Sentenza del 09/02/2016 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Procedimento tributario - ricorso alla Commissione tributaria - atti impugnabili - estratto ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo di non averla mai ricevuta e di averne avuto conoscenza soltanto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario. La questione riguardava la possibilità di contestare la cartella anche se l'estratto di ruolo, considerato autonomamente, non è un atto impositivo né un atto autonomamente impugnabile.
La decisione
La sentenza distingue tra estratto di ruolo e cartella di pagamento. L'estratto di ruolo, essendo un documento informatico privo di autonoma efficacia impositiva, non è impugnabile da solo. Tuttavia, la sua produzione può consentire al contribuente di impugnare la cartella che deduce di non aver mai ricevuto, poiché l'estratto costituisce il primo momento in cui egli acquisisce conoscenza della pretesa iscritta a ruolo. Pertanto, non è preclusa l'impugnazione della cartella per omessa notificazione.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario sugli atti impugnabili
L'estratto di ruolo non costituisce autonomamente un atto impositivo impugnabile, mentre la cartella di pagamento resta impugnabile quando il contribuente deduce di non averla ricevuta e di averne avuto conoscenza tramite l'estratto.
Disciplina della notificazione della cartella di pagamento
La mancata notificazione della cartella può essere contestata dal contribuente anche quando la conoscenza della pretesa derivi per la prima volta dalla consultazione o richiesta dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, preso isolatamente, normalmente non può essere impugnato perché rappresenta soltanto una riproduzione informatica delle risultanze del ruolo e non contiene una nuova autonoma pretesa impositiva.
- Se il contribuente scopre tramite l'estratto di ruolo una cartella che sostiene di non aver mai ricevuto, può impugnare la cartella e contestare l'omessa notificazione.
- La conoscenza della pretesa mediante l'estratto di ruolo può costituire il momento dal quale il contribuente è posto concretamente in condizione di difendersi, senza sanare automaticamente il vizio di mancata notificazione.
- Nel ricorso è opportuno distinguere chiaramente tra contestazione dell'estratto di ruolo e impugnazione della cartella sottostante, indicando la mancata notifica e chiedendo eventualmente all'amministrazione o al concessionario di provare la regolare notificazione.
- La regola non implica che ogni estratto di ruolo sia sempre impugnabile: l'ammissibilità dipende dall'esistenza di una cartella o di un atto sottostante effettivamente contestato e dall'interesse concreto del contribuente a far valere la mancata notificazione.
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