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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13459/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un fondo agricolo con annessi fabbricati chiedevano in primo grado l’accertamento negativo dell’esistenza di una servitù di elettrodotto sul loro terreno e la rimozione di un palo di sostegno collocato a ridosso di un rustico destinato, insieme all’abitazione, ad accorpamento e ristrutturazione; in subordine chiedevano lo spostamento del palo e l’indennità prevista dalla normativa speciale. La società distributrice, costituitasi, domandava in via subordinata la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto. Il Tribunale accoglieva la domanda principale dei proprietari, ordinando la rimozione del palo e riconoscendo un indennizzo. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione e costituiva la servitù coattiva di elettrodotto, ritenendo sussistente l’autorizzazione amministrativa dell’impianto; negava inoltre l’indennizzo perché la relativa domanda non era stata riproposta in appello e negava anche il risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano sei motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancata integrazione nei confronti dei vicini interessati dalle opere; 2) nullità e violazione di norme sostanziali per indeterminatezza del progetto di servitù; 3) violazione delle norme sulla necessaria autorizzazione amministrativa, assumendo che l’autorizzazione riguardasse solo la cabina e non la linea a bassa tensione; 4) ulteriore violazione delle medesime norme per omesso accertamento del collegamento tra cabina e linea e della data di realizzazione; 5) violazione delle norme costituzionali e speciali sulla proprietà e sulla servitù coattiva, per aver escluso l’indennizzo ex art. 123 R.D. n. 1775/1933 e art. 15 L.R. Veneto n. 24/1991; 6) violazione delle norme sulla responsabilità civile per il rigetto del risarcimento danni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo, inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, assorbito il sesto, e fondato il quinto: ha affermato che la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto deve avvenire previo pagamento dell’indennità dovuta al proprietario del fondo servente, poiché l’autorizzazione amministrativa è solo presupposto e non fonte dell’effetto costitutivo della servitù; ha inoltre precisato che l’indennità era dovuta anche in base alla disciplina regionale richiamata, trattandosi della prima formale costituzione della servitù. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per la determinazione dell’indennizzo e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo di ricorso, dichiarando infondati o inammissibili gli altri motivi e ritenendo assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché provveda a determinare l’indennità dovuta per la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la domanda di indennizzo potesse essere negata per mancata riproposizione in appello, poiché l’indennità costituisce elemento necessario del processo di costituzione della servitù coattiva e deve precedere l’inizio dei lavori.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione perché il tracciato individuato ricadeva interamente nel fondo dei ricorrenti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità, ma le censure sul punto sono state dichiarate inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare errori processuali e nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 1032 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della servitù coattiva; la Corte ha ribadito il carattere costitutivo della pronuncia giudiziale

  • art. 1056 c.c.

    richiamato quale base della servitù coattiva di elettrodotto e del rinvio alla normativa vigente in materia

  • artt. 122 e 123 R.D. n. 1775/1933

    richiamati per la disciplina speciale dell’indennità e della costituzione della servitù di elettrodotto; la Corte ha valorizzato la regola dell’indennizzo quale presupposto della costituzione

  • art. 4 L.R. Veneto n. 24/1991

    la Corte lo interpreta nel senso che il titolare dell’autorizzazione per impianti di media tensione è autorizzato a realizzare anche impianti a bassa tensione che si diramino dall’impianto autorizzato o preesistente

  • art. 15 L.R. Veneto n. 24/1991

    ritenuto applicabile in continuità con la disciplina abrogata: l’indennità deve essere corrisposta prima dell’inizio dei lavori salvo assenso del proprietario

  • art. 17 L.R. Veneto n. 24/1991

    richiamato quale disciplina transitoria sulla richiesta di autorizzazione per impianti già in esercizio

  • art. 42, comma 3, Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno del principio per cui l’espropriazione o l’asservimento devono essere accompagnati da indennizzo

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata riproposizione in appello della domanda di indennizzo; la Corte ha però ritenuto l’indennità implicitamente collegata alla domanda di costituzione della servitù

  • art. 2043 c.c.

    invocato per la domanda di risarcimento danni, poi assorbita dall’accoglimento del motivo sull’indennizzo

Massime di principio

  • La costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto richiede non solo il presupposto dell’autorizzazione amministrativa, ma anche la pronuncia costitutiva del giudice; l’autorizzazione non è la fonte della servitù, bensì un mero presupposto del suo insorgere.
  • Nella costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente non costituisce un capo autonomo e separabile in modo assoluto dalla domanda costitutiva, ma è elemento necessario del relativo accertamento e deve essere riconosciuta prima dell’inizio dei lavori, salvo assenso del proprietario.
  • Quando la servitù viene costituita per la prima volta in via giudiziale, il giudice non può omettere la regolazione dell’indennità sul presupposto della mancata riproposizione della domanda in appello, se la pretesa indennitaria è inscindibilmente connessa alla domanda di costituzione della servitù stessa.
  • Le censure in cassazione che mirano a ottenere un diverso accertamento di fatto, o che introducono questioni nuove non affrontate dal giudice di merito, sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di servitù di elettrodotto, la disciplina speciale regionale può operare in continuità con la normativa statale previgente e confermare il principio per cui l’asservimento legittimo del fondo presuppone il pagamento dell’indennizzo al proprietario inciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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