Tribunale, Sentenza T-626/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 settembre 2020. — Repubblica di Slovenia contro Commissione europea. — Agricoltura – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Denominazioni di origine nel settore vitivinicolo – Etichettatura dei vini – Menzione del nome di una varietà di uve da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta – Divieto – Deroga – Regolamento delegato (UE) 2017/1353 – Inserimento del nome della varietà di uve da vino “teran” nell’elenco di cui all’allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 – Effetto retroattivo a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione – Denominazione di origine protetta slovena “Teran” – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia all’Unione – Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” – Equilibrio istituzionale. — Causa T-626/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della Slovenia contro il regolamento delegato 2017/1353, con cui la Commissione ha autorizzato l’uso del nome varietale "teran" per taluni vini croati, pur in presenza della DOP slovena "Teran". La Corte ha ritenuto legittima la deroga, le sue condizioni di etichettatura e la sua applicazione retroattiva dalla data di adesione della Croazia, in quanto necessarie per tutelare pratiche preesistenti e conciliare interessi contrapposti. Sono stati respinti tutti i motivi, inclusi quelli fondati su certezza del diritto, legittimo affidamento, proprietà, atto di adesione e limiti della delega.
Annullamento negato del regolamento delegato che autorizza, a condizioni restrittive e con effetto retroattivo, l’uso del nome varietale "teran" sull’etichettatura dei vini croati nonostante la DOP slovena "Teran".
La questione giuridica
Se la Commissione potesse, sulla base dell’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1308/2013 e dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 607/2009, autorizzare con regolamento delegato l’uso del nome varietale "teran" per vini croati, applicando la deroga retroattivamente alla data di adesione della Croazia all’Unione; e se tale disciplina violasse i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, diritti acquisiti, proporzionalità, articolo 17 della Carta, articolo 1 del protocollo n. 1 CEDU, articolo 41 dell’atto di adesione della Croazia, i limiti della delega ex articoli 13 TUE e 290 TFUE, nonché l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e il principio di equilibrio istituzionale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la Commissione poteva adottare una deroga all’etichettatura dei vini per consentire, a condizioni specifiche, l’uso del nome varietale "teran" sui vini croati, perché la delega prevista dall’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1308/2013 si inserisce nella continuità del potere già esistente nel precedente regolamento e deve essere letta in funzione delle pratiche di etichettatura esistenti al momento dell’adesione della Croazia. Pur rilevando che la Commissione aveva applicato retroattivamente la base giuridica del regolamento n. 1308/2013, il Tribunale ha escluso l’illegittimità dell’atto, ritenendo che l’effetto retroattivo fosse necessario per dare effetto utile alla deroga, che il legittimo affidamento sloveno non fosse stato dimostrato e che le condizioni imposte dall’atto fossero proporzionate; ha quindi respinto il ricorso e confermato il regolamento delegato 2017/1353.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 49, secondo comma, TUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 100, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 107, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 232, regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 undecies, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 vicies, regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (CE) n. 479/2008
- Articolo 42, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 479/2008
- Articolo 51, regolamento (CE) n. 479/2008
- Regolamento (CE) n. 607/2009
- Articolo 62, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 607/2009
- Regolamento delegato (UE) 2017/1353
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, articolo 41
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17
- Protocollo n. 1 CEDU, articolo 1
- Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, punto V.28
- Convenzione d’intesa sugli atti delegati, punto II.7
Deroga all’etichettatura per il nome varietale "teran" e DOP slovena "Teran"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica di Slovenia contro il regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione. La controversia nasce nel settore vitivinicolo e concerne la possibilità di menzionare il nome della varietà di uve da vino "teran" sull’etichettatura dei vini croati, nonostante l’esistenza della denominazione di origine protetta slovena "Teran".
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama la disciplina evolutiva della protezione delle denominazioni di origine e delle regole di etichettatura nel settore vitivinicolo, in particolare:
- regolamento (CE) n. 479/2008, articolo 42, paragrafo 3, e articolo 51;
- regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 118 undecies, paragrafo 3, e articolo 118 vicies;
- regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 100, paragrafo 3, articolo 107, paragrafo 3, articolo 232 e articolo 227;
- regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 62, paragrafo 3, e allegato XV, parte A;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013;
- atto di adesione della Repubblica di Croazia, articolo 41;
- articolo 17 della Carta e articolo 1 del protocollo n. 1 CEDU;
- articolo 290 TFUE, articolo 13, paragrafo 2, TUE, e articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e convenzione d’intesa sugli atti delegati.
Contesto fattuale e adozione del regolamento impugnato
La Repubblica di Slovenia aveva ottenuto la protezione della DOP "Teran". La Repubblica di Croazia, prima della propria adesione, aveva invece chiesto di poter mantenere l’uso di alcuni nomi varietali tradizionali nelle etichette dei vini. Dopo l’adesione croata, la Commissione ha progressivamente esaminato la questione, tentando una soluzione negoziata tra i due Stati membri.
Il regolamento impugnato ha inserito il nome "Teran" nell’allegato XV, parte A, del regolamento n. 607/2009, consentendone l’uso solo per vini croati a DOP "Hrvatska Istra" e a condizioni grafiche rigorose: i termini "Hrvatska Istra" e "Teran" devono apparire nello stesso campo visivo, con "Teran" in caratteri più piccoli. Il regolamento ha inoltre previsto che si applicasse dal 1o luglio 2013, ossia dalla data di adesione della Croazia, e ha introdotto una disciplina transitoria per i vini prodotti prima dell’entrata in vigore.
