Corte di giustizia, Sentenza C-651/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2020. — JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda ulteriore di protezione internazionale in quanto irricevibile – Termine di ricorso – Modalità di notifica. — Causa C-651/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato se il diritto a un ricorso effettivo in materia di asilo sia violato da una normativa belga che fa decorrere il termine per impugnare l’irricevibilità di una domanda ulteriore dalla notifica presso la sede dell’autorità competente, quando il richiedente non ha eletto domicilio, e che prevede un termine di 10 giorni. Ha ritenuto la disciplina compatibile con il diritto dell’Unione, purché siano rispettate precise garanzie informative e procedurali e il principio di equivalenza. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell’UE del termine di 10 giorni per impugnare in Belgio l’irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale e delle modalità di notifica presso l’autorità competente in assenza di elezione di domicilio.
La questione giuridica
Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che: 1) prevede che, in assenza di elezione di domicilio, la decisione di irricevibilità della domanda ulteriore sia notificata presso la sede dell’autorità competente, facendo decorrere da tale notifica il termine di ricorso; 2) fissa in 10 giorni, inclusi i giorni festivi, il termine per proporre ricorso avverso tale decisione.
Principio di diritto
L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a una normativa nazionale che imponga un termine di 10 giorni, inclusi i giorni festivi, per impugnare una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale e che, in mancanza di elezione di domicilio, preveda la notifica presso la sede dell’autorità competente, a condizione che i richiedenti siano previamente informati di tale meccanismo, che l’accesso alla sede non renda eccessivamente difficile la ricezione della decisione, che entro quel termine sia effettivamente garantito l’accesso alle garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione e che sia rispettato il principio di equivalenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Termine di ricorso e notifica nelle domande ulteriori di protezione internazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Belgio) in una controversia tra JP e il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, relativa all’irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale. La Corte era chiamata a valutare la compatibilità con l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE e con l’articolo 47 della Carta di una disciplina nazionale che prevede un termine di 10 giorni per ricorrere e una notifica presso la sede dell’autorità competente quando il richiedente non abbia eletto domicilio.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama i considerando 18, 20, 23, 25, 50 e 60 della direttiva 2013/32/UE, che evidenziano l’esigenza di celerità ma anche di esame adeguato e di ricorso effettivo. Richiama inoltre:
- l’articolo 11, che impone la comunicazione scritta delle decisioni e dell’informazione sui mezzi di impugnazione;
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e f), sulle garanzie di comunicazione e informazione del richiedente;
- l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), che consente agli Stati membri di imporre al richiedente di indicare il proprio luogo di residenza o domicilio;
- gli articoli 20, 22 e 23, relativi ad assistenza legale, rappresentanza e accesso dell’avvocato al fascicolo;
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sulla irricevibilità delle domande reiterate;
- l’articolo 40, sulle domande reiterate e sulla verifica di elementi nuovi;
- l’articolo 46, paragrafi 1 e 4, sul diritto a un ricorso effettivo e sui termini ragionevoli.
Normativa belga e fatti del procedimento principale
In Belgio, l’articolo 39/57 della legge del 15 dicembre 1980 prevede un termine di 10 giorni per il ricorso contro una decisione di irricevibilità; l’articolo 51/2 disciplina l’elezione di domicilio; l’articolo 57/6, paragrafo 3, punto 5, consente di dichiarare irricevibile una domanda ulteriore priva di elementi nuovi; l’articolo 57/6/2 prevede l’esame preliminare di tali elementi nuovi. Nel caso concreto, JP aveva presentato una seconda domanda di protezione internazionale, dichiarata irricevibile il 18 maggio 2018. Non avendo eletto domicilio in Belgio, la decisione fu notificata presso la sede del Commissariato generale; il ricorso proposto il 7 giugno 2018 fu ritenuto tardivo dal giudice nazionale di primo grado.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il Conseil d’État chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a:
- una notificazione presso la sede dell’autorità competente in assenza di elezione di domicilio, con decorrenza del termine di ricorso da tale notificazione;
- un termine di decadenza di 10 giorni, comprensivo dei giorni festivi, per impugnare la decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore.
Ragionamento della Corte sulla notifica
La Corte osserva che la direttiva 2013/32/UE non disciplina in dettaglio le modalità concrete di notifica: essa richiede che le decisioni siano comunicate per iscritto e che il richiedente sia informato dei mezzi di impugnazione, ma lascia agli Stati membri la disciplina procedurale concreta. In assenza di armonizzazione completa, trovano applicazione i principi di autonomia processuale, equivalenza ed effettività. La Corte ritiene quindi che una regola che preveda la notifica presso la sede dell’autorità competente, per i richiedenti che non abbiano eletto domicilio, possa essere giustificata da esigenze di certezza del diritto e di regolare svolgimento del procedimento. Tuttavia, la sua compatibilità è subordinata a tre condizioni:
- i richiedenti devono essere informati che, in mancanza di elezione di domicilio, si presume il domicilio presso la sede dell’autorità;
- le condizioni di accesso a tale sede non devono rendere eccessivamente difficile la ricezione della decisione;
- deve essere rispettato il principio di equivalenza.
Ragionamento della Corte sul termine di 10 giorni
Quanto al termine di ricorso, la Corte ricorda che l’articolo 46, paragrafo 4, lascia agli Stati membri il compito di stabilire termini ragionevoli, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile il ricorso. La Corte considera che un termine breve può essere coerente con l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 2013/32/UE, soprattutto per le decisioni di irricevibilità delle domande reiterate, che si fondano su una verifica limitata agli elementi nuovi ai sensi dell’articolo 40. In tali casi, il contenuto utile del ricorso è strettamente connesso alla domanda ulteriore e, in linea di principio, non presenta una complessità tale da richiedere un termine superiore a 10 giorni. La Corte sottolinea inoltre che il termine può dirsi materialmente sufficiente solo se, entro quel periodo, il richiedente abbia accesso effettivo alle garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione, in particolare all’assistenza legale, alla rappresentanza e all’accesso dell’avvocato al fascicolo. Anche su questo punto, la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a una normativa nazionale come quella belga, purché siano rispettate le condizioni sopra ricordate e il principio di equivalenza. Spetta al Conseil d’État verificare se, nel caso concreto, la disciplina nazionale soddisfi tali requisiti.
Rilevanza pratica
La pronuncia è significativa perché conferma che gli Stati membri dispongono di un margine di manovra nella disciplina delle notifiche e dei termini di ricorso in materia di domande reiterate di asilo, ma tale margine incontra limiti stringenti quando è in gioco l’effettività della tutela giurisdizionale. Per gli operatori, il punto centrale è l’esistenza di un’informazione preventiva chiara sul domicilio eletto per legge e la concreta accessibilità delle decisioni e dell’assistenza legale entro il termine breve di impugnazione.
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