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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-674/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2020. — EM contro TMD Friction GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti d’imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articoli 3 e 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Cessione realizzata dal curatore fallimentare dell’impresa cedente soggetta ad una procedura d’insolvenza – Prestazioni previdenziali di vecchiaia aziendali – Limitazione degli obblighi del cessionario – Importo della prestazione dovuta a titolo del regime complementare di previdenza aziendale calcolato in funzione della retribuzione del lavoratore al momento dell’apertura della procedura di insolvenza – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Efficacia diretta – Presupposti. — Causa C-674/18

Giurisprudenza europea62018CJ0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia su due rinvii pregiudiziali del Bundesarbeitsgericht relativi a pensioni complementari aziendali in ipotesi di trasferimento d’impresa avvenuto nel contesto di un’insolvenza. La Corte ammette la limitazione della responsabilità del cessionario per la parte di pensione maturata prima dell’insolvenza, ma solo a condizione che i lavoratori conservino una tutela almeno equivalente a quella richiesta dall’articolo 8 della direttiva 2008/94. Inoltre, chiarisce che l’articolo 8 può essere invocato direttamente contro un ente privato di garanzia assimilabile allo Stato, se il giudice nazionale accerta i presupposti.

Trasferimento d’impresa in procedura di insolvenza e tutela delle prestazioni pensionistiche complementari: limiti alla responsabilità del cessionario, livello minimo di protezione ex articolo 8 della direttiva 2008/94 e possibile efficacia diretta di tale norma.

La questione giuridica

Se, in caso di trasferimento d’impresa disposto dal curatore fallimentare dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, la direttiva 2001/23 osti a una disciplina nazionale che esclude la responsabilità del cessionario per i diritti pensionistici complementari maturati prima dell’insolvenza; se la tutela residuale debba essere almeno equivalente a quella garantita dall’articolo 8 della direttiva 2008/94; se una normativa nazionale che limita l’intervento dell’organismo di garanzia e calcola la prestazione sulla base della retribuzione alla data di apertura dell’insolvenza sia compatibile con tale livello minimo; e se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 possa essere invocato direttamente nei confronti di un organismo privato di garanzia assimilabile allo Stato.

Principio di diritto

In caso di trasferimento d’impresa realizzato dal curatore fallimentare dopo l’apertura della procedura di insolvenza, la direttiva 2001/23 non osta a che il cessionario non risponda delle quote di pensione complementare maturate prima dell’insolvenza, purché la tutela residua assicurata ai lavoratori per la parte non trasferita sia almeno equivalente al livello minimo imposto dall’articolo 8 della direttiva 2008/94. Tuttavia, una normativa nazionale che escluda l’intervento dell’organismo di garanzia per i diritti non ancora definitivi o che calcoli la prestazione garantita sulla sola retribuzione alla data di apertura dell’insolvenza è incompatibile con tale livello minimo se determina una privazione della protezione minima dovuta; spetta al giudice nazionale verificarlo. L’articolo 8 della direttiva 2008/94 può produrre effetti diretti anche nei confronti di un organismo privato di garanzia, se esso è assimilabile allo Stato e se il suo mandato copre effettivamente le prestazioni pensionistiche in questione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3 direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 5 direttiva 2001/23/CE
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 8 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 1 direttiva 2008/94/CE
  • Direttiva 80/987/CEE

Trasferimento d’impresa, insolvenza e previdenza complementare aziendale

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Bundesarbeitsgericht in controversie tra ex dipendenti di imprese trasferite in contesto di insolvenza e le società cessionarie subentranti. Il tema centrale è la sorte dei diritti a pensione di vecchiaia complementare maturati prima dell’apertura della procedura di insolvenza e il rapporto tra la direttiva 2001/23 e la direttiva 2008/94.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑674/18, EM aveva lavorato presso Textar e poi presso TMD Friction; dopo l’apertura della procedura di insolvenza, talune attività furono cedute a un nuovo soggetto divenuto TMD Friction. EM, non avendo ancora maturato diritti definitivi alla data di apertura della procedura, agì contro il cessionario chiedendo che la futura pensione tenesse conto anche dei periodi lavorati prima dell’insolvenza.

Nella causa C‑675/18, FL, anch’egli già dipendente di Textar e poi di TMD Friction, contestava l’importo della pensione complementare riconosciutagli dal cessionario e dal Pensions-Sicherungs-Verein (PSV), organismo tedesco di garanzia per le pensioni aziendali. Egli sosteneva che il calcolo dovesse riflettere la retribuzione finale e l’intera anzianità maturata, non la sola situazione esistente alla data di apertura dell’insolvenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2001/23/CE, in specie l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
  • la direttiva 2008/94/CE, in specie l’articolo 8;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • le disposizioni tedesche sul trasferimento d’impresa e sull’insolvenza, nonché la normativa sulle pensioni aziendali e il ruolo del PSV.

La Corte evidenzia che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/23 consente agli Stati membri di disciplinare diversamente la traslazione dei diritti pensionistici complementari, ma impone comunque misure di tutela degli interessi dei lavoratori. Richiama inoltre che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 impone un livello minimo di protezione per i diritti maturati o in corso di maturazione in materia di pensioni complementari.

Ragionamento della Corte sulla prima, seconda e quarta questione

La Corte osserva che la direttiva 2001/23 mira a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, ma anche a realizzare un giusto equilibrio con gli interessi del cessionario. Ricorda inoltre che l’articolo 5, paragrafo 1, si applica solo a procedure concorsuali aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente, requisito che non ricorre nelle procedure di insolvenza esaminate, orientate invece alla prosecuzione dell’attività e al successivo trasferimento.

Quanto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Corte ritiene che la normativa tedesca, così come interpretata, non rientri in tale deroga, poiché non si riferisce a obblighi già esigibili prima del trasferimento o dell’apertura della procedura, ma a diritti pensionistici che si perfezionano solo successivamente. Tuttavia, ciò non impedisce agli Stati membri, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 4, di limitare la responsabilità del cessionario per la parte di diritti maturata prima dell’insolvenza, purché adottino misure adeguate di tutela.

La Corte afferma quindi che è possibile che il cessionario risponda soltanto della quota di pensione riferibile ai periodi lavorati dopo l’apertura della procedura, ma ciò è lecito solo se, per la parte non trasferita, i lavoratori beneficiano di una tutela almeno equivalente a quella imposta dall’articolo 8 della direttiva 2008/94.

Ragionamento sulla terza, quinta e sesta questione: livello minimo di tutela ex articolo 8 della direttiva 2008/94

La Corte precisa che l’articolo 8 non impone la copertura integrale delle perdite pensionistiche, ma un livello minimo di protezione. In base alla giurisprudenza richiamata, tale livello minimo implica che l’ex lavoratore percepisca almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia maturate nel regime complementare; inoltre, occorre evitare una riduzione manifestamente sproporzionata che comprometta gravemente la capacità dell’interessato di far fronte alle esigenze essenziali.

Nel caso tedesco, la Corte osserva che il calcolo delle prestazioni dovute dal cessionario e dal PSV deve tener conto dell’intera anzianità lavorativa e della retribuzione rilevante al momento in cui la prestazione diventa esigibile. Un meccanismo che escluda l’intervento del fondo di garanzia per i diritti non ancora definitivi, o che faccia riferimento solo alla retribuzione al momento dell’apertura dell’insolvenza, può essere incompatibile con l’articolo 8 se determina il venir meno di tale tutela minima. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, i lavoratori siano stati privati della protezione minima garantita.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la nozione di diritti in corso di maturazione dovrebbe essere limitata ai soli diritti già "definitivi" secondo il diritto nazionale: una simile lettura, se priva di tutela una categoria di diritti ancora in maturazione, svuoterebbe l’effetto utile dell’articolo 8.

Efficacia diretta dell’articolo 8 e natura dell’organismo di garanzia

Quanto alle ultime questioni, la Corte richiama la propria sentenza Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18) e ribadisce che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 può produrre effetti diretti. Ciò è possibile anche nei confronti di un ente di diritto privato designato dallo Stato come organismo di garanzia, se, per il compito svolto e le modalità del suo esercizio, esso può essere assimilato allo Stato e se la sua missione copre effettivamente le prestazioni pensionistiche oggetto del livello minimo di tutela.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la direttiva 2001/23 non osta alla limitazione della responsabilità del cessionario per la quota di pensione complementare maturata prima dell’insolvenza, purché la tutela residua sia almeno equivalente a quella dell’articolo 8 della direttiva 2008/94;
  • l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), letto con l’articolo 8 della direttiva 2008/94, osta a una normativa nazionale che privi i lavoratori del livello minimo di tutela o calcoli la prestazione garantita in modo da ridurla sotto tale soglia;
  • l’articolo 8 della direttiva 2008/94 può essere invocato direttamente nei confronti di un organismo privato di garanzia assimilabile allo Stato, se il giudice nazionale accerta i relativi presupposti.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nei trasferimenti d’impresa in insolvenza, la tutela dei diritti pensionistici complementari è compatibile con una ripartizione della responsabilità tra cessionario e sistema di garanzia, ma soltanto se il risultato complessivo assicura ai lavoratori un livello minimo di protezione conforme al diritto dell’Unione. Essa valorizza inoltre l’effetto utile dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, che non può essere neutralizzato da classificazioni interne dei diritti in corso di maturazione o da criteri di calcolo che deprimano indebitamente il valore della pensione.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d’impresainsolvenza del datore di lavoroprevidenza complementare aziendaletutela dei lavoratoriefficacia diretta

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