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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9665/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gualtieri ha proposto ricorso per chiedere il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra diverse condanne per reati associativi e altri reati (indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti: sentenze nn. 3), 4), 5), 7) e 8)), deducendo identità del titolo di reato, identità della condotta (partecipazione al medesimo sodalizio mafioso) e contiguità temporale, nonché la persistenza delle sue direttive anche durante periodi di detenzione. La Corte d'Appello aveva invece dichiarato inammissibile l'istanza per le sentenze nn. 3) e 4) (perché già oggetto di rigetto), e rigettato la domanda circa le sentenze nn. 5), 7) e 8), ritenendo assente l'unitarietà ideativa: ha rilevato una presunta discontinuità del percorso associativo dovuta a alleanze, omicidi, pentimenti, mutamento del ruolo di Gualtieri e cesure temporali e detenzioni; in particolare ha ritenuto autonoma l'attività di narcotraffico oggetto della sentenza 7).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'Appello per aver motivato il rigetto con affermazioni generiche e assertive senza adeguata verifica degli elementi richiesti per la continuazione. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi concreta di indicatori (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e che la detenzione non interrompe automaticamente l'identità del disegno criminoso, specie in materia di associazione mafiosa. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame volto a verificare la sussistenza della continuazione tanto tra le condanne per i reati associativi quanto con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravato dal metodo mafioso.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede verifica di concreti indicatori di unicità ideativa e programmazione dei reati successivi al primo.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo e sull'unificazione delle pene; richiamata per evidenziare che alcune sentenze erano già state unificate, implicando il riconoscimento di unità del disegno criminoso tra quei provvedimenti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; la Cassazione precisa che per tale fattispecie non è sufficiente la sola omogeneità tipologica: occorre indagare la natura dei vari sodalizi, la loro operatività e continuità per accertare l'unicità del momento deliberativo.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Reato in materia di stupefacenti; la questione posta riguarda se la condotta in materia di droga sia autonoma o invece riconducibile al medesimo disegno criminoso mafioso, valutazione che va fatta concretamente.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante o altra fattispecie connessa agli stupefacenti citata nel contesto: rilevata la necessità di valutare l'eventuale riconducibilità all'attività del medesimo sodalizio.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione concreta e motivata di molteplici indicatori (omogeneità del bene giuridico, identità o affinità della condotta, contiguità spazio-temporale, pianificazione dei reati, sistematicità e abitudini di vita criminale), non bastano affermazioni generiche.
  • In materia di associazione mafiosa non è sufficiente richiamare la tipologia del reato: il giudice deve verificare la natura dei singoli sodalizi e se esista un unico pactum sceleris o invece una cessazione/trasformazione tale da richiedere un accertamento ex novo.
  • I periodi di detenzione o le cesure temporali non interrompono automaticamente l'identità del disegno criminoso; occorre accertare se la condotta successiva tragga spinta psicologica dall'accordo originario.
  • Mutamenti nel ruolo ricoperto dal soggetto nell'ambito del sodalizio o l'estensione dell'attività criminosa a nuovi reati non costituiscono, di per sé, prova di discontinuità del programma criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare con precisione eventuali indici di discontinuità (es. prova di un nuovo pactum sceleris o di un evento traumatico che abbia definitivamente alterato il programma associativo); altrimenti la decisione è annullabile e la questione va riesaminata.

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