti vantati dai ricevitori sia a quelli vantati dagli enti impositori.

Ne consegue che le ricevitorie provinciali sono tenute a proseguire le procedure mobiliari e immobiliari a carico delle esattorie decadute, e le sedi devono verificare se vi siano ancora procedure in corso ai fini della richiesta di svincolo della cauzione. La circolare precisa inoltre che le tolleranze esistenti a fronte di buoni di sgravio compensati o da compensare, presentati dai cessati esattori e accettati dal ricevitore come denaro contante, devono essere considerate provvedimenti definitivi e non revocabili.

È richiamato anche l’art. 12 del D.M. 5 dicembre 1989, che prevedeva l’emissione di provvedimenti di discarico amministrativo anche per ruoli emessi da enti diversi dallo Stato; se tali provvedimenti non sono già stati adottati, devono essere emessi anche per i riassunti dei ruoli trasmessi al ricevitore, con contestuale discarico delle tolleranze eventualmente concesse al ricevitore stesso.

La circolare richiama infine il telegramma del 13 febbraio 1990, secondo cui i provvedimenti di sgravio per indebito relativi a partite in carico ai cessati esattori devono essere intestati ai nuovi concessionari, che devono restituire ai contribuenti l’intero importo sgravato, anticipando anche gli importi dovuti per l’aggio del cessato esattore e del ricevitore provinciale, entrambi tenuti alla rispettiva restituzione. L’addebito degli aggi può essere effettuato entro i normali termini prescrizionali.

Svincolo della cauzione dei ricevitori provinciali

La cauzione prestata dai ricevitori provinciali può essere svincolata, dopo l’approvazione dei rendiconti, con decreto del Ministro delle finanze, previo nulla osta della Direzione regionale delle entrate e degli enti impositori, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del T.U. n. 858/1963.

Se permangono tolleranze in capo al solo ricevitore provinciale, le sedi devono verificare se esse siano collegate a procedure esecutive avviate contro i cessati esattori oppure ad altre motivazioni. Dopo il provvedimento di discarico emesso dalla Direzione regionale delle entrate nei confronti del ricevitore provinciale, le tolleranze residue riguardano esclusivamente gli ex esattori. Eventuali conti sommari devono essere restituiti con il relativo benestare dopo il provvedimento di discarico amministrativo dei ruoli.

Concessionari della riscossione

Per i concessionari della riscossione, il D.P.R. n. 43/1988 prevede all’art. 46 l’obbligo di prestare una cauzione a garanzia del versamento delle somme riscosse, la cui misura è stabilita dal Ministero delle finanze. La cauzione deve essere integrata nel corso della gestione se il valore complessivo dei beni che la costituiscono diminuisce di almeno il 10 per cento oppure se il carico complessivo della riscossione aumenta della stessa misura.

Se i versamenti non sono eseguiti, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 43/1988, la Direzione regionale delle entrate invita il concessionario a pagare entro cinque giorni. In caso di mancato pagamento, procede all’espropriazione dei beni cauzionali ed extracauzionali, anche per conto degli altri enti creditori.

Lo svincolo della cauzione, ai sensi dell’art. 60, è previsto in caso di cambiamento di gestione, come accaduto con la soppressione dei due ambiti dal 1 febbraio 1995, ma solo quando non sussistano debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori. Le sedi devono controllare in particolare:

  • eventuali elenchi di sgravio non restituiti;
  • eventuali domande di discarico per quote inesigibili trasmesse alla Direzione regionale delle entrate e respinte.

Richiesta di nulla osta e termine di sei mesi

A differenza della disciplina precedente, l’art. 60, secondo comma, prevede che lo svincolo sia disposto con decreto del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, previo assenso degli enti interessati, che si intende concesso se entro sei mesi dalla richiesta non venga espresso alcun diniego. Per questo motivo le sedi devono espletare con tempestività i controlli necessari entro il termine semestrale, per evitare che la cauzione venga svincolata d’ufficio nonostante la presenza di debiti del concessionario.

Indicazioni conclusive

La circolare raccomanda a tutte le sedi una particolare attenzione nella gestione delle istanze di nulla osta e svincolo delle cauzioni, sia per gli ex esattori sia per i ricevitori provinciali sia per i concessionari, al fine di evitare indebiti arricchimenti a danno dell’Istituto. Il corretto presidio dei controlli, dei termini e delle compensazioni è considerato essenziale per la tutela dei crediti dell’ente e per la chiusura ordinata delle pendenze contabili connesse al vecchio sistema di riscossione.

Punti principali

Contesto normativo e finalità della circolare

Con il D.P.R. n. 43/1988 è stato istituito il Servizio centrale di riscossione dei tributi, con efficacia dal 1 gennaio 1990, ed è stato abrogato il D.P.R. n. 603/1973. Sono venute meno le figure delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali, sostituite dal concessionario provinciale. La circolare interviene per disciplinare le richieste di nulla osta allo svincolo delle cauzioni presentate da soggetti cessati o a fine gestione, evidenziando che la disciplina varia a seconda della figura che formula l’istanza.