Primo motivo: base giuridica e retroattività
La Slovenia sosteneva che la Commissione non potesse fondarsi sull’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013 per coprire un periodo anteriore al 1o gennaio 2014, data di applicabilità del regolamento stesso. Il Tribunale ha riconosciuto che il regolamento impugnato è retroattivo, ma ha osservato che la disposizione del 2013 si pone in continuità con il precedente articolo 118 undecies, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, già vigente alla data di adesione della Croazia.
Secondo il Tribunale:
- la deroga a favore delle pratiche di etichettatura esistenti era già possibile nel quadro normativo precedente;
- l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, non ha creato un nuovo potere, ma ha chiarito e proseguito il potere preesistente;
- il richiamo alla data di adesione della Croazia era coerente con la necessità di valutare le pratiche di etichettatura esistenti al momento in cui il conflitto è sorto.
La censura è stata quindi respinta.
Secondo motivo: certezza del diritto, legittimo affidamento, diritti acquisiti e proporzionalità
Il Tribunale ha ricordato che la retroattività è in linea di principio vietata, ma può essere ammessa eccezionalmente se lo esige lo scopo perseguito e se il legittimo affidamento è rispettato. Ha poi ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione non fosse rimasta inattiva: dal 2013 al 2017 ha svolto scambi di lettere, riunioni bilaterali e consultazioni tecniche, tentando una soluzione negoziata.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ha escluso che vi fossero assicurazioni precise, incondizionate e concordanti della Commissione idonee a generarlo in capo ai produttori sloveni. Né il regolamento di esecuzione n. 753/2013, né una dichiarazione stampa, né il fatto che non vi fosse stata inizialmente una domanda croata espressa erano sufficienti a fondare un affidamento tutelabile.
Il Tribunale ha inoltre affermato che:
- l’effetto retroattivo era necessario per rendere effettiva la deroga sin dalla data di adesione della Croazia;
- una retroattività più breve non avrebbe raggiunto lo scopo perseguito;
- il trattamento non era sproporzionato, poiché il regolamento introduceva condizioni di etichettatura eccezionalmente restrittive per evitare confusione del consumatore;
- le procedure di ispezione slovene non potevano fondare un autonomo vizio imputabile alla Commissione.
Terzo motivo: diritto di proprietà e tutela dei beneficiari della DOP
La Slovenia invocava l’articolo 17 della Carta e l’articolo 1 del protocollo n. 1 CEDU, sostenendo che la deroga avrebbe leso il monopolio economico associato alla DOP "Teran". Il Tribunale ha riconosciuto che la DOP conferisce una forma di protezione assimilabile a un interesse patrimoniale, ma ha ribadito che il diritto di proprietà non è assoluto.
Ha quindi ritenuto che la misura:
- fosse prevista dalla legge;
- perseguisse un obiettivo di interesse generale, cioè conciliare pratiche di etichettatura storiche croate e protezione della DOP slovena;
- fosse proporzionata, perché accompagnata da condizioni grafiche rigorose e limitata ai vini "Hrvatska Istra".
Ha respinto anche gli argomenti basati sull’omonimia, sul presunto vantaggio indebito dei produttori croati, sulla possibilità di usare un sinonimo come "istrijanac" e sull’asserita generizzazione della DOP slovena.
Quarto motivo: articolo 41 dell’atto di adesione della Croazia
La Slovenia sosteneva che la disposizione transitoria del regolamento impugnato eccedesse il limite temporale di tre anni previsto dall’articolo 41 dell’atto di adesione. Il Tribunale ha respinto l’argomento, chiarendo che l’articolo 41 riguarda misure transitorie per derogare alla normativa già applicabile al momento dell’adesione, mentre la misura contestata dipende da un atto delegato adottato successivamente sulla base di una specifica delega dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013.
Quinto e sesto motivo: interpretazione restrittiva della delega e limiti del potere della Commissione
I motivi quinto e sesto riproponevano, in sostanza, le censure già esaminate in materia di certezza del diritto, diritti fondamentali e proporzionalità, nonché l’asserito superamento dei limiti della delega ex articolo 290 TFUE. Il Tribunale li ha respinti per le stesse ragioni già esposte, ritenendo che la Commissione non avesse oltrepassato la portata dei poteri conferiti dal legislatore.
Settimo motivo: assenza di domanda croata e informazione della Slovenia nei negoziati di adesione
La Slovenia sosteneva che la Croazia avrebbe dovuto chiedere l’inserimento di "teran" nell’elenco dell’allegato XV prima dell’adesione e che la Commissione avrebbe dovuto informarne la Slovenia nell’ambito dei negoziati. Il Tribunale ha escluso entrambe le tesi.
Ha rilevato che:
- la Croazia aveva effettivamente sollevato la questione nella propria posizione negoziale, poi ritirata perché riteneva che la materia sarebbe stata trattata dopo l’adesione;
- la scelta di autorizzare la deroga non rientrava nei negoziati di adesione, ma nell’esercizio di un potere delegato della Commissione dopo l’adesione;
- non esisteva alcun obbligo normativo di ottenere il previo accordo della Slovenia o di altre parti nell’ambito dei negoziati di adesione.
Ottavo motivo: accordo interistituzionale e equilibrio istituzionale
La Slovenia affermava che la versione finale del regolamento impugnato, includendo una disposizione transitoria non discussa nel gruppo di esperti, avesse violato il punto V.28 dell’accordo interistituzionale, la convenzione d’intesa e il principio dell’equilibrio istituzionale. Il Tribunale ha respinto il motivo, osservando che la Commissione aveva comunque raccolto le informazioni necessarie e consultato gli esperti. La norma transitoria è stata considerata coerente con la logica del regolamento e con la necessità di evitare nuovi obblighi retroattivi per i vini croati prodotti prima dell’adozione.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Repubblica di Slovenia e l’ha condannata alle spese, ponendo le spese della Repubblica di Croazia a carico di quest’ultima quale interveniente.
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