Corte di giustizia, Sentenza C-254/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2020. — Friends of the Irish Environment Ltd contro An Bord Pleanála. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozioni di “progetto” e di “accordo” – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Decisione che proroga la durata di un’autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43. — Causa C-254/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la proroga di un permesso edilizio scaduto per un terminale di rigassificazione, quando i lavori non sono mai iniziati, equivale a una nuova autorizzazione e ricade nell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. L'autorità nazionale deve quindi valutare se occorra una nuova opportuna valutazione dell'incidenza sul sito protetto, tenendo conto del progetto nel suo insieme e dell'eventuale evoluzione scientifica e ambientale. Alcune questioni processuali e sulla rilevabilità d'ufficio sono state dichiarate irricevibili o non esaminate perché assorbite.
Proroga di un permesso edilizio per un terminale di rigassificazione e applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat in presenza di un'autorizzazione iniziale divenuta inefficace.
La questione giuridica
Se la decisione che proroga la durata di un'autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione costituisca un accordo su un progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; se, e in quale misura, il fatto che l'autorizzazione iniziale sia stata adottata sulla base di una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva, che sia scaduta e che i lavori non siano iniziati incida su tale qualificazione; quali criteri debbano guidare l'eventuale opportuna valutazione dell'incidenza; e se il giudice nazionale possa o debba rilevare d'ufficio profili di conformità del diritto interno al diritto UE non dedotti dalle parti.
Principio di diritto
La proroga del termine di un'autorizzazione già scaduta per realizzare un progetto di costruzione costituisce una nuova autorizzazione e quindi un "accordo" su un progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, anche se l'autorizzazione iniziale era stata rilasciata sulla base di una normativa nazionale non correttamente traspositiva e i lavori non erano mai iniziati. In tal caso l'autorità competente deve verificare se sia necessaria una nuova opportuna valutazione dell'incidenza, considerando l'eventuale valutazione precedente, l'evoluzione dei dati ambientali e scientifici, eventuali modifiche del progetto e altri piani o progetti; la valutazione precedente può bastare solo se completa, precisa e definitiva e se non sono mutati i dati rilevanti. Le questioni sulla diversa base giuridica nazionale e sul rilievo d'ufficio di tali profili sono state dichiarate irricevibili o assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
- Convenzione di Aarhus
- Decisione 2005/370/CE
- Planning and Development Act 2000 (diritto irlandese)
- Articolo 40 PDA 2000
- Articolo 42 PDA 2000
- Articolo 50 PDA 2000
- Articolo 146 B PDA 2000
Proroga di un permesso per terminale di rigassificazione e direttiva habitat
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese relativo a una decisione dell'An Board Pleanála che aveva prorogato di cinque anni il termine per costruire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto. La controversia nasceva dal fatto che l'autorizzazione iniziale era stata rilasciata su base normativa nazionale ritenuta non conforme alla direttiva habitat e che, alla scadenza del termine originario, nessun lavoro era stato avviato.
Fatti e procedimento principale
Il 31 marzo 2008 l'Agenzia aveva autorizzato il progetto, imponendo un termine massimo di dieci anni per l'esecuzione dei lavori. Il sito era in prossimità di due siti Natura 2000: una zona speciale di conservazione e una zona di protezione speciale nel bacino dello Shannon. Nel settembre 2017 il committente ha chiesto una proroga, ottenendo nel luglio 2018 un'estensione di cinque anni.
La High Court ha osservato che l'autorizzazione iniziale non richiamava la direttiva habitat e non conteneva rilievi o conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del progetto. Ha quindi sottoposto alla Corte sei questioni pregiudiziali, tra cui la qualificazione della proroga come "accordo" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, che impone una opportuna valutazione di qualsiasi piano o progetto suscettibile di incidenze significative su un sito Natura 2000 e consente l'assenso solo dopo che le autorità abbiano acquisito la certezza che non vi sarà pregiudizio per l'integrità del sito.