Ex esattorie comunali e ricevitorie provinciali cessate

Per gli ex esattori comunali e i ricevitori provinciali cessati, la materia è ricondotta all’art. 50 del T.U. n. 858/1963: lo svincolo della cauzione richiede una domanda alla Prefettura con allegato il nulla osta di tutti gli enti impositori, attestante l’assenza di debiti. Le sedi devono verificare che non esistano residui di alcuna natura, con particolare attenzione alle tolleranze ordinarie e straordinarie e agli eventuali elenchi di sgravio non definiti.

Rapporto con l’art. 17 della legge n. 413/1991

Per le esattorie interessate dall’art. 17 della legge n. 413/1991, relativo alle quote inesigibili, il nulla osta allo svincolo della cauzione può essere rilasciato solo dopo la conclusione della procedura e la liquidazione del decreto da parte della Direzione regionale delle entrate. Se il decreto non è ancora pervenuto e non sono stati effettuati rimborsi, l’istanza di svincolo deve essere sospesa. Le sedi, in sede di liquidazione, devono eventualmente operare la compensazione tra debiti e crediti, dandone comunicazione all’esattoria e alla Direzione regionale delle entrate. La circolare invita inoltre a sollecitare con urgenza le Direzioni regionali quando i decreti non siano stati ancora emessi.

Esattorie non interessate o solo parzialmente dall’art. 17

Se dall’esame degli atti emerge che l’esattoria non è interessata all’art. 17 oppure lo è solo in parte, le sedi devono definire tempestivamente le pendenze contabili mediante revoca dei provvedimenti in essere, così da consentire l’eventuale futura richiesta di svincolo. In tali casi vanno richieste la revoca delle tolleranze ordinarie e straordinarie e il riversamento degli elenchi di sgravio, secondo la situazione concreta. Se esistono debiti verso l’Istituto e la cauzione è già stata svincolata dal Prefetto, devono essere attivate procedure coattive di recupero.

Ricevitori provinciali: regime delle procedure pendenti e dei provvedimenti di sgravio

Per i ricevitori provinciali cessati dal 1 gennaio 1990, il Ministero delle finanze, con circolare n. 20/1990, ha chiarito che per i residui crediti degli esattori continuano ad applicarsi le disposizioni del T.U. n. 858/1963, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 43/1988. Le ricevitorie provinciali devono quindi proseguire le procedure mobiliari e immobiliari verso le esattorie decadute e le sedi devono verificare le procedure ancora in corso ai fini dello svincolo della cauzione. Le tolleranze relative a buoni di sgravio compensati o da compensare sono considerate definitive e non revocabili. Inoltre, i provvedimenti di sgravio per indebito riferiti a partite in carico ai cessati esattori devono essere intestati ai nuovi concessionari, che rimborsano l’intero ammontare sgravato, recuperando poi gli agi spettanti al cessato esattore e al ricevitore provinciale.

Svincolo della cauzione dei ricevitori provinciali

La cauzione dei ricevitori provinciali può essere svincolata, dopo l’approvazione dei rendiconti, con decreto del Ministro delle finanze, previo nulla osta della Direzione regionale delle entrate e degli enti impositori, secondo l’art. 128, comma 2, del T.U. n. 858/1963. Se permangono tolleranze, le sedi devono verificare se esse dipendano da procedure esecutive contro i cessati esattori o da altre cause. Dopo il provvedimento di discarico della Direzione regionale, eventuali tolleranze residue riguardano esclusivamente gli ex esattori.

Concessionari della riscossione: cauzione, integrazione ed espropriazione

Per i concessionari della riscossione, l’art. 46 del D.P.R. n. 43/1988 prevede una cauzione a garanzia del versamento delle somme riscosse, la cui misura è stabilita dal Ministero delle finanze. La cauzione deve essere integrata se il valore complessivo dei beni cauzionali diminuisce di almeno il 10 per cento o se il carico complessivo della riscossione aumenta nella stessa misura. Se i versamenti non sono eseguiti nei termini degli artt. 72 e 73, la Direzione regionale delle entrate invita il concessionario a pagare entro cinque giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, procede all’espropriazione dei beni cauzionali ed extracauzionali.

Svincolo della cauzione dei concessionari e termini per il nulla osta

Lo svincolo della cauzione dei concessionari, in caso di cambio di gestione, è ammesso solo se non sussistono debiti verso lo Stato e gli altri enti impositori. Devono essere controllati eventuali elenchi di sgravio non restituiti e domande di discarico per quote inesigibili respinte dalla Direzione regionale delle entrate. Il decreto di svincolo è adottato dal Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze previo assenso degli enti interessati, che si intende acquisito se trascorsi sei mesi dalla richiesta non sia stato espresso. Le sedi devono quindi completare i controlli entro tale termine per evitare svincoli d’ufficio in presenza di debiti.

Indicazioni operative e raccomandazione finale

La circolare richiama tutte le sedi a prestare particolare attenzione alle procedure di concessione del nulla osta per ex esattori, ricevitori e concessionari, al fine di evitare indebiti arricchimenti a danno dell’Istituto. In caso di inadempienza delle esattorie e di mancato accredito delle somme richieste, le sedi devono redigere una relazione esaustiva sui singoli casi per consentire alla Direzione centrale di valutare le iniziative più opportune.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.