Cassazione Civile, Ordinanza n. 11059/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un correntista aveva convenuto in giudizio l’istituto bancario davanti al Tribunale chiedendo, in via principale, l’accertamento della falsità di alcune sottoscrizioni apposte su documenti relativi a un conto corrente e, conseguentemente, la restituzione delle somme addebitate sul rapporto per vari titoli (interessi, commissioni, capitalizzazione trimestrale, valute e interessi usurari). Il Tribunale, espletata CTU grafologica, aveva dichiarato la falsità delle firme sul documento di condizioni economiche del conto e ne aveva ordinato la cancellazione. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame principale della banca e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del correntista, aveva dichiarato cessata la materia del contendere su una ulteriore domanda di falsità relativa a un diverso contratto, ritenendo rinunciata tale domanda. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione degli artt. 221 ss. c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la rilevanza/utilizzo del documento e che l’onere probatorio sulla falsità fosse stato mal ripartito; 2) violazione delle stesse norme per avere la querela di falso e la CTU fatto uso di copie fotostatiche anziché dell’originale; 3) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d’ufficio e sul contraddittorio, lamentando l’ammissibilità della CTU e l’acquisizione di scritture di comparazione senza concorde assenso delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato il fatto che si trattasse di querela di falso proposta in via principale, per la quale non era necessario verificare la rilevanza del documento ai fini della diversa domanda restitutoria. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la querela era stata proposta su copia autentica rilasciata dalla banca e l’originale era stato acquisito successivamente tramite ordine di esibizione; inoltre, l’obbligo di indicare elementi e prove della falsità può essere assolto con qualsiasi mezzo idoneo, anche presuntivo o mediante consulenza di parte e scritture di comparazione. Ha ritenuto il terzo motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della corte territoriale, che aveva ampiamente argomentato sulla correttezza e completezza della CTU e sulla mancanza di specifiche critiche scientifiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità
Per la valida proposizione della querela di falso l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere soddisfatta con qualunque mezzo di prova idoneo all’accertamento del falso, anche per presunzioni o mediante consulenza di parte.
art. 222 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di querela di falso e mezzi istruttori; la Corte non ravvisa violazioni, valorizzando la sufficienza degli elementi probatori offerti.
art. 2697 c.c.
È richiamato come parametro sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata lo abbia violato, perché la questione decisiva non era la prova dell’effettivo utilizzo del documento ai fini della querela principale.
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di valutazione della prova, trattandosi di censure che mirano in realtà a rivalutare il materiale istruttorio.
art. 61 c.p.c.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio; la Corte considera inammissibile la doglianza perché non incide sulla motivazione della sentenza di merito.
art. 191 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’ammissione della CTU; la Cassazione non ravvisa nullità specifiche né lesioni del contraddittorio.
art. 210 c.p.c.
L’originale del documento è stato acquisito tramite ordine di esibizione, circostanza che esclude la tardività o l’illegittimità della produzione dell’originale.
art. 537 c.p.p.
Richiamato per l’ordine di cancellazione del documento dichiarato falso.
art. 675, comma 2, c.p.p.
Richiamato quale modalità di esecuzione della cancellazione del documento falso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge evocata nei motivi di ricorso, ma le censure sono ritenute inammissibili o infondate perché non colgono la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Evocato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La querela di falso proposta in via principale non richiede, ai fini della sua ammissibilità, che il giudice verifichi la rilevanza del documento rispetto ad altre domande di merito eventualmente connesse, come la ripetizione di indebito.
- L’obbligo di indicare gli elementi e le prove della falsità può essere assolto con qualsiasi mezzo di prova idoneo, anche attraverso presunzioni, consulenza di parte e scritture di comparazione; non è necessario che la prova sia già completa in forma documentale diretta.
- La produzione dell’originale del documento impugnato non deve necessariamente avvenire sin dall’instaurazione del giudizio, potendo l’originale essere acquisito successivamente anche tramite ordine di esibizione, se necessario per l’espletamento della consulenza tecnica.
- Le censure sulla consulenza tecnica d’ufficio sono inammissibili in cassazione quando si limitano a contestare genericamente le valutazioni del CTU o a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza indicare specifici errori tecnici o illogicità della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata ha motivato in modo adeguato sulle ragioni tecniche e probatorie del proprio decisum.
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