Sentenza n. 577/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del giudizio collegiale negativo e dei giudizi individuali negativi espressi dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (a.s.n.), ad esito del secondo quadrimestre della tornata avviata nel 2023, relativamente alla prima fascia, del settore concorsuale (s.c.) 13/A2 - Politica economica, pubblicati sul sito web istituzionale dell’a.s.n. in data 6 novembre 2024 di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione resistente a far rivalutare il ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali negativi della commissione ASN relativi alla candidatura per l'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia nel settore concorsuale 13/A2 - Politica economica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, professore associato, aveva superato tutti e tre gli indicatori dell'impatto della produzione scientifica e possedeva sette dei dieci titoli individuati dalla commissione. Le pubblicazioni erano state giudicate coerenti con il settore, originali, innovative e dotate di buon rigore metodologico, ma la commissione aveva ritenuto non pienamente adeguata la loro collocazione editoriale, concludendo per l'insufficiente qualità complessiva e per la mancanza della piena maturità scientifica. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 4 e dell'allegato D del d.m. n. 120/2016, dell'elenco ANVUR delle riviste di classe A, dei criteri predeterminati dalla commissione e del principio di autovincolo, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e contraddittorietà. In particolare, ha rilevato che undici delle quindici pubblicazioni presentate erano pubblicate su riviste di classe A, mentre la commissione non aveva individuato quali pubblicazioni presentassero una collocazione editoriale limitata né aveva spiegato perché non attribuisse rilievo alla classificazione di classe A, pur avendo previsto nel verbale di insediamento che tale collocazione sarebbe stata considerata. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la commissione avesse confuso la qualità scientifica delle pubblicazioni con la loro collocazione editoriale, nonostante avesse positivamente valutato originalità, innovatività e rigore metodologico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la qualità scientifica e la collocazione editoriale siano criteri distinti ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016: la prima deve essere valutata in base a originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, mentre la seconda costituisce un criterio concorrente e non può, da sola, determinare il giudizio sulla qualità complessiva delle pubblicazioni. La commissione non ha indicato quali pubblicazioni avessero una collocazione editoriale limitata, né ha motivato il mancato riconoscimento del rilievo della classe A, nonostante il proprio autovincolo a considerare tale elemento e nonostante undici delle quindici pubblicazioni fossero apparse su riviste di classe A. Il giudizio è stato quindi annullato in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. L'amministrazione è stata ordinata a procedere, mediante una commissione in diversa composizione, a una nuova valutazione entro novanta giorni: trenta per la nomina della nuova commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio. La rivalutazione dovrà riguardare esclusivamente le pubblicazioni, ferme le valutazioni positive già espresse sui titoli e sugli aspetti positivi delle pubblicazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto del reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina regolamentare le modalità della procedura.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica, nonché delle modalità di scelta e rilevanza degli stessi nella procedura di abilitazione.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati.
art. 4 d.m. 120/2016
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
Distingue il criterio della qualità scientifica, da valutare in base a originalità, rigore metodologico e innovatività, da quello della collocazione editoriale; quest'ultimo non può essere assunto come unico o automatico indicatore della qualità delle pubblicazioni.
art. 5 d.m. 120/2016
Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica mediante gli indicatori previsti e del possesso dei titoli scelti dalla commissione.
art. 6 d.m. 120/2016
Subordina il conferimento dell'abilitazione al concorso delle condizioni relative alla valutazione positiva dell'impatto e dei titoli e al giudizio complessivo di elevata qualità delle pubblicazioni.
allegato D, punto 4, d.m. 120/2016
riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali
Attribuisce alle riviste di classe A caratteristiche di eccellenza internazionale rilevanti per la valutazione della collocazione editoriale; la commissione non può ignorarne il rilievo senza una motivazione specifica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accoglimento, di adottare le misure necessarie a conformare l'azione amministrativa e disporre la riedizione del potere, qui mediante rivalutazione da parte di una commissione in diversa composizione.
art. 91 c.p.c.
Giustifica la condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la qualità scientifica delle pubblicazioni e la loro collocazione editoriale sono criteri distinti: la qualità deve essere valutata principalmente in base a originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, mentre la collocazione editoriale costituisce un elemento concorrente e non può, da sola, determinare il giudizio di qualità complessiva.
- Quando una commissione ASN si autovincola a considerare l'appartenenza delle riviste all'elenco di classe A, deve attribuire a tale elemento un effettivo rilievo valutativo e non può disattenderlo senza indicare specificamente le ragioni della diversa valutazione.
- Un giudizio negativo sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni deve individuare, almeno in termini verificabili, quali prodotti siano ritenuti inadeguati e per quali ragioni; una formula generica riferita alla limitata presenza di riviste di elevata visibilità internazionale non soddisfa l'obbligo di motivazione quando il candidato abbia presentato una quota significativa di pubblicazioni su riviste di classe A.
- La commissione ASN non può desumere automaticamente l'insufficiente qualità scientifica delle pubblicazioni dalla ritenuta inadeguatezza della sede editoriale, soprattutto quando abbia riconosciuto positivamente originalità, innovatività e rigore metodologico; la motivazione deve mantenere coerenza tra i distinti criteri normativi di valutazione.
- L'annullamento del giudizio ASN per carenza motivazionale nella valutazione delle pubblicazioni comporta la riedizione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, con conservazione delle valutazioni positive non viziate e limitazione della nuova istruttoria agli aspetti oggetto dell'annullamento.
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