Per chiarire la nozione di "progetto" e di "autorizzazione", la Corte fa riferimento anche alla direttiva 2011/92/UE sulla VIA, in particolare all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), che definiscono rispettivamente il progetto come realizzazione di lavori di costruzione e l'autorizzazione come la decisione che conferisce il diritto di realizzare il progetto.
Sono inoltre ricordate alcune disposizioni del Planning and Development Act 2000 irlandese, in particolare gli articoli 40, 42, 50 e 146 B.
Ragionamento della Corte: qualificazione della proroga come "accordo" su un progetto
La Corte osserva che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat si applica a qualsiasi piano o progetto idoneo ad avere incidenze significative, anche se collocato all'esterno del sito protetto. La nozione di "progetto" può essere interpretata alla luce della direttiva VIA, che ha una definizione più restrittiva: se un'attività rientra nella VIA, a fortiori può rientrare nella direttiva habitat.
Nel caso di specie, la proroga del termine per eseguire i lavori riguarda ancora un "progetto" perché attiene alla realizzazione di opere materiali. Poiché l'autorizzazione iniziale era divenuta inefficace per scadenza e i lavori non erano mai iniziati, la decisione di proroga non si limita a modificare il termine, ma sostituisce la precedente autorizzazione con una nuova. Per questo motivo costituisce un "accordo" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
La circostanza che l'autorizzazione iniziale sia stata rilasciata in base a una normativa nazionale che non traspose correttamente la direttiva habitat è stata ritenuta irrilevante ai fini di tale qualificazione.
Necessità e contenuto dell'opportuna valutazione dell'incidenza
La Corte ricorda che l'opportuna valutazione deve individuare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito. L'autorizzazione è possibile solo se non residua alcun ragionevole dubbio scientifico circa l'assenza di effetti pregiudizievoli sull'integrità del sito.
Una valutazione precedente può essere presa in considerazione, ma solo se:
- contiene conclusioni complete, precise e definitive;
- è idonea a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico;
- non sono mutati i dati ambientali e scientifici rilevanti;
- il progetto non è stato modificato;
- non vi sono altri piani o progetti da considerare.
Spetta dunque all'autorità nazionale verificare se la proroga debba essere preceduta da una nuova opportuna valutazione e, se del caso, se essa debba riguardare l'intero progetto o solo una sua parte. Nel caso concreto, poiché l'autorizzazione iniziale non era stata accompagnata da una valutazione sufficientemente completa e il progetto era vicino a siti protetti, la Corte afferma che non può escludersi un'incidenza significativa e che la nuova valutazione deve riguardare l'intero progetto, non un mero aggiornamento della precedente.
Questioni dichiarate irricevibili o assorbite
La quarta questione, relativa alla distinzione tra autorizzazione della fase operativa e autorizzazione della sola fase di costruzione, è stata dichiarata irricevibile perché irrilevante ai fini della controversia concreta.
La quinta questione, relativa all'obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità al diritto UE anche se il relativo argomento non è stato esplicitamente dedotto dalle parti, è stata dichiarata irricevibile per insufficiente precisione e mancanza di elementi di fatto e di diritto.
La sesta questione, relativa alla disapplicazione di una norma processuale nazionale che impedirebbe di contestare la validità della precedente autorizzazione, è stata ritenuta non necessaria alla luce della risposta già resa sulla prima e seconda questione.
Dispositivo
La Corte ha statuito che:
- la decisione di proroga di un permesso già scaduto per la costruzione del terminale costituisce un accordo su un progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat;
- l'autorità competente deve valutare se tale proroga richieda una nuova opportuna valutazione dell'incidenza, considerando anche l'eventuale valutazione precedente, l'evoluzione dei dati rilevanti e l'eventuale modifica del progetto.
Principio affermato
La proroga di un'autorizzazione divenuta inefficace per un progetto edilizio vicino a un sito Natura 2000 è, in linea di principio, una nuova autorizzazione soggetta alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. La valutazione già svolta in occasione del primo rilascio può essere sufficiente solo se pienamente conforme alle esigenze della direttiva e se il contesto fattuale e scientifico non è mutato.
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