Cassazione Penale, Sentenza n. 17/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 29/05/2016) per mancanza di querela, ritenendo illegittima e tardiva la contestazione suppletiva da parte della pubblica accusa della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (energia elettrica quale bene destinato a pubblico servizio) che, se valida, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio in virtù della riforma del d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore ha impugnato la sentenza per aver il Tribunale equivocato il termine di procedibilità con il termine di prescrizione e per aver precluso al PM l'utilizzo del potere/dovere di contestazione suppletiva in dibattimento ex art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale ha errato nell'equiparare procedibilità e prescrizione e nell'escludere la legittimità e tempestività della contestazione suppletiva del PM. Secondo la Corte, il pubblico ministero aveva il potere-dovere, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e dell'art. 112 Cost., di formulare la contestazione integrativa in udienza anche se gli elementi erano già emersi nelle indagini preliminari; il giudice del dibattimento non può sindacare preventivamente tale atto negandone l'ammissibilità per tardività. La decisione impugnata è stata annullata per nullità assoluta relativa alla formulazione dell'imputazione (artt. 178-179 c.p.p.), e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
n. 7 (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio)
La circostanza aggravante prevista fa assumere al furto il carattere di maggiore gravità e può incidere sul regime di procedibilità (es. rendere il delitto procedibile d'ufficio)
d.lgs. 10/10/2022 n. 150
art. 85 (richiamato nel corpo del provvedimento in relazione al termine per la querela)
Ha modificato il regime di procedibilità per talune fattispecie (tra cui furti di beni di pubblico servizio), rendendo possibile che, per effetto dell'aggravante, il reato diventi procedibile d'ufficio
art. 517 c.p.p.
Disciplina la contestazione di circostanze aggravanti nel dibattimento: il PM può formulare contestazioni suppletive durante il dibattimento; tale potere non è soggetto a limiti temporali rigidi nella fase dibattimentale
art. 516 c.p.p.
Regola le 'nuove contestazioni' e la possibilità per il PM di modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove emerse
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone al PM il dovere di esercitare l'azione quando il fatto-reato è correttamente circostanziato
artt. 178 e 179 c.p.p.
Nullità assolute connesse alla formulazione dell'imputazione da parte della pubblica accusa: la preclusione illegittima del potere del PM integra nullità che giustificano l'annullamento
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di circostanze aggravanti operata dal pubblico ministero in dibattimento è un potere/dovere riconosciuto e non soggetto a un termine di decadenza riferito al termine per proporre la querela: il giudice non può estromettere preventivamente tale atto per 'tardività' quando la contestazione è proposta nel dibattimento
- Non si può equiparare il regime della procedibilità (condizione per esercitare l'azione penale) alla prescrizione (estinzione del reato per decorso del tempo); sono istituti diversi e non utilizzabili in modo intercambiabile
- Se il PM modifica l'imputazione in udienza cambiando il regime di procedibilità (da perseguibile a querela a perseguibile d'ufficio), il giudice deve decidere sulla nuova formulazione dell'accusa (valutare responsabilità, competenza, eventuali riti alternativi), non può esimersi con un controllo preliminare di ammissibilità
- La difesa conserva tutti gli strumenti per contestare la nuova imputazione (richiesta di termini, produzione di prove, istanza per riti alternativi, richiesta di oblazione), ma la mera preesistenza degli elementi nelle indagini non impedisce la contestazione suppletiva in dibattimento
- Il rifiuto ingiustificato del giudice di procedere sulla contestazione suppletiva integra motivo di annullamento in Cassazione e può comportare la trasmissione degli atti per il prosieguo del giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3/2024 del 02/01/2024
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4/2024 del 02/01/2024
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5/2024 del 02/01/2024
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6/2024 del 02/01/2024
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9/2024 del 02/01/2024
- Sentenza penale · 2 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11/2024 del 02/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →