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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-437/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020. — Repubblica italiana contro Commissione europea. — Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità. — Causa T-437/16

Giurisprudenza europea62016TJ0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso della Repubblica italiana contro il bando EPSO/AD/322/16 per il concorso di amministratori nel settore dell’audit. Ha ritenuto che la limitazione della seconda lingua del concorso e delle comunicazioni a francese, inglese e tedesco integri una discriminazione linguistica non giustificata né proporzionata. Le prove offerte dalla Commissione sul funzionamento interno delle istituzioni e sulla diffusione di tali lingue non hanno dimostrato un nesso concreto con le funzioni da coprire. Il bando è stato quindi annullato nella sua interezza, con condanna della Commissione alle spese.

Annullamento del bando EPSO/AD/322/16 per illegittima limitazione, non giustificata e sproporzionata, della seconda lingua del concorso e delle lingue di comunicazione ai soli francese, inglese e tedesco.

La questione giuridica

Se un bando di concorso per amministratori nel settore dell’audit possa, senza violare il divieto di discriminazione fondata sulla lingua, limitare la seconda lingua del concorso e le lingue di comunicazione tra candidati ed EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca, e se le giustificazioni addotte dall’EPSO/Commissione (immediata operatività, natura della procedura di selezione, vincoli di bilancio e operativi, prassi linguistiche interne delle istituzioni) siano sufficienti e proporzionate.

Principio di diritto

La limitazione della seconda lingua di un concorso dell’Unione e delle lingue di comunicazione ai soli francese, inglese e tedesco costituisce una discriminazione fondata sulla lingua vietata in linea di principio dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto; essa è lecita solo se l’istituzione dimostra, con elementi oggettivi, chiari e verificabili, che tale scelta risponde a reali esigenze del servizio ed è proporzionata. Nel caso di specie, EPSO e Commissione non hanno provato che le funzioni di audit richiedessero proprio quelle tre lingue, né che vincoli di bilancio, natura della procedura o prassi linguistiche interne giustificassero la restrizione; perciò il bando è stato annullato integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 342 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 24, quarto comma, TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958
  • Articolo 1 del regolamento n. 1
  • Articolo 2 del regolamento n. 1
  • Articolo 6 del regolamento n. 1
  • Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 34, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Allegato III, articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Decisione 2002/620/CE
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Sentenza Italia/Commissione, T-353/14 e T-17/15
  • Sentenza Commissione/Italia, C-621/16 P
  • Sentenza Spagna/Parlamento, C-377/16
  • Sentenza O'Brien, C-393/10
  • Sentenza Commissione/McBride e a., C-361/14 P

Annullamento del bando EPSO/AD/322/16 per regime linguistico discriminatorio

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica italiana contro il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16 per amministratori nel settore dell’audit. Il Tribunale, Nona Sezione, esamina in particolare la legittimità della limitazione della seconda lingua del concorso e delle lingue di comunicazione tra candidati ed EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca.

Parti e procedimento

La Repubblica italiana agisce come ricorrente, sostenuta dal Regno di Spagna interveniente; la Commissione europea è convenuta. Il bando impugnato prevedeva una prima lingua scelta tra tutte le lingue ufficiali dell’Unione e una seconda lingua limitata a francese, inglese o tedesco; le prove dell’Assessment Center e le comunicazioni con EPSO erano ancorate a tale regime.

Contesto normativo e contenuto del bando

Il Tribunale richiama il regolamento n. 1 e, soprattutto, gli articoli 1 quinquies, 27 e 28, lettera f), dello Statuto. Ricorda che il bando e le Disposizioni generali EPSO giustificavano la restrizione con tre ordini di ragioni:

  • la necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi;
  • la natura della procedura di selezione, in particolare l’Assessment Center;
  • vincoli di bilancio e operativi. Nel bando si affermava inoltre che le tre lingue erano le principali lingue di lavoro delle istituzioni interessate e che i candidati dovevano usarle per l’atto di candidatura e per le comunicazioni generali con EPSO.

Esame del difetto di motivazione

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto o insufficienza di motivazione: il bando conteneva una motivazione esplicita, benché la sua correttezza nel merito fosse da verificare separatamente. La motivazione era articolata nelle Disposizioni generali e nell’allegato II del bando, con indicazione delle tre ragioni giustificative sopra menzionate.

