Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50326/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame relativa al sequestro probatorio per prodotti cosmetici contenenti la sostanza LILIAL. Denunciava: (1) motivazione meramente apparente e contraddittoria, con errata valutazione del dato probatorio (assenza di consegna/cessione, merce accantonata in locale non accessibile al pubblico); (2) errata applicazione degli artt. 2 e 17 d.lgs. 204/2015 e mancata considerazione dell'art. 1 del d.lgs., secondo cui non sussiste contravvenzione se il commerciante non è a conoscenza della violazione; inoltre rilevava esito negativo delle perquisizioni nei punti vendita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non presenta un difetto radicale di motivazione: essa argomentava adeguatamente la sussistenza del fumus commissi delicti per la contravvenzione ex art. 3 d.lgs. 204/2015, sulla base del confronto tra documenti di trasporto (15/04/2022) e i pezzi rinvenuti, e del fatto che la normativa e il Regolamento UE avevano vietato produzione/commercializzazione di LILIAL dal 1/03/2022. La Corte ha osservato che la contravvenzione è sanzionata anche a titolo di colpa e che il ricorrente non ha confutato il principio applicato dall'ordinanza secondo cui i beni, essendo soggetti a confisca obbligatoria (art. 240, comma 2 c.p.), non possono essere restituiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, tenuto a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204

    chiunque "produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana"

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientri nella fattispecie punita dall'art. 3; il criterio del fumus è stato ritenuto soddisfatto dagli elementi probatori (documenti di trasporto e riscontro merce), e la norma può rilevare anche per responsabilità colposa.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    "delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna"

    Ai fini cautelari la norma impone la confisca obbligatoria dei beni ritenuti strumentali o costituenti reato; pertanto, in presenza di prodotti la cui commercializzazione è vietata, il riesame ha correttamente escluso la restituzione.

  • Regolamento (UE) n. 2021/1902

    Il regolamento ha inserito la sostanza LILIAL nell'elenco delle sostanze cancerogene e ha sancito il divieto di produzione/commercializzazione con efficacia normativa a partire dalla data indicata; la Corte ha utilizzato tale datazione per valutare la illiceità della commercializzazione successiva al divieto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sulle misure reali è ammesso solo per violazione di legge; sono dunque limitate le censure possibili relative ai vizi della motivazione, salvo motivazione mancante o apparente.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi dell'art. 240, comma 2 c.p.; questo limita l'efficacia delle richieste di restituzione quando opera la confisca obbligatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.

  • art. 515 cod. pen.

    Il reato richiamato è quello di ricettazione/illecita detenzione/altre ipotesi connesse; la Corte ha rilevato che l'ordinanza si è concentrata soprattutto sulla contravvenzione del d.lgs. 204/2015, ma ha anche considerato la possibile rilevanza, a titolo di tentativo, di condotte riconducibili all'ambito di cui all'art. 515.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citate in relazione ai criteri di quantificazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e al principio che l'inammissibilità non sia stata determinata da colpa grave del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sequestro probatorio il giudizio cautelare richiede solo il fumus commissi delicti: elementi probatori congrui e idonei a giustificare ulteriori indagini sono sufficienti, non è necessario decidere sulla fondatezza definitiva dell'accusa.
  • La cassazione avverso misure reali è limitata: sono ammesse censure per violazione di legge e per vizi della motivazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente apparente; critiche meramente prognostiche o valutazioni di merito sono spesso inammissibili.
  • Se la norma incriminatrice prevede confisca obbligatoria (art. 240, co. 2 c.p.), i beni soggetti a tale confisca non possono essere restituiti in sede cautelare (art. 324, co. 7 c.p.p.), e il difensore deve confrontarsi espressamente con questa conseguenza nel ricorso.
  • La classificazione normativa o regolamentare di una sostanza (es. elenco UE e date di efficacia) è centrale per stabilire la liceità della produzione/commercializzazione: la prova documentale (documenti di trasporto, fatture, ecc.) che dimostri commercializzazioni successive alla data di divieto è decisiva.
  • La responsabilità per la violazione del d.lgs. 204/2015 può essere valutata anche in termini di colpa; dunque l'assenza di dolo non esclude automaticamente la sussistenza del reato contestato.
  • In presenza di perquisizioni con esito negativo, ciò non esclude automaticamente la sussistenza del fumus se vi sono altri elementi idonei (documenti, riscontri logistici) che collegano l'imputato alla detenzione/commercializzazione dei beni vietati.
  • Chi impugna deve affrontare e confutare espressamente i punti decisivi della motivazione dell'organo resistenziale (es. l'obbligatorietà della confisca): omissioni su questi profili rendono il ricorso vulnerabile e spesso inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.