Cassazione Penale, Sentenza n. 3701/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per l'omicidio di Michele Coscia (9/7/2006). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza", contestando l'affidabilità e la concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Gennaro Polizzy ed Emanuele Pancia), nonché rilevando contraddizioni tra le propalazioni e tra le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni oculari sul numero di sparatori, sulla presenza di determinati soggetti e sulle circostanze di luogo (es. chiusura del Bar Centrale, senso di marcia). Si è sostenuto altresì che il materiale indiziario precedente era stato ritenuto insufficiente dal GIP e che le carenze non sarebbero state adeguatamente sanate dalle nuove dichiarazioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della misura cautelare, "gravi indizi" non richiedono lo stesso grado di precisione e concordanza richiesto per il giudizio di merito (art. 192, comma 2, non richiamato nella specie) e ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia (Polizzy, Pancia, integrazioni investigative e riscontri da indagini successive) per formare una piattaforma indiziaria compatta. La Corte ha altresì valutato e rigettato le censure difensive circa le presunte incongruenze, ritenendo plausibile che, in una notte di festa collettiva, emergessero discrepanze fattuali non idonee a far venir meno il nucleo centrale delle propalazioni. Confermata quindi la legittimità della custodia cautelare applicata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e non è disposta la remissione in libertà. Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che individua il rimedio del riesame; la Corte ne riconosce l'applicazione per il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame.
art. 273 cod. proc. pen.
comma 1-bis e richiamo dei commi 3 e 4
Serve per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini della misura cautelare. La Corte conferma che il requisito è meno stringente rispetto ai criteri probatori del giudizio di merito (art. 192, comma 2) e va valutato nella sua compattezza complessiva.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiesto per il giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi). La Corte osserva che tale comma non è richiamato per la fase cautelare e quindi non è utilizzabile come metro rigoroso per la valutazione dei gravi indizi in sede cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione legislativa usata per individuare esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva specifica) in relazione alla gravità e modalità del reato; la Corte accetta l'argomentazione cautelare fondata su tale presunzione nell'ambito valutato.
art. 416-bis cod. pen.
Il delitto è stato contestato con l'aggravante del metodo e finalità di tipo associativo (camorra): tale qualificazione aggravante è assunta come parte della contestazione che contribuisce alla rilevanza cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che richiede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa decisioni che incidono sulla detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" richiede una valutazione d'insieme (piattaforma indiziaria) e non il medesimo livello di precisione e concordanza richiesto per la condanna in sede di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire base sufficiente per una misura cautelare se risultano complessivamente convergenti, specifiche e integrate da altri elementi investigativi, anche se isolate discrepanze non ne compromettano il valore centrale.
- La revoca o problemi disciplinari relativi al programma di protezione non determinano automaticamente l'inattendibilità del collaboratore; occorre valutare se le ragioni della revoca incidano sulla credibilità delle dichiarazioni e sul loro contenuto probatorio.
- Contraddizioni formali tra dichiarazioni (es. numero di mezzi, presenza di avventori in un locale) possono essere spiegate dal contesto fattuale (notte di festeggiamenti, confusione) e non necessariamente invalidano la coerenza sostanziale della ricostruzione indiziaria.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare non basta segnalare singole incongruenze: è necessario dimostrare che l'insieme degli elementi indiziari è manifestamente insufficiente o privo di attendibilità, tenuto conto della valutazione motivata del giudice di merito.
- Il giudizio di legittimità mostra una certa deferenza alle valutazioni motivate dei giudici cautelari: se la decisione è adeguatamente motivata e applica correttamente i principi di diritto, il ricorso per cassazione ha scarse possibilità di successo.
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