La limitazione linguistica come discriminazione

Il Tribunale afferma che la limitazione della scelta della seconda lingua ad alcune sole lingue ufficiali costituisce, in linea di principio, una discriminazione fondata sulla lingua vietata dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto. Il fatto che la restrizione non colpisca la prima lingua o la lingua madre non esclude la discriminazione, perché il divieto non è circoscritto alla lingua materna. La possibilità di svolgere talune prove nella prima lingua non elimina l’effetto discriminatorio della seconda lingua imposta.

Valutazione delle giustificazioni addotte

Il Tribunale esamina se la discriminazione sia giustificata ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto, cioè se risponda a un obiettivo legittimo di interesse generale e sia proporzionata.

Vincoli di bilancio e operativi

Tale giustificazione è ritenuta troppo generica e astratta. Non spiega perché proprio francese, inglese e tedesco dovessero essere privilegiate, né quali concreti vincoli di bilancio o operativi imponessero quella scelta. In ogni caso, il richiamo a esigenze di bilancio non può giustificare una discriminazione.

Natura della procedura di selezione

Anche questo argomento è giudicato insufficiente: la mera circostanza che il concorso utilizzi un Assessment Center non dimostra che le tre lingue prescelte fossero necessarie. I dati statistici prodotti dalla Commissione su concorsi precedenti non sono ritenuti pertinenti o decisivi.

Necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi

È questa la sola finalità che può, in astratto, giustificare una limitazione linguistica, ma nel caso concreto il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia provato un nesso concreto tra le funzioni di audit da svolgere e l’esigenza di conoscere proprio francese, inglese o tedesco. La descrizione delle mansioni nel bando è considerata troppo generica e non dimostra che quelle lingue siano indispensabili per i compiti di audit, presentazione, relazione e cooperazione con entità controllate e autorità competenti.

Inidoneità degli elementi prodotti dalla Commissione

Il Tribunale esamina in dettaglio gli elementi forniti dalla Commissione e dalla Corte dei conti:

  • testi sulla prassi linguistica interna della Commissione, ritenuti riferiti soprattutto alle procedure decisionali del collegio dei membri e non ai servizi operativi;
  • dati statistici sulle lingue dichiarate dal personale di audit della Commissione e della Corte dei conti, giudicati insufficienti perché attestano soltanto conoscenze linguistiche, non l’effettivo uso come lingue di lavoro;
  • documenti relativi alla Corte dei conti su traduzione e interpretazione, che riguardano le riunioni dei membri e non il lavoro quotidiano dei servizi;
  • dati statistici generali sulla diffusione e sullo studio delle lingue in Europa, ritenuti non rappresentativi dei potenziali candidati e comunque non idonei a giustificare la scelta esclusiva delle tre lingue. Il Tribunale sottolinea che non basta affermare la necessità di lingue veicolari: occorre dimostrare oggettivamente perché proprio quelle tre lingue, e non altre, siano necessarie per il posto in questione.

Comunicazioni tra candidati ed EPSO

Il Tribunale estende lo stesso ragionamento alle comunicazioni e alla compilazione dell’atto di candidatura. La limitazione alle tre lingue integra una discriminazione linguistica, poiché i candidati devono usare una di esse per la candidatura e per le comunicazioni generali con EPSO. Le ragioni di rapidità, efficienza e parità di trattamento non sono sufficienti, perché non risultano supportate da una prova che le lingue prescelte siano necessarie alla luce delle specifiche esigenze del servizio.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla il bando nella sua interezza, poiché l’illegittimità del regime linguistico inficia la procedura di selezione nel complesso. Condanna la Commissione alle spese e pone le spese del Regno di Spagna a suo carico. Precisa, inoltre, che l’annullamento del bando non incide sulle eventuali assunzioni già effettuate sulla base degli elenchi di riserva, per effetto del legittimo affidamento dei candidati già assunti.

Principio ricavabile

Nei concorsi dell’Unione, una restrizione linguistica può essere ammessa solo se l’istituzione dimostra, con dati specifici e verificabili, che le lingue prescelte sono effettivamente necessarie per le funzioni da coprire e che la limitazione è proporzionata. In mancanza di tale prova, la scelta di una seconda lingua tra poche lingue ufficiali e la limitazione delle comunicazioni a tali lingue viola il divieto di discriminazione linguistica sancito dallo Statuto.

Come è indicizzato

Materieconcorsi pubblici ueregime linguisticodiscriminazione linguisticastatuto dei funzionari uemotivazione e proporzionalità

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