Sentenza n. 10747/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza presentata dal Comune di Grosotto in data 16.02.2024, integrata, come da richiesta Ministeriale del 5.07.2024, con integrazioni inserite sul portale in data 28 agosto 2024, avente ad oggetto la richiesta di modifica del Progetto e autorizzazione al riutilizzo delle economie da ribasso d'asta al fine di finanziare la revisione prezzi e vedersi riconoscere l'adeguamento prezzi del progetto esecutivo ai prezziari vigenti con riferimento al CUP: E73H19001230006 per la realizzazione del Progetto Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) Missione M4 - Componente C1 - Investimento 1.1 Piano Per Asili Nido E Scuole Dell'infanzia E Servizi Di Educazione E Cura Per La Prima Infanzia - [M4c1i1.1] - Intervento Di Realizzazione Di Un Centro Servizi Alla Persona: Struttura Con Mini Alloggi Protetti, Asilo Nido, Mensa E Parcheggi Per Perseguire I Fini Istituzionali Nell'ambito Delle Politiche Sociali In Comune Di Grosotto - Lotto 2 - rif. Avviso Pubblico Decreto Ministero Interno -Direzione Centrale Finanza Locale di concerto con Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per i fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, D.M 22 marzo 2021, GU n.78 del 31.03.2021, - Centri Polifunzionali Per La Famiglia - CUP: E73H19001230006, progetto in essere confluito nel PNRR M4 C1 I1.1 e per la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a concludere il procedimento di modifica progettuale con l'adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di autorizzazione al riutilizzo delle economie da ribasso d'asta al fine di finanziare la revisione prezzi e vedersi riconoscere l'adeguamento prezzi del progetto esecutivo ai prezziari vigenti e per la nomina di un Commissario ad acta che, in difetto, provveda in luogo dell'Amministrazione medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, preso atto della richiesta del Comune e dell'assenza di contestazioni da parte delle amministrazioni resistenti, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito dell'illegittimità del silenzio né sulla fondatezza della richiesta di autorizzazione o di modifica progettuale. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Silenzio formatosi sull'istanza comunale di modifica del progetto, autorizzazione al riutilizzo delle economie da ribasso d'asta e adeguamento dei prezzi del progetto esecutivo
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sull'istanza presentata il 16 febbraio 2024 e successivamente integrata, avente a oggetto la modifica di un progetto confluito nel PNRR e l'autorizzazione a utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per finanziare la revisione prezzi e adeguare il progetto esecutivo ai prezziari vigenti. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; le amministrazioni resistenti non hanno formulato eccezioni.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'amministrazione resistente non formula contestazioni, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio o la fondatezza dell'istanza amministrativa.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non consente di individuare una parte vittoriosa sul merito della pretesa sostanziale; le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e non sia contestato dalla parte resistente.